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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di New Stereo In srl - 30 giugno 2011 [1872392]

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[doc. web n. 1872392]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di New Stereo In srl - 30 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 269 del 30 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 19 giugno 2009 nei confronti di New Stereo In srl, con sede in Pontecagnano Faiano (SA), Via Italia n. 40, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il ricorso presentato dal sig. Belliazzi in data 17 settembre 2007 nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., di New Stereo In srl e di un altro rivenditore Vodafone per l´illecito trattamento dei dati personali per mezzo dell´attivazione di due schede telefoniche non richieste;

CONSIDERATO che il suddetto ricorso, regolarizzato in data 8 ottobre 2007 nei confronti della sola Vodafone Omnitel N.V., è stato definito con provvedimento del Garante il 10 gennaio 2008;

VISTA la nota del 4 gennaio 2008 con cui l´Unità Ricorsi ha trasmesso la pratica in oggetto al Dipartimento comunicazioni e reti telematiche, competente per materia, al fine di "verificare  il corretto trattamento dei dati da parte del rivenditore Omnitel New Stero In";

VISTA la richiesta di informazioni inviata dall´Ufficio il 3 febbraio 2009, prot. n. 2401/54814, con cui si invitava New Stereo In a fornire ogni informazione utile alla valutazione del caso e, in particolare, a far conoscere le modalità con cui era stata resa l´informativa e raccolto il consenso dell´interessato ai fini dell´attivazione delle schede telefoniche;

VISTA la successiva richiesta di informazioni, formulata in data 10 aprile 2009 dal Segretario Generale, ai sensi dell´art. 157 del Codice, con cui si invitava nuovamente la società a fornire i chiarimenti richiesti con l´indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze, previste dall´art. 164 del medesimo Codice, in caso di inottemperanza alle richiese formulate;

CONSIDERATO che la citata richiesta di informazioni risulta regolarmente notificata mediante raccomandata il cui avviso di ricevimento è agli atti del fascicolo;

VISTO il verbale n. 14602/54814 del 19 giugno 2009 , notificato in data 29 luglio 2009, con cui è stata contestata a New Stereo In s.r.l. la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, per non aver fornito nessun chiarimento in ordine alla vicenda segnalata;

RILEVATO che la parte è stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981 e che dal citato rapporto non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

VISTO lo scritto difensivo inviato in data 28 luglio 2010 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha dichiarato che, prima di ricevere la richiesta di informazioni del Garante (datata 10 aprile 2009), le era stato notificato in data 20 marzo 2009 il ricorso proposto dal sig. Belliazzi dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione di Montecorvino Rovella. Nel corso del procedimento dinanzi all´autorità giudiziaria "il sig. Belliazzi non solo ha affermato che il procedimento innanzi al Garante si era concluso ma ha anche prodotto il provvedimento n. 1985/54814 adottato dal Garante (…). Pertanto il sottoscritto, anche in relazione a quanto previsto dall´art. 145 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ha ritenuto improcedibile e comunque definito il procedimento promosso innanzi a codesta Autorità e, per tale motivo, non ha fornito i chiarimenti richiesti (…)";

LETTO il verbale dell´audizione, svoltasi in data 15 ottobre 2010, nel corso della quale la società ha ribadito quanto già esposto negli scritti difensivi, richiamando la disciplina sull´errore incolpevole sul fatto ai sensi dell´art. 3 della legge n. 689/1981;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso, regolarizzato in data 8 ottobre 2007, è stato presentato dal sig. Belliazzi nei confronti della sola Vodafone Omnitel N.V. e, dunque, che non è stato avviato alcun procedimento nei confronti della società New Stereo. Conseguentemente, non può essere invocato il principio dell´alternatività tra la proposizione dei due ricorsi (dinanzi al Garante e dinanzi all´autorità giudiziaria), richiamato dalla parte. Pertanto, la citata richiesta di informazioni prescinde, nel caso di specie, dalla presentazione del ricorso, essendo diretta a verificare il corretto trattamento dei dati personali da parte di New Stereo In. Si osserva, tra l´altro, che la richiesta di informazione di cui all´art. 157 del Codice costituisce un potere dell´Autorità che si sostanzia in un ordine al quale la parte è comunque tenuta a rispondere e il cui inadempimento comporta l´applicazione della relativa sanzione amministrativa, conseguenza di cui la società era pienamente informata. Va, infine, precisato che la disciplina sull´errore incolpevole sul fatto, ex art. 3 della legge n. 689/1981, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, rileva in termini di esclusione della responsabilità solo quando l´errore risulti inevitabile e incolpevole, mentre nel caso de quo l´errore avrebbe potuto essere evitato dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2008, n. 228);

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non può essere considerata di lieve entità se posta in relazione all´entità del pregiudizio e del pericolo, alle modalità della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, si rileva che la società ha fornito i chiarimenti richiesti solo a seguito della notifica della nuova richiesta di informazioni da parte del Nucleo privacy della Guardia di finanza;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulta avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, invece, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, non si rilevano elementi specifici idonei ad incidere sulla quantificazione della sanzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a New Stereo In srl, con sede in Pontecagnano Faiano (SA), Via Italia n. 40, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 30 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1872392
Data
30/06/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca