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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Adro - 27 aprile 2011

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[doc. web n. 1879710]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Adro  - 27 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n. 170 del 27 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 15 aprile 2009 nei confronti del Comune di Adro (BS), con sede in Via Tullio Dandolo n. 55, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che l´Autorità, a seguito della segnalazione pervenuta il 26 agosto 2008 con cui la CGIL - Federazione Territoriale Lavoratori Funzione pubblica di Brescia lamentava la pubblicazione sul periodico "Adro, Il Comune In Forma" di alcuni dati personali riferiti ai singoli dipendenti dell´Ente, attinenti anche allo stato di salute, formulava una richiesta di informazioni, diretta a conoscere le iniziative assunte dal medesimo Comune per adeguarsi alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la successiva richiesta di informazioni, n. 2879/59717 del 10 febbraio 2009, formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice, con cui si invitava nuovamente il Comune di Adro a fornire i chiarimenti richiesti, con indicazione del termine per adempiere e delle conseguenze previste dall´art. 164 del Codice in caso di inottemperanza alla richiesta formulata;

VISTO il verbale n. 8316/59717 del 15 aprile 2009, notificato in data 12 maggio 2009, con cui è stata contestata al Comune di Adro la violazione prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, per non aver fornito nessun chiarimento in ordine alla vicenda segnalata;

RILEVATO che la parte è stata informata della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981 e che dal citato rapporto non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune ha dichiarato che la stampa e la diffusione del periodico è affidata a una casa editrice, la Eridania Editrice srl, e, pertanto, di ritenere di non avere alcuna responsabilità in ordine alla vicenda segnalata, essendo il responsabile della casa editrice l´unico in grado di modificare i dati pubblicati sul periodico;

VISTA anche la successiva nota inviata in data 28 novembre 2009 in risposta a una richiesta di informazione dell´Autorità, in cui il Comune di Adro ha precisato di non aver trasmesso alla casa editrice i dati relativi allo stato di salute dei propri dipendenti, bensì la "totalità dei giorni di assenza annuali e alle spese annuali sostenute dal Comune per il personale";

LETTO il verbale di audizione, svoltosi il 16 dicembre 2010, in cui il sindaco di Adro, oltre a ribadire quanto dichiarato negli scritti difensivi, ha precisato di non aver provveduto a inviare la documentazione e le informazioni richieste al Garante, convinto del fatto che vi provvedesse la casa editrice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Infatti, il Comune, in quanto destinatario delle richieste di informazioni, tra l´altro regolarmente notificate, era l´unico in grado di chiarire la propria posizione in ordine ai fatti oggetto della segnalazione. Pertanto, asserire di non essere responsabile di quanto pubblicato sul periodico non vale a sottrarre il Comune dall´obbligo di rispondere alle suddette richieste di informazioni;

VISTO l´art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico, la violazione deve essere considerata non lieve, atteso che la stessa è stata commessa da un ente pubblico il quale, anche dove avesse ritenuto (erroneamente) di non essere l´effettivo destinatario della richiesta dell´Autorità avrebbe dovuto fornire alla medesima un riscontro formale chiarendo la propria posizione e consentendo la valutazione del caso, e non omettere per ben due volte qualunque risposta;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato il comportamento posto in essere dal Comune che, solo dopo la notifica della contestazione, ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che il Comune non risulta avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, non vi sono elementi che possano incidere in maniera significativa sulla quantificazione della sanzione;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

al Comune di Adro (BS), con sede in Via Tullio Dandolo n. 55, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Comune di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 27 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1879710
Data
27/04/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca