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Provvedimento del 20 ottobre 2011 [1851996]

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[doc. web n. 1851996]

Provvedimento del 20 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 384 del 20 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 16 aprile 2011 avanzata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), da Rossella Colapietra nei confronti di Camera16 Arte Contemporanea s.a.s. di Carlo Domenico Madesani, con la quale l´interessata, relativamente alla  ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che la ricorrente si è altresì opposta all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha altresì richiesto la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso proposto al Garante il 7 giugno 2011 nei confronti di Camera16 Arte Contemporanea s.a.s. di Carlo Domenico Madesani con il quale Rossella Colapietra, nel sostenere di non aver ricevuto riscontro dalla società resistente, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 giugno 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 6 settembre 2011 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento, inviando nuovamente copia del ricorso e dell´invito ad aderire e sollecitando il titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 del Codice, a fornire riscontro;

VISTA la nota, trasmessa via e-mail il 14 ottobre 2011, con cui il titolare del trattamento ha dichiarato di aver "provveduto alla cancellazione, dalla mailing list contatti della galleria, dell´indirizzo email della signora Rossella Colapietra e di non essere più in possesso di alcun dato personale riguardante" la medesima;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto alla cancellazione dei dati personali della ricorrente, fornendo pertanto un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Camera16 Arte Contemporanea s.a.s. di Carlo Domenico Madesani, stante il ritardo nel fornire riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Camera16 Arte Contemporanea s.a.s. di Carlo Domenico Madesani, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 20 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1851996
Data
20/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso