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Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 19 luglio 2012 [2065905]

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[doc. web n. 2065905]

Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell´interessato mediante motori di ricerca esterni - 19 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 208 del 19 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in via d´urgenza al Garante il 19 aprile 2012 da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Carmine Verde) nei confronti del Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.repubblica.it, di Giovanni Pecora, in qualità di editore del sito internet www.perlacalabria.it, di Google inc., in qualità di gestore del motore di ricerca "Google", della Camera dei deputati, in qualità di titolare del trattamento effettuato attraverso il sito internet www.camera.it; rilevato che il ricorrente, in relazione alla pubblicazione, da un lato, nell´archivio on-line del citato quotidiano di un articolo risalente al 2005 in cui viene citato quale "super testimone" in una vicenda giudiziaria che ha interessato la criminalità calabrese, articolo riportato "pedissequamente" nel predetto sito calabrese, dall´altro in relazione ad un documento pubblicato sul sito della Camera dei deputati, contenente il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita associati alla criminalità calabrese, documenti entrambi reperibili sul web anche attraverso i più comuni motori di ricerca esterni ai predetti siti, ha chiesto, in ragione dei "gravissimi rischi personali" cui vengono esposti il ricorrente e la sua famiglia attraverso la diffusione di informazioni relative alla sua trascorsa collaborazione con lo Stato associate alla città presso la quale risiede, che "le pagine web che contengono i (propri) dati … siano tecnicamente sottratte, all´atto della ricerca del nominativo del ricorrente, alla diretta individuabilità tramite i più diffusi motori di ricerca esterni, limitando la loro ricerca nel contesto dell´archivio consultabile telematicamente accedendo all´indirizzo web dell´editore resistente"; il ricorrente ha altresì chiesto di inibire "al motore di ricerca Google la funzione di completamento automatico" associata al proprio nominativo, con particolare riguardo alla parola "pentito" e al nome della sua attuale città di residenza;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 aprile 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i resistenti a fornire un riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 15 giugno 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota, inviata via fax il 7 maggio 2012, con la quale Giovanni Pecora, direttore editoriale del sito www.perlacalabria.it, ha comunicato di aver provveduto a rimuovere l´articolo segnalato dalla propria rassegna stampa;

VISTA la memoria, inviata il 15 maggio 2012, con la quale Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A., nel precisare di avere già fornito riscontro all´interessato in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ha ribadito la liceità del trattamento dei dati sia "ab origine, in quanto espressione del diritto di cronaca", che "attualmente", in quanto, essendo contenuto il menzionato articolo nell´archivio storico del quotidiano, il trattamento è ora effettuato "a fini documentaristici, nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet"; visto che nella medesima memoria la resistente ha dichiarato che in ogni caso, accogliendo le richieste del ricorrente, già prima della proposizione del ricorso aveva provveduto ad "inibire che per mezzo delle scansioni operate automaticamente restino associate le generalità del ricorrente alle notizie contenute nell´articolo" predisponendo "la cd. interdizione dell´indicizzazione mediante compilazione del file "Robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol" e del "Robots Meta Tag" nonché prevedendo una operatività combinata dei due suddetti strumenti oltre che della rimozione per mezzo dei c.d. Webmaster Tools"; visto che, in ragione di tale comportamento, l´editore ha chiesto all´Autorità di dichiarare il non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la memoria, inviata il 15 maggio 2012, con la quale Google inc. ha sostenuto che, avendo sede negli Stati Uniti, non soggiace all´applicazione della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali in virtù del "criterio di stabilimento" delineato dal Codice; la resistente ha tuttavia rappresentato di aver provveduto alla "rimozione spontanea" dell´associazione del nominativo del ricorrente con le parole "pentito" e il nome della sua attuale città di residenza dalla funzione di completamento automatico, potendo rilevare "sotto il profilo dell´incolumità fisica dell´individuo", "senza con ciò riconoscere qualsivoglia responsabilità ovvero accettare l´applicazione della normativa italiana"; visto che nella medesima memoria la resistente ha chiesto all´Autorità di voler dichiarare il non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la nota, inviata via fax il 14 maggio 2012, con la quale la Camera dei deputati ha dichiarato di non poter aderire alla richiesta del ricorrente atteso che questa riguarda "il Documento conclusivo sul Piemonte e la Valle D´Aosta (Doc. XXIII, n. 8), approvato dalla Commissione parlamentare d´inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, presieduta nella XIV legislatura da un Senatore, e che per prassi costituzionale consolidata le questioni relative alle Commissioni bicamerali sono di competenza di quel ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente dell´organo stesso";

VISTA la successiva memoria presentata il 17 maggio 2012 con la quale la Camera dei deputati ha ribadito di non poter aderire alle richieste del ricorrente poiché si tratta di una questione di competenza del Senato della Repubblica, essendo stata presieduta da un senatore la Commissione bicamerale d´inchiesta che, nella XIV legislatura, ha approvato il documento contenente i dati del ricorrente, citando, a sostegno delle proprie ragioni, l´art. 26, comma 2, del Regolamento del Senato, ai sensi del quale per il funzionamento degli organi collegiali bicamerali "quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato", ove il riferimento "non può che essere cercato nell´organo che risulta il più rappresentativo della commissione bicamerale.. cioè nel suo Presidente", nonché l´articolo 14 del Regolamento interno della Commissione parlamentare d´inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare approvato nella seduta del 15 gennaio 2002, ai sensi del quale "nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano… le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione"; visto che nella medesima nota la resistente, richiamando una decisione di questa Autorità adottata il 16 luglio 2009 in un caso analogo riguardante il Senato della Repubblica, ha eccepito l´inammissibilità del ricorso non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui agli artt. 145 e ss. del Codice, in quanto "il trattamento di dati personali risulta essere effettuato … nell´esercizio di funzioni e prerogative parlamentari e in ossequio al principio relativo alla pubblicità degli atti parlamentari (cfr. art. 64, secondo comma, della Costituzione)" e che, pertanto, trattandosi di un trattamento effettuato "nell´ambito della sfera di autonomia riservata … dalla Costituzione (cfr. artt. 64, primo comma, della Costituzione, art. 12, primo comma, del Regolamento del Senato della Repubblica e, quindi, con riferimento al trattamento di dati personali effettuato presso lo stesso, la deliberazione n. 19 del Consiglio di Presidenza del 27 luglio 2006 recante l´approvazione del "Regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali"…) … "tra norme regolamentari e legge ordinaria vige un regime di separazione di competenze che impedisce allo strumento legislativo di regolare le attività proprie delle Camere e che alle stesse riconosce "una indipendenza guarentigiata nei confronti di qualsiasi altro potere, cui pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, primo comma, Cost."; visto che la resistente ha eccepito l´inammissibilità del ricorso anche sotto un altro profilo, rilevando che ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. c) del Codice i diritti di cui all´art. 7 del medesimo Codice non possono essere esercitati neanche con la proposizione del ricorso ai sensi dell´art. 145 se i trattamenti sono effettuati "da Commissioni parlamentari d´inchiesta istituite ai sensi dell´art. 82 della Costituzione", quale è la Commissione parlamentare d´inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare;

VISTA la successiva memoria presentata il 4 luglio 2012 con la quale la Camera dei deputati ha precisato che i documenti delle Commissioni bicamerali d´inchiesta sono pubblicati sul sito www.parlamento.it, "alimentato attraverso server che si trovano presso le sedi del Senato della Repubblica ed è gestito da quella Amministrazione", rilevando altresì che il documento in questione è presente nel sito www.camera.it in quanto in tale sito nell´area "legislature precedenti" sono presenti "i documenti in tali legislature pubblicati dalla Camera … secondo le modalità definite da questo ramo del Parlamento";

RILEVATO che il trattamento effettuato sul sito www.repubblica.it cui fa riferimento l´odierno ricorso, in origine effettuato per finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazione nell´archivio on-line del quotidiano del testo dell´articolo pubblicato, tra i trattamenti effettuati per fini di documentazione anche di tipo storico; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell´interessato;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Giovanni Pecora, in qualità di editore del sito Internet www.perlacalabria.it, del Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A., in qualità di editore del sito Internet www.repubblica.it, di Google inc., in qualità di gestore del motore di ricerca "Google", avendo comunque tali soggetti aderito spontaneamente alle richieste del ricorrente: il primo, attraverso la rimozione dal proprio sito Internet dell´articolo riferito alla vicenda in questione, il secondo, mediante l´adozione di ogni misura idonea ad evitare che tale articolo sia reperibile tramite motori di ricerca esterni al predetto sito e il terzo attraverso la rimozione dell´associazione del nominativo del ricorrente con le parole "pentito" e il nome della sua attuale città di residenza dalla funzione di completamento automatico;

RILEVATO che l´articolo 8, comma 2, lettera c) del Codice stabilisce che, qualora il trattamento sia stato effettuato da una Commissione parlamentare d´inchiesta istituita ai sensi dell´articolo 82 della Costituzione, è precluso l´esercizio dei diritti di cui all´articolo 7 del Codice, anche attraverso il ricorso ai sensi dell´art. 145. A fronte di tale considerazione preliminare, tutte le altre cause di inamissibilità devono ritenersi assorbite;

RITENUTO di dover, pertanto, dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti della Camera dei deputati, non potendo trovare applicazione, al caso di specie, la disciplina di cui agli artt. 145 e ss. del Codice ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. c), del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Giovanni Pecora, del Gruppo editoriale L´Espresso S.p.A., di Google inc.;

b) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Camera dei deputati.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia