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Provvedimento del 26 luglio 2012

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[doc. web n. 2099294]

Provvedimento del 26 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 226 del 26 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 17 aprile 2012 nei confronti di XY, KW s.r.l., ZX s.r.l., JK S.p.A. e HQ, con cui QW e YH, rappresentati e difesi dall´avv. Enzo Barilà, con riferimento ai dati personali che li riguardano utilizzati dagli odierni resistenti ai fini della predisposizione "del modello 730 relativo ai redditi 2007", e del successivo inoltro dello stesso all´Agenzia delle entrate, nel richiamare le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 196/2003, hanno chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che li riguardano detenuti dai soggetti avverso i quali è stato proposto ricorso, la comunicazione dei medesimi in forma intellegibile, l´indicazione della loro origine e delle finalità del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati; i ricorrenti hanno in particolare lamentato che i predetti dati, da loro stessi comunicati alla dottoressa XY al fine di curare gli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione dei redditi riferiti all´anno 2007, sarebbero stati dalla medesima trasmessi, in assenza di consenso da parte degli interessati, a soggetti terzi (nello specifico ZX s.r.l., JK S.p.A. e HQ) cui sarebbe stata delegata l´attività di compilazione del modello 730, nonché l´attività di successiva trasmissione all´Agenzia che, tuttavia, non sarebbe stata mai effettuata con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico degli interessati; i ricorrenti hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 aprile 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 5 giugno 2012 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota, datata 10 maggio 2012, con la quale XY e KW s.r.l., della quale la prima risulta essere socio unico, rappresentati e difesi dall´avv. Alberto Inzaghi, nel richiamare il riscontro già fornito in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, hanno rappresentato che, in occasione dei contatti avuti con i coniugi QW per la richiesta compilazione del modello di dichiarazione dei redditi 2007, KW s.r.l., "anche per il tramite della dottoressa XY, comunicava loro espressamente che non avrebbe potuto assisterli per tali pratiche, non essendo abilitata allo scopo né rientrando la fattispecie tra le prestazioni offerte"; le resistenti hanno altresì aggiunto che, su richiesta di parte, la dottoressa XY ha provveduto a mettere in contatto l´ing. QW "con soggetti terzi che avrebbero potuto fornire il servizio" e a cui, su previa autorizzazione dell´ing. QW (di cui hanno peraltro allegato copia), la medesima avrebbe trasmesso la relativa documentazione "in busta chiusa, senza avere preso visione del contenuto"; le resistenti hanno infine dichiarato di non aver "posto in essere alcuna operazione avente ad oggetto i dati personali degli esponenti e che, in relazione alla fattispecie di interesse, gli stessi non sono in possesso di alcuna informazione e/o dato che li riguardi", affermando altresì che l´attività di intermediazione prestata sarebbe avvenuta a titolo gratuito;

VISTA la nota, datata 28 maggio 2012, con cui i ricorrenti hanno sostenuto di rinunciare al ricorso proposto nei confronti di ZX s.r.l., JK S.p.A. e JHQ essendo pervenuti, con tali soggetti, ad una composizione bonaria della controversia;

VISTA la nota, datata 29 maggio 2012, con cui i ricorrenti, nel ribadire le istanze avanzate nei confronti di XY e di KW s.r.l., hanno eccepito di non aver mai prestato il proprio consenso alla comunicazione dei  dati che li riguardano a soggetti terzi, confutando l´autenticità della sottoscrizione posta in calce alla dichiarazione allegata al riscontro dagli odierni resistenti al fine di provare l´affermata sussistenza del consenso al trattamento; gli interessati hanno inoltre contestato le dichiarazioni rese dalle resistenti in ordine al fatto che l´attività di intermediazione svolta dalle medesime sarebbe avvenuta, non a seguito dell´assunzione di un incarico di carattere professionale, ma a "titolo di mera cortesia", nonché la conseguente negazione "di aver svolto qualsiasi trattamento" avente ad oggetto i dati personali dei ricorrenti, tenuto conto che anche la sola comunicazione dei dati a terzi, secondo quanto previsto dal  Codice in materia di protezione dei dati personali, rientra tra le operazioni di trattamento; i ricorrenti hanno altresì ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota, datata 4 giugno 2012, con cui le resistenti, nel replicare alla memoria prodotta dalla controparte, hanno ribadito di non aver mai ricevuto alcun incarico professionale da parte dei ricorrenti "limitandosi ad inoltrare su espressa indicazione dei coniugi QW documenti di cui nemmeno hanno preso visione", escludendo pertanto la configurabilità di tale intervento come operazione di trattamento dati; le resistenti hanno inoltre rilevato come la transazione intervenuta con gli altri soggetti avverso i quali è stato proposto l´originario ricorso, supporterebbe il riscontro fornito dalle resistenti medesime in quanto "le JJ si sono fatte carico di tutti gli importi concernenti le ritardate dichiarazioni dei redditi 2007 oltre ad un forfait, senza coinvolgimento alcuno da parte della dott.ssa XY e/o di KW s.r.l."; né, del resto, gli interessati, a fondamento della affermata sussistenza di un mandato professionale, avrebbero mai fornito "alcuna prova anche solo di una mera richiesta di corrispettivo da parte della dottoressa XY e/o della KW s.r.l.", né alcun documento in cui sia "riportata la data di conferimento dell´incarico con la sottoscrizione dell´interessato"; le resistenti hanno infine rappresentato, riguardo al disconoscimento della autenticità della firma effettuato dai ricorrenti in relazione alla dichiarazione di consenso, "di non essere in possesso dell´originale in quanto restituito  - alla cessazione dei rapporti – a mani dello stesso sig. QW, unitamente a tutta la documentazione resa disponibile in occasione dei pregressi contatti tra le parti", osservando come, tenuto conto dell´assenza di mandato in capo ad esse, "la sottoscrizione di detto documento non sarebbe nemmeno stata necessaria ed è stata richiesta per mero scrupolo da parte della dottoressa";

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di ZX s.r.l., JK S.p.A. e HQ, alla luce della composizione bonaria della vicenda intervenuta con i ricorrenti, come da questi ultimi espressamente dichiarato con nota indirizzata all´Autorità;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover altresì dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso anche nei confronti di XY e KW s.r.l. avendo tali soggetti fornito, integrando quanto già comunicato in riscontro all´interpello preventivo, un sufficiente riscontro alle istanze avanzate dai ricorrenti, rilevando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere alcun dato personale degli interessati, né di aver posto in essere alcuna effettiva operazione di trattamento sui medesimi essendosi limitati a trasmettere, su richiesta degli interessati, i documenti consegnati dai medesimi a soggetti competenti all´esecuzione delle attività richieste;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di XY e KW s.r.l. nella misura complessiva di euro 200, compensandone la restante parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito agli interessati, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di XY e KW s.r.l., che dovranno liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia