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Provvedimento del 20 ottobre 2011 [1852026]

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[doc. web n. 1852026]

Provvedimento del 20 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 388 del 20 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 1° giugno 2011 nei confronti di Poste italiane S.p.A. con il quale Sergio Sammarco, dipendente della resistente, nel ribadire le richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) rispetto alle quali non aveva ricevuto idoneo riscontro, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi al giudizio complessivo relativo ad una procedura di valutazione svoltasi nel giugno 2009; il ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento del danno subito e di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 giugno 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota dell´8 luglio 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate via fax il 23 giugno e il 1° luglio 2011 con le quali la resistente ha comunicato di aver fornito un idoneo riscontro già prima della presentazione del ricorso, mettendo a disposizione del ricorrente il "documento di assessment contenente sia il giudizio analitico con la relativa motivazione, sia il (…) giudizio complessivo di sintesi";

VISTE le note datate 4 luglio 2011 e 1° agosto 2011 con le quali il ricorrente ha precisato di voler accedere al "giudizio complessivo, formulato sulla base della scala espressa dai valori "alto-medio-basso"", ancora allo stesso non comunicato;

VISTE le note inviate in data 25 luglio e 5 ottobre 2011 con cui la resistente ha comunicato di voler mettere a disposizione del ricorrente i dati richiesti;

VISTA la nota dell´11 ottobre 2011 con la quale il ricorrente, nel comunicare di aver "potuto prendere visione e trarre copia dell´intero documento di assessment, comprensivo della pagina n. 6" contenente il giudizio sintetico che fino a tale data non gli era stato reso disponibile, ha ribadito le richieste relative al risarcimento del danno e alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali di tipo valutativo avanzata dal ricorrente alla luce dell´idoneo riscontro fornito dalla resistente seppure dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta relativa al risarcimento del danno non essendo questa Autorità competente in materia e rilevato che la medesima potrà essere, se del caso, avanzata dinanzi la competente autorità giudiziaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Poste italiane S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali di tipo valutativo forniti al ricorrente;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Poste italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 20 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1852026
Data
20/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso