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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Smart s.n.c. - 26 ottobre 2011 [1877034]

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[doc. web n. 1877034]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Smart s.n.c. - 26 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 405 del 26 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 1° settembre 2009 nei confronti di Smart s.n.c. di Milia Cristian e Marchese Ragona Carmelo, con sede in Milano via Torino n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione degli artt. 13 e 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a fronte della segnalazione inviata da Grafiche Gelmini s.r.l., che lamentava la ricezione di comunicazioni promozionali indesiderate da parte di Smart s.n.c., l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito alla predetta società che, con la nota pervenuta in data 19 giugno 2009, ha dichiarato: a) "la pagina riportata che riguarda la nostra azienda  è la pagina di pre registrazione"; b) "se (la segnalante) non ha effettuato di sua spontanea volontà alcuna registrazione, il suo indirizzo non è stato inserito in nessuno dei nostri data base, è stato utilizzato unicamente ed esclusivamente per l´invio della e-mail in oggetto". Tali elementi di riscontro hanno consentito, successivamente, di accertare che Smart s.n.c., in qualità di titolare del trattamento, ha utilizzato l´indirizzo di posta elettronica della segnalante, inviando una comunicazione di natura promozionale tramite e-mail, in carenza dell´esplicito consenso di cui all´art. 23 del Codice e senza averle reso l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice. Visto che tali violazioni, ai sensi dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice, sono state qualificate di minore gravità,  sono stati applicati, in misura pari a due quinti, i limiti massimi e minimi delle sanzioni edittali;

VISTO il verbale n. 18887/62210 del 1° settembre 2009 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13 e 23, i limiti massimi e minimi delle quali, in applicazione dell´art. 164-bis del Codice, sono stati applicati in misura pari a due quinti,  informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha ritenuto di avere "(…) correttamente trattato i dati, fornendo tempestivamente l´informativa all´interessato, e senza che fosse necessario il preventivo consenso", poiché  "L´invio del messaggio in questione (…) costituisce una vera e propria proposta di apertura di trattativa contrattuale completa di informativa ex art. 7 e 13, D.lgs. 196/03, informativa che è stata resa all´atto della prima comunicazione con l´interessato", mentre riguardo la carenza dell´esplicito consenso, esso "(…) non ha arrecato danni a terzi,  né (la società) ha comunicato o diffuso i dati della Grafiche Gelmini S.r.l.";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato, poiché gli elementi dell´informativa fornita dalla società, oltre ad essere incompleti rispetto alla previsione dell´art. 13 del Codice in quanto mancanti delle indicazioni previste dalle lettere a) (modalità del trattamento, b) (natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati) e c) (conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere), non sono stati previamente resi all´interessato al momento della raccolta, in ottemperanza di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, e per tali ragioni risulta altresì inconferente quanto argomentato in ordine alla prima comunicazione (che riguarda invece il caso in cui i dati non sono raccolti presso l´interessato). Peraltro, quanto accertato in relazione all´inidoneità dell´informativa non appare riferibile unicamente alla società segnalante ma anche ad altri soggetti iscritti. Si rileva poi, come, ai sensi dell´art. 23 in relazione a quanto disposto dall´art. 130 del Codice, né i danni arrecati a terzi né  l´omessa comunicazione o diffusione di dati della segnalante, sostanzino elementi costitutivi dell´illecito amministrativo contestato. Inoltre, proprio in virtù del fatto che l´e-mail inviata alla segnalante era finalizzata a proporre all´azienda destinataria l´inserimento dei suoi dati in un elenco di aziende contattabili da terzi per finalità promozionali denominato "Pagine-mail Italia", si evidenzia la natura promozionale di tale comunicazione; in effetti, pur essendo l´inserimento nel predetto elenco "gratuito", la società offre, a pagamento, la possibilità di inviare e-mail nei confronti delle aziende registrate;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) della Grafiche Gelmini s.r.l. omettendo di rendere l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza acquisire il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che, nella formulazione in vigore prima della modifica introdotta dal decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, relativamente alla contestazione di cui all´art. 161 del codice, l´entità del pregiudizio o del pericolo, l´intensità dell´elemento psicologico e la modalità concreta della condotta devono essere valutati alla luce del fatto che l´inidoneità dell´informativa ha riguardato, oltre alla società segnalante, anche altri iscritti, mentre, relativamente alla contestazione di cui all´art. 162, comma 2-bis del Codice, l´intensità dell´elemento psicologico è tenue, l´entità del pregiudizio o del pericolo è modesta e la modalità concreta della condotta non risulta connotata da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere favorevolmente considerato che la società rendeva, ancorché inidonea, un´informativa agli interessati, asserendo di non inserire i dati di chi non avesse fornito il proprio consenso nel servizio "Pagine-mail Italia";

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società, appartenente alla categoria delle micro imprese, risulta per l´anno 2009 avere conseguito un modesto utile di esercizio;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice, nella misura del doppio del minimo pari a un importo di euro 12.000,00 euro (dodicimila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice, in vigore prima della modifica introdotta dal decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, nella misura del minimo pari a un importo di euro 20.000,00 euro (ventimila);

RILEVATO, altresì, che la circostanza che la società aveva comunque inviato una singola comunicazione commerciale tramite e-mail, così come già rilevato nel verbale di contestazione, è idonea a configurare uno dei casi di minore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, ragione per la quale l´importo delle sanzioni di cui al punto precedente può essere ridotto in misura pari a due quinti, per una somma di euro 12.800,00 (dodicimilaottocento), derivante dalla sommatoria di euro 4.800,00, per la violazione di cui all´art. 161, e di euro 8.000,00 per la violazione di cui all´art. 162,comma 2-bis;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Smart s.n.c. di Milia Cristian e Marchese Ragona Carmelo, con sede in Milano via Torino n. 2, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 12.800,00 (dodicimilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 12.800,00 (dodicimilaottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 26 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1877034
Data
26/09/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca