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Provvedimento del 4 ottobre 2012

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[doc. web n. 2086483]

Provvedimento del 4 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 274  del 4 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 maggio 2012, presentato nei confronti di Allianz S.p.A.- Divisione Allianz Lloyd Adriatico, con il quale Fabio Dellino, in qualità di erede del padre defunto, Pasquale Dellino, deceduto in data 17 febbraio 2012, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius riferiti alle polizze assicurative n. XY n. KW e n. KZ, nonché ad ogni altro rapporto intercorso tra il defunto Pasquale Dellino e la citata compagnia di assicurazioni; il ricorrente ha chiesto, altresì, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui sono stati comunicati i dati; ciò, in quanto il ricorrente ha ritenuto non  idoneo il riscontro fornito dalla citata società in riscontro all´istanza ex art. 7, chiedendo anche copia dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice con riferimento al trattamento dei dati del defunto padre Pasquale Dellino; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 maggio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 10 luglio 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 5 giugno 2012 con la quale la resistente, ad integrazione di quanto già comunicato all´interessato precedentemente al ricorso, ha fornito al ricorrente l´elenco dei dati anagrafici riferiti al defunto Pasquale Dellino in relazione alle polizze n. XY, n. KW n. KZe gli estremi del veicolo assicurato, fornendo copia delle tre informative ex art. 13 del Codice a suo tempo rese al defunto Pasquale Dellino; la resistente ha inoltre fornito notizie in ordine all´origine dei dati, alle finalità, alle modalità ed alla logica del trattamento, agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché ai soggetti cui sono stati comunicati i dati;

VISTA la memoria datata 12 giugno 2012 ed il verbale di audizione del 15 giugno 2012 nei quali il ricorrente ha sostenuto che le tre informative ex art. 13 del Codice erano state già inviate prima del ricorso e risultano allegate all´atto di ricorso unitamente alla copia delle polizze; il ricorrente ha invece chiesto la comunicazione dei dati contenuti nella "documentazione giustificativa" indicata nella sezione "altre dichiarazioni del contraente" nella prima pagina della polizza n. 669236466, nel "preventivo di spesa n. 1056900143277000000", nonché nella "distinta giornaliera n. 1070292451"; il ricorrente ha chiesto infine di accedere agli eventuali dati comunicati dal defunto Pasquale Dellino per ottenere agevolazioni tariffarie; infine il ricorrente ha chiede di conoscere l´origine di un numero di telefonia fissa detenuto dalla resistente in relazione al defunto Pasquale Dellino posto che tale numero non risultava intestato al de cuius; 

VISTA la nota inviata in data 4 luglio 2012 con la quale la resistente ha sostenuto che i dati contenuti nella "documentazione giustificativa" erano già ricompresi nell´elenco fornito al ricorrente con la nota del 5 giugno 2012; quanto al "preventivo di spesa n. 1056900143277000000", la resistente ha precisato che "lo stesso, una volta emessa la polizza, non è stato conservato dalla Compagnia" e che la "distinta giornaliera n. 1070292451", che è un "documento ad uso interno", contiene solo il riferimento ai numeri delle polizze in questione e quindi nessun ulteriore dato rispetto a quelli già comunicati con la nota del 5 giugno 2012; inoltre, la resistente ha aggiunto che il defunto Pasquale Dellino non ha usufruito di nessuna agevolazione tariffaria per nessuna delle polizze in questione; infine, l´indicato numero di telefono (…) – ha sostenuto la resistente- è stato comunicato dal sig. Pasquale Dellino e inserito nell´anagrafica del cliente;

VISTE le memorie inviate il 4 e il 9 luglio 2012 con le quali il ricorrente ha manifestato ulteriori perplessità in ordine ai riscontri di controparte;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamento fornito sufficienti riscontri all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Allianz S.p.A.- Divisione Allianz Lloyd Adriatico, stante la tardività dei riscontri, nella misura di euro 100, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 100, a carico di Allianz S.p.A. -Divisione Allianz Lloyd Adriatico, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia