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Provvedimento dell'11 ottobre 2012

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[doc. web n. 2131835]

Provvedimento dell´11 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 287 dell´11 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Valerio Di Stefano nei confronti di ISS Group s.a.s., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale inviata al proprio indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l´ambito di diffusione degli stessi; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione;

VISTO il ricorso pervenuto il 2 luglio 2012 nei confronti di ISS Group s.a.s., con il quale Valerio Di Stefano, nel sostenere di non aver ricevuto alcun riscontro dalla parte resistente, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della stessa le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 luglio 2012 con la quale la società resistente, nell´affermare che i dati personali del ricorrente "non risultano al momento nei data base della società", ha comunicato di essersi accordata con l´interessato che si è impegnato a rinunciare al ricorso dopo aver ottenuto le informazioni che con lo stesso aveva richiesto;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 17 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha comunicato di voler rinunciare al presente ricorso, chiedendo altresì la compensazione delle spese del procedimento;

RITENUTO, allo stato della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il ricorrente dichiarato di voler rinunciare al ricorso;

RITENUTO di dover compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) compensa tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia