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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Villa Azzurra Hospital s.r.l. - 4 ottobre 2011 [1876953]

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[doc. web n. 1876953]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Villa Azzurra Hospital s.r.l. - 4 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 367 del 4 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 19 novembre 2009 nei confronti di Villa Azzurra Hospital s.r.l., attualmente Istituto clinico ligure di alta specialità (ICLAS), con sede in Rapallo (GE), via Cabruna n. 21 per la violazione dell´art. 37, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 20001/U datata 16 settembre 2009), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 17 novembre 2009 dai quali è risultato che la predetta società effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. b) del Codice;

VISTO il verbale n. 74 del 19 novembre 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 163 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, previsto per i casi di minore gravità, in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società riferisce di non aver proceduto alla notificazione, ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. b), del Codice, sulla base di precisi indirizzi interpretativi comunicati dall´AIOP, associazione di categoria a cui è associata, la quale, con le note del 25 febbraio 2004 e del 10 maggio 2004, chiariva che, a seguito di incontri tenuti con l´Ufficio del Garante, l´obbligo della notificazione incombeva sulle sole strutture che "rilevano malattie mentali, infettive e diffusive, la sieropositività", laddove per "rilevazione" dovesse intendersi "non la diagnosi della patologia, ma la raccolta di dati anagrafici, anamnestici, clinici strumentali e laboratoristici ai fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico". Pertanto, la società ha dichiarato di agire in buona fede, perchè quanto indicato nelle suddette circolari ha determinato nella società la convinzione di non dover effettuare la notificazione, dal momento che la stessa non effettua trattamenti di dati per fini di studio e di ricerca. La società ha, inoltre, fatto presente che l´organo accertatore ha redatto il verbale di contestazione senza prendere visione della documentazione integrativa, inviata da Villa Azzurra nei 15 giorni successivi alla notifica della richiesta di informazioni;

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 e datato 30 novembre 2010 con cui la società ha ribadito quanto dedotto nello scritto difensivo;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione. Infatti, i trattamenti effettuati da Villa Azzurra Hospital, risultano, alla luce delle dichiarazioni rese dall´amministratore delegato nel corso delle operazioni di accertamento e dalla documentazione prodotta in quella stessa sede (in particolare l´all. 10, riportante l´elenco dei trattamenti soggetti a notifica redatto dall´Unità Privacy della struttura), tali da richiedere la notificazione al Garante, in quanto si tratta di trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute in relazione alla rilevazione di malattie infettive e diffusive, dello stato di sieropositività (rientranti, quindi, nella nozione di cui alla lett. b) dell´art. 37), con riferimento agli esami chimico-clinici e batteriologici svolti dal laboratorio di analisi della stessa struttura. Per quanto concerne le circolari dell´AIOP, citate nelle memorie difensive, l´Ufficio del Garante , con la nota del 10 maggio 2004 n. 16898, precisava, con riferimento alla finalità della "rilevazione", che "(…) non corrisponde affatto alla previsione legislativa che la "rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria" sia limitata ai fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico o biomedico." Successivamente, la stessa AIOP, con nota del 3 marzo 2008, prot. n. 205 ("Privacy – Suggerimenti sulla notificazione"), indirizzata alle strutture sanitarie associate, dichiarava che "(…) è opportuno che, a scopo cautelativo e considerato il costo esiguo, al più presto tutte le nostre strutture effettuino la notificazione al Garante (…)". Tale nota, datata 3 marzo 2008 e, dunque, precedente all´ispezione effettuata in data 17 novembre 2009, esclude che nel caso di specie possa configurarsi la fattispecie dell´errore scusabile. Con riferimento, invece, al rilievo mosso dalla ricorrente, secondo cui l´atto di contestazione è stato redatto senza tener conto della documentazione integrativa inviata dalla parte nell´esercizio di facoltà espressamente previste, si rileva che non risulta agli atti che la parte abbia fatto riserva di inviare la suddetta documentazione, tenuto peraltro conto che i documenti prodotti non assumono rilievo in ordine al fatto contestato;

RILEVATO che l´attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale doveva essere assolto tempestivamente l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. b) e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici se valutata in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta, mentre l´intensità dell´elemento psicologico assume particolare peso, considerata la presenza nella struttura di un ufficio preposto agli adempimenti in tema di privacy;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere favorevolmente apprezzato il comportamento della società che ha proceduto prontamente all´effettuazione dell´adempimento in precedenza omesso;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, deve essere considerato che la società ha conseguito una perdita d´esercizio per l´anno 2009;

CONSIDERATO che non ricorrono i presupposti per applicare l´art. 164- bis del Codice, previsto per i casi di minore gravità;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 30.000,00 (trentamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Villa Azzurra Hospital srl, attualmente Istituto clinico ligure di alta specialità (ICLAS), con sede in Rapallo (GE), via Cabruna n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.
Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 4 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1876953
Data
04/08/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca