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Provvedimento del 20 ottobre 2011 [1852011]

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[doc. web n. 1852011]

Provvedimento del 20 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 386 del 20 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 15 giugno 2011 nei confronti di Banca Popolare Valconca società cooperativa p.a. con cui XY, in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale della KW s.r.l., rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Maria Francolini, a seguito dell´avvenuta iscrizione delle generalità della società di cui è rappresentante legale, nonché della temuta iscrizione anche delle proprie, nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d´Italia, ne ha chiesto la cancellazione; ciò rilevando di aver provveduto ad eseguire il pagamento dell´importo facciale del titolo, oltre interessi ed oneri, nel termine di cui all´art. 8 della legge n. 386 del 1990, pur non avendo potuto, entro la data prevista, fornire la relativa prova all´istituto di credito resistente "per cause legate a motivi personali e di salute"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 giugno 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 26 settembre 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 24 giugno 2011, con cui la banca resistente, nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha rappresentato la legittimità della segnalazione del nominativo della società KW s.r.l., intestataria del conto corrente in relazione al quale era stato emesso l´assegno risultato privo di provvista, nell´archivio C.a.i. dal momento che nel preavviso di revoca, inviato ai sensi dell´art. 9 bis della legge n. 386 del 1990, "era chiaramente indicato che entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, ovvero il 01/04/2011, doveva essere fornita alla Banca la prova dell´avvenuto pagamento tardivo del titolo nei modi di legge, con l´avvertimento che, in mancanza, la società sarebbe stata iscritta nell´archivio" C.a.i.; la società ricorrente invece, secondo quanto rilevato dall´istituto bancario, "ha presentato in filiale la dichiarazione di avvenuto pagamento molti giorni dopo la scadenza del termine previsto" senza peraltro fornire alcuna giustificazione relativamente all´accaduto;

VISTA la visura, effettuata alla data del 3 ottobre 2010 e trasmessa via fax il 5 ottobre 2011, con cui la Banca d´Italia, su specifica richiesta dell´Autorità, ha comunicato alla medesima le informazioni disponibili nell´archivio C.a.i. relativamente ai ricorrenti da cui risulta, in particolare, l´assenza di iscrizioni a carico del sig. XY, quale persona fisica, e la presenza, nel segmento Capri, di un´iscrizione a carico della KW s.r.l. valida, e dunque visibile, sino al 5 ottobre 2011;

RILEVATO, con riguardo al sig. XY, che, dagli accertamenti eseguiti nel corso del procedimento, non risultano presenti iscrizioni a suo carico nell´archivio C.a.i.;

RILEVATO, con riferimento alla società KW s.r.l., che il contestato inserimento dei dati della medesima nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato che la prova del pagamento –per stessa ammissione del ricorrente– risulta essere stata fornita oltre il termine fissato dall´art. 9-bis della citata legge; rilevato, peraltro, che alla data odierna l´iscrizione a carico della società non risulterà più visibile essendo nel frattempo decorso il termine di sei mesi previsto dalla legge per la validità dell´iscrizione;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondato il ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 20 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1852011
Data
20/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso