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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di DVDR.it s.r.l. - 26 maggio 2011 [1859086]

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[doc. web n. 1859086]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di DVDR.it s.r.l. - 26 maggio 2011

Registro deli provvedimenti
n. 209 del 26 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATI i rapporti predisposti da questa Autorità, relativi ai verbali di contestazione di violazione amministrativa redatti entrambi in data 12 giugno 2009 nei confronti di DVDR.it s.r.l., già con sede in Monza Via Massimo d´Azeglio n. 13, e attualmente in via Enrico Cernuschi n. 6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che a seguito di due segnalazioni pervenute a questa Autorità in data 29 aprile 2008 e 28 maggio 2008, con cui si lamentava la ricezione, a mezzo posta elettronica, di comunicazioni commerciali indesiderate (quattro nel primo caso, una nel secondo) da parte di Dvdr.it "in assenza del consenso all´inserimento di informazioni di carattere personale in una banca dati utilizzata al fine di realizzare attività di carattere promozionale", il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche ha richiesto informazioni con la nota n. 17153/58194 del 21 luglio 2008 e la nota n. 19719/58764 del 5 settembre 2008, cui la parte ha fornito riscontro rispettivamente in data 17 luglio 2008 e 30 settembre 2008 affermando, in particolare, che i dati dei soggetti segnalanti erano stati acquisiti da Seat Pagine Gialle s.p.a. "oltre a essere presenti sull´elenco "categorico" on line www.paginegialle.it, comprensivi degli indirizzi di posta elettronica";

VISTO che è stato, quindi, accertato che la società ha inviato messaggi indesiderati di natura commerciale ai soggetti segnalanti, in carenza di un esplicito consenso e senza aver reso la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTI i verbali n. 13449/58194 e n. 13450/58764 del 12 giugno 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO che dai predetti rapporti non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO del Provvedimento del Garante dell´11 dicembre 2008 che ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali svolto dalla predetta società, vietando alla stessa di effettuare ulteriori invii;

VISTA la nota inviata dalla società in data 22 febbraio 2011;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in ordine a quanto contestato, in quanto l´art. 130, comma 2, del Codice prevede che l´invio di comunicazioni commerciali a carattere pubblicitario o promozionale mediante posta elettronica è lecito solo con il consenso informato e specifico dell´interessato e che, ex art. 23, il consenso è validamente prestato solo se sono state rese all´interessato le informazioni ex art. 13 del Codice;

RILEVATO che la società ha utilizzato gli indirizzi di posta elettronica dei segnalanti in assenza dello specifico consenso e senza aver reso l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d. lg. N. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009,  punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 3.500 (tremilacinquecento) per ciascuna delle due violazioni commesse, per un totale pari a euro 7.000 (settemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Dvdr.it s.r.l. con sede a Monza, via Enrico Cernuschi n. 6, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 7.000,00 (settemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 7.000,00 (settemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 26 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1859086
Data
26/05/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca