g-docweb-display Portlet

Pubblicazioni di articoli sui blog e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni 16 febbraio 2012 [1881194]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1881194]

Pubblicazioni di articoli sui blog e reperibilità dei dati dell´interessato mediante motori di ricerca esterni - 16 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 57 del 16 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 13 dicembre 2011 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Silvia Cappelli, nei confronti di Stefano Bisi (rappresentato e difeso dall´avv. Edoardo Marroni), in qualità di titolare dell´omonimo blog www.stefanobisi.it, con il quale il ricorrente in relazione alla presenza nel predetto blog di un articolo ("XX") contenente dati personali che lo riguardano relativi, tra l´altro, alla sua partecipazione "all´azione ZZ (…)", ribadendo l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto di ottenere, in via principale, la sottrazione dall´indicizzazione del proprio nominativo e il blocco dei dati medesimi; in via subordinata, di "ordinare al titolare del trattamento di procedere all´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali contenuti nel blog e nell´articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei motori di ricerca esterni al sito internet www.stefanobisi.it; ciò "a tutela della propria ricostruita reputazione sociale", in quanto trattasi, ad avviso del ricorrente, di "fatti negativi e disonorevoli" non più attuali; il ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 dicembre 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 gennaio 2012, con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota datata 5 gennaio 2012, con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di aver "provveduto a rimuovere dal blog (…) quanto lamentato dal signor XY (…)", sostenendo comunque di non aver mai ricevuto la richiesta in questione prima della presentazione dell´atto di ricorso; vista la successiva memoria pervenuta il 9 gennaio 2012 con la quale il resistente ha ribadito la liceità del trattamento effettuato;

VISTA la email del 13 gennaio 2012 con la quale il ricorrente ha preso atto di quanto rappresentato dal resistente;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il titolare del trattamento ritenuto di rimuovere il nominativo del ricorrente dal proprio blog;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della specificità della vicenda in questione;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli