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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Idrablu Spa - 5 maggio 2011 [1859067]

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[doc. web n. 1859067]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Idrablu Spa - 5 maggio 2011

Registro deli provvedimenti
n. 180 del 5 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 20 maggio 2009 nei confronti di Idrablu Spa, con sede in Domodossola (VB), Via Romita n. 13-bis, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che l´Autorità, a seguito di numerose segnalazioni da parte di utenti che lamentavano la trasmissione di propri dati personali da parte della società Idrablu ad Acqua Italia VCO S.p.A., formulava una richiesta di informazioni ad entrambe le società, datata 4 settembre 2008 (prot. n. 19649/58363), diretta a conoscere, in particolare, le modalità di comunicazione dei dati personali degli utenti, nonché le modalità con cui erano state osservate le disposizioni del Codice in ordine agli obblighi di rendere l´informativa e di raccolta del consenso

CONSIDERATO che alla suddetta richiesta di informazioni non perveniva alcun riscontro da parte di Idrablu, l´Autorità formulava una nuova richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del Codice, datata 6 febbraio 2009 con prot. n. 2704/58363, con cui si invitava nuovamente la società a fornire i chiarimenti richiesti, con indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall´art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni del 6 febbraio 2009 risulta regolarmente notificata, mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo;

VISTO il verbale n. 11302/58363 del 20 maggio 2009, notificato in data 14 luglio 2009, con cui è stata contestata a Idrablu S.p.A. la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, per non aver fornito nessun chiarimento in ordine alla vicenda segnalata;

RILEVATO che la parte è stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981 e che dal citato rapporto non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

VISTO lo scritto difensivo inviato in data 6 aprile 2010 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, rinunciando all´audizione in un primo tempo richiesta, ha dichiarato di non aver risposto alla prima richiesta di informazioni in quanto, lavorando in uno stretto rapporto contrattuale con la società Acqua Italia, riteneva che il riscontro fornito da quest´ultima all´Autorità potesse ugualmente consentire una compiuta verifica di quanto disposto dal Codice. Pertanto, la società ha giudicato il proprio comportamento come scusabile, confidando nell´archiviazione degli atti;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. Deve osservarsi, in primo luogo, che la richiesta di informazioni che rileva ai fini della contestazione di violazione amministrativa è quella formulata dal Segretario Generale ai sensi dell´art. 157 del Codice il 6 febbraio 2009 e indirizzata esclusivamente a Idrablu. In questa nota, oltre a rinnovare l´invito a fornire gli opportuni chiarimenti, l´Autorità ha avvertito la parte che il mancato riscontro avrebbe comportato l´applicazione della sanzione di cui all´art. 164 del Codice. Pertanto, non è scusabile il comportamento posto in essere dalla società, che è stata debitamente informata di tutte le conseguenze connesse alla mancata risposta, né è pertinente il rilievo secondo cui il riscontro fornito da Acqua Italia potesse valere anche per quanto di propria spettanza. Il mancato riscontro alla richiesta dell´Autorità ha comunque impedito una tempestiva definizione del procedimento e ha richiesto l´effettuazione di un supplemento istruttorio mediante ispezione delegata alla Guardia di finanza;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non può essere considerata di lieve entità se posta in relazione all´entità del pregiudizio e del pericolo, alle modalità della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico, posto che la società era stata invitata più di una volta a fornire gli opportuni chiarimenti;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si rileva che la società ha fornito i chiarimenti richiesti solo a seguito della notifica della nuova richiesta di informazioni da parte del Nucleo privacy della Guardia di finanza;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulta avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, invece, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, devono essere apprezzati in termini di aumento della sanzione gli elementi desumibili dal bilancio d´esercizio della società per l´anno 2009, individuati nel volume d´affari e nell´utile realizzati dalla società;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Idrablu S.p.A., con sede in Domodossola (VB), Via Romita n. 13-bis, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 5 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1859067
Data
05/05/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca