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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Iniziative immobiliari s.p.a. - 27 aprile 2011 [1859049]

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[doc. web n. 1859049]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Iniziative immobiliari s.p.a. - 27 aprile 2011

Registro deli provvedimenti
n. 169 del 27 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando tenenza della Guardia di finanza di Licata predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 2 luglio 2009 nei confronti di Iniziative immobiliari s.p.a., con sede in Roma viale Liegi n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

RILEVATO che il predetto Comando tenenza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 1081/53969 datata 20 gennaio 2009) e su specifica delega di questa Autorità (n. 1083/53969 del 20 gennaio 2009), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 5 giugno 2009 e riaperto in data 2 luglio 2009, dai quali è risultato che la società effettua, tra l´altro, una raccolta di dati personali tramite un apposito form del sito Internet www.marinacaladelsole.it, senza rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice. Inoltre tratta, anche con l´ausilio di strumenti elettronici, dati personali dei clienti e di coloro che richiedono informazioni, senza aver provveduto, nelle forme previste dal Codice, alla designazione ad incaricato del personale addetto al trattamento dei dati (sig. Farruggio Alessandro), omettendo di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice;

VISTI i verbali datati 2 luglio 2009 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 e dall´art. 162, comma 2 bis, in relazione all´art. 33 del Codice informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che, in relazione alla sola violazione definibile in via breve di cui all´art. 161 del Codice, non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATE le prescrizioni impartite in data 14 settembre 2009 al legale rappresentante pro tempore di Iniziative immobiliari s.p.a. dall´Ufficio del Garante, in applicazione di quanto disciplinato dall´art. 169, comma 2, del Codice;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, relativamente all´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice presente nel sito Internet www.marinacaladelsole.it, ha rappresentato che essa è da ritenersi sostanzialmente idonea, ipotizzando, per altro, l´applicazione, al caso di specie, dell´art. 13, comma 3, del Codice. Riguardo la mancata designazione degli incaricati al trattamento dei dati, la società, nel ribadire quanto già dichiarato all´atto della notifica della contestazione amministrativa avvenuta in data 2 luglio 2009 ("(…) specifico che tale incarico, oltre che oralmente, è stato formalizzato per iscritto con lettera interna agli atti dell´azienda che occorrendo verrà esibita", ha evidenziato che è "(…) stato tempestivamente fatto presente di avere conferito l´incarico anche per iscritto (…) infatti, la nomina per iscritto, effettuata il 24 dicembre 2007, si trova presso l´ufficio amministrativo della società (…)" provvedendo a produrre l´atto di designazione in parola con separata comunicazione datata 2 ottobre 2009;

LETTO il verbale di audizione del 28 gennaio 2010 di cui all´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha sostanzialmente ribadito quanto rappresentato nello scritto difensivo;

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano idonee solo parzialmente per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Si rileva infatti che l´informativa resa agli interessati sul sito Internet www.marinacaladelsole.it unitamente a quanto desumibile in maniera diretta dalla stessa pagina web ove è ubicato il form di raccolta dei dati personali (stampa allegata al questionario della Guardia di finanza), consente, sostanzialmente, di individuare gli elementi previsti dall´art. 13 del Codice, considerato, peraltro, che l´erronea indicazione della legge n. 675/1996 non determina alcuna violazione. Diversamente, riguardo a quanto contestato in ordine all´omessa adozione delle misure minime di sicurezza, si evidenzia che sia nel verbale di operazioni compiute che nel questionario compilato dalla Guardia di finanza, la società ha dichiarato in maniera inequivoca di non aver provveduto a designare, nelle forme previste dal Codice, gli incaricati al trattamento dei dati. Inoltre, a fronte di quanto asserito sia in sede di notifica della contestazione sia nei citati scritti difensivi, non veniva esibito/allegato l´atto di designazione del sig. Farruggio Alessandro datato 24 dicembre 2007. Tale atto di designazione veniva, invece, trasmesso all´Ufficio solo con nota datata 2 ottobre 2009 ovvero successivamente alla data di notifica delle prescrizioni avvenuta il 17 settembre 2009 e non è stato comunque ritenuto idoneo, determinando il mancato perfezionamento del procedimento di cui all´art. 169, comma 2, del Codice;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge 20 novembre 2009 n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054)

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere valutato in termini negativi il mancato adempimento delle prescrizioni impartite dall´Ufficio ai sensi dell´art. 169, comma 2, del Codice;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, la violazione non risulta connotata da elementi specifici;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, considerate le condizioni economiche del trasgressore in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui all´art. 13 del Codice;

ORDINA

a Iniziative immobiliari s.p.a., con sede in Roma viale Liegi n. 7, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, relativamente all´art. 33 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 27 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1859049
Data
27/04/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca