g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Porto di Tropea s.p.a. - 30 giugno 2011 [1879698]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1879698]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Porto di Tropea s.p.a. - 30 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 270 del 30 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando tenenza della Guardia di finanza di Tropea predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai verbali di contestazione per violazioni amministrative redatti in data 25 giugno 2009 e 1° luglio 2009 nei confronti di Porto di Tropea s.p.a., con sede in Tropea (Vv) via Marina Vescovado s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore;

RILEVATO che il predetto Comando tenenza, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 1081/53969 datata 20 gennaio 2009), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 25 giugno 2009, dai quali è risultato che la società effettua un trattamento di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza composto da 16 telecamere che riprendono l´area portuale, senza rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e tratta, altresì, i dati dei clienti acquisiti mediante la stipula dei contratti di ormeggio, senza aver provveduto alla formale designazione degli incaricati ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTI i verbali datati 25 giugno 2009 e 1° luglio 2009 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 e dall´art. 162, comma 2 bis, in relazione all´art. 33 del Codice informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati 23 luglio 2009 e 30 luglio 2009 inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con i quali la società, con riguardo alla contestazione di cui all´art. 161 del Codice, ha evidenziato, ribadendo quanto dichiarato nel verbale di contestazione del 25 giugno 2009, che  "(…) al momento dell´avvio della gestione del porto, ha installato in aree ben visibili numerosi cartelli finalizzati a dare (…) una completa ed idonea informativa (…)", che "(…) in data 24 giugno 2009, ossia il giorno prima del sopralluogo svolto dalla guardia di finanza, si è abbattuta sulla zona una violenta tempesta (…) che ha divelto e disperso molti dei cartelli informativi antecedentemente posizionati" e che "(…) quelli che hanno resistito alla tempesta erano sufficienti a garantire una dettagliata informativa agli interessati (…)", anche se, "(…) presso alcune telecamere non sono mai stati installati cartelli informativi (…) a seguito di specifiche disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza (…)". Relativamente alla contestazione del 1° luglio 2009 ha asserito, allegando la relativa documentazione, di avere, diversamente da quanto dichiarato in atti in data 25 giugno 2009, "(…) puntualmente provveduto alla nomina con apposito atto scritto dell´incaricato e/o responsabile della sicurezza dei dati (…)";

VISTO il verbale dell´audizione delle parti redatto ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 in data 25 marzo 2010 con cui la società ha  ribadito quanto esposto negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano idonee solo parzialmente per escludere le responsabilità in relazione a quanto contestato. Riguardo la violazione afferente l´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice, si evidenzia che la stessa è stata correttamente accertata dalla Guardia di finanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689 /1981, atteso che la circostanza relativa alla tempesta che avrebbe "(…) divelto e disperso molti dei cartelli informativi (…)" oltre a non essere sorretta da alcun elemento di riscontro, non sostanzia i presupposti applicativi della disciplina dell´art. 3 della legge n. 689/1981. Peraltro, le affermazioni della società relative ai "(…) cartelli che hanno resistito alla tempesta (…)" conferma  quanto accertato dalla Guardia di finanza in ordine all´inidoneità delle informative semplificate agli interessati presenti una nella bacheca posta all´ingresso degli uffici e l´altra all´ingresso principale del porto ed entrambe prive dell´indicazione del titolare del trattamento nonché delle finalità dello stesso, così come previsto al punto 3.1 del provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 29 aprile 2004 in vigore all´epoca dei fatti. Relativamente alle asserite "(…) specifiche disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza (…)", posto che la disciplina afferente i casi di esclusione dall´obbligo di rendere l´informativa agli interessati non è applicabile al caso di specie, non risultano documentate in alcun modo non consentendo, quindi, di apprezzare la ricorrenza dei presupposti della buona fede di cui al citato art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, invece, che l´altra violazione contestata, prevista dall´art. 33 e sanzionata dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, deve essere archiviata in quanto, ferma restando l´autenticità della documentazione inviata della quale la società risponde in relazione a quanto previsto dall´art. 168 del Codice, gli atti formali di designazione a incaricato del trattamento dei dati erano stati correttamente predisposti in epoca anteriore al controllo svolto dalla Guardia di finanza (risalirebbero infatti al 21 dicembre 2005) e che, per un mero equivoco, non erano state mostrate ai militari operanti;

CONSIDERATO, quindi, che sulla base degli atti e degli elementi forniti nel corso del procedimento non sussistono elementi per applicare la sanzione prevista dall´art. 162 comma 2-bis;

RILEVATO, invece, che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di rendere agli interessati un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere valutato in termini favorevoli il fatto che la società abbia predisposto, dopo il controllo, apposite informative semplificate nell´area portuale;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, si rileva che la società, appartenente alla categoria delle micro imprese, risulta, per l´anno 2009, avere conseguito un consistente utile di esercizio;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria,  in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo con riferimento alla contestazione relativa alla violazione di cui all´art. 30 del Codice;

ORDINA

a Porto di Tropea s.p.a., con sede in Tropea (Vv) via Marina Vescovado s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161, relativamente all´art. 13 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 30 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1879698
Data
30/06/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca