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[doc. web n. 1849533]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di  Limbiati oreficeria orologeria ottica s.n.c. di L. Limbiati & C. - 19 maggio 2011

Registro deli provvedimenti
n. 97 del 19 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando tenenza della Guardia di finanza di Sesto Calende predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 13 maggio 2009 nei confronti di Limbiati oreficeria orologeria ottica s.n.c. di L. Limbiati & C., con sede in Sesto Calende (Va) via Roma n.9, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

RILEVATO che il predetto Comando tenenza, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 4804/53969 datata 4 marzo 2009) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 12 maggio 2009, dai quali è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali tramite i form presenti alle pagine http://www.limbiatiorologeria.it/checkout.asp e http://www.limbiatiorologeria.it/mail-list.asp, senza rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e acquisire il necessario consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTO il verbale datato 13 maggio 2009 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 e dall´art. 162, comma 2 bis, in relazione all´art. 23 del Codice informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981; visto che la medesima società ha asserito che "(…) il nostro sito web è stato certificato dalla società Federcomin che ha rilasciato il proprio marchio Progettofiducia (…); in relazione a tale certificazione (…) eravamo convinti che il nostro sito rispettasse la normativa in materia di tutela della privacy";

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, ravvisando l´illegittimità del verbale di contestazione "(…) per carenza assoluta di motivazione (…)", ha evidenziato che "(…) l´informativa inerente il trattamento dei dati personali effettuato da Limbiati S.n.c. (presente nella home page del sito Internet della società) oltre che debitamente resa a tutti gli utenti del sito www.limbiatiorologeria.it, è pienamente conforme alle disposizioni di cui all´art. 13 del Codice così come "semplificato" dal provvedimento generale del 19.06.2008 (in G.U. n. 152 del 1.7.2008)". Inoltre, la società ha sostenuto che "(…) il titolare del trattamento ottiene previamente il consenso dell´interessato come chiaramente indicato in calce al predetto  form (http://www.limbiatiorologeria.it/checkout.asp) (…)" ove è presente la seguente formula: Iscrizione alla Newletter: desidero essere informato in merito a offerte, novità e promozioni da LimbiatiOrologeria.it   si  no. Diversamente, riguardo al form di raccolta dati di cui alla pagina http://www.limbiatiorologeria.it/mail-list.asp, atteso che "(…) la finalità esclusiva del trattamento consiste nell´erogazione del servizio di newsletter, per l´ottenimento del quale l´utente inserisce i propri dati (…) con lo scopo esclusivo di ricevere le comunicazioni periodiche predisposte dal titolare del trattamento (…) è evidente che il consenso dell´utente non possa ritenersi necessario, trattandosi di esecuzione, da parte del Titolare  del trattamento, di una specifica ed espressa richiesta del soggetto interessato". Evidenzia, peraltro, la ricorrenza dei presupposti applicativi di cui all´art. 164 bis, comma 1, del Codice;

VISTA la nota datata 3 novembre 2009 con la quale la società ha rinunciato alla facoltà di essere sentita ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano idonee solo parzialmente per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Riguardo la violazione afferente l´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice, si evidenzia che, così come risulta dalle stampe delle pagine del sito Internet  allegate al verbale di operazioni compiute e dal questionario anch´esso allegato al predetto verbale, nella pagina web http://www.limbiatiorologeria.it/checkout.asp non è presente alcuna informativa, mentre quella presente nella home page del sito Internet  www.limbiatiorologeria.it non indica gli elementi di cui alle lettere: a) (con particolare riferimento alle modalità del trattamento), b) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati), c) (conseguenze di eventuale rifiuto di rispondere) e d) (soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati)  dell´art. 13, comma 1, del Codice. Inoltre, l´informativa agli interessati presente nella pagina web http://www.limbiatiorologeria.it/mail-list.asp è anch´essa priva degli elementi di cui alle lettere dalla a) alla d) dell´art. 13 e, peraltro, la già citata informativa presente nella home page risulta, per le ragioni già esposte, inidonea anche relativamente al trattamento di dati personali effettuato per l´iscrizione alla mail-list. Sul punto, peraltro, si rileva l´inconferenza della richiamata disciplina  afferente  il  provvedimento  del  Garante  datato  19  giugno  2008  che  concerne, diversamente dal caso di specie, la semplificazione di alcuni adempimenti a fronte di trattamenti di dati personali effettuati per esclusive finalità amministrative e contabili. Si rileva, poi, che, la Guardia di finanza, redigendo il verbale di operazioni compiute con gli allegati in esso richiamati, ha acquisito sufficienti elementi ai fini dell´accertamento, secondo quanto previsto dall´art. 13 della legge n. 689/1981.  Peraltro, si osserva come la disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, non sia applicabile al caso di specie, atteso che non è stato fornito alcun elemento positivo, estraneo all´autore della violazione, idoneo a ingenerare nell´agente l´incolpevole opinione di liceità del suo agire (Cass. Civ., Sez. I 11 febbraio 1999 n. 1151);

RILEVATO, invece, che la violazione contestata, prevista dall´art. 23 e sanzionata dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, deve essere archiviata in quanto la formula: "Iscrizione alla Newletter: desidero essere informato in merito a offerte, novità e promozioni da LimbiatiOrologeria.it   si  no", posta in calce al  form  di raccolta dati della pagina web http://www.limbiatiorologeria.it/checkout.asp, può, sostanzialmente, considerarsi conforme alla previsione del Codice, mentre, relativamente al form di cui alla pagina web http://www.limbiatiorologeria.it/mail-list.asp, atteso che  il servizio fornito è unicamente volto, così come risulta dagli atti, all´iscrizione alla newsletter, deve ritenersi che il consenso al trattamento non è richiesto sulla base di quanto previsto dall´art. 24, comma 1, lett. b), del Codice;

CONSIDERATO, quindi, che sulla base degli atti e degli elementi forniti nel corso del procedimento non sussistono elementi per applicare la sanzione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice;

RILEVATO, invece, che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di rendere agli interessati un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054)

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere valutato in termini favorevoli il fatto che la società abbia predisposto una nuova informativa agli interessati, raggiungibile da apposito link nella home page;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, si rileva che la società, appartenente alla categoria delle micro imprese, risulta, per l´anno 2008, avere conseguito un utile di esercizio;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria,  in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 9.000,00 (novemila);

RITENUTO, altresì, che, diversamente da quanto evidenziato dalla società, non ricorrono i presupposti applicativi della disciplina prevista dall´art. 164 bis, comma 1, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui all´art. 23 del Codice;

ORDINA

a Limbiati oreficeria orologeria ottica s.n.c. di L. Limbiati & C., con sede in Sesto Calende (Va) via Roma n.9, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161, relativamente all´art. 13 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 19 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1849533
Data
19/05/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca