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Provvedimento dell'11 ottobre 2012

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[doc. web n. 2141246]

Provvedimento dell´11 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 288 dell´11 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 maggio 2012, presentato nei confronti di Unicredit S.p.A., con il quale Michele Di Cienzo (rappresentato e difeso dagli avv.ti Veronica Judith Orsini e Ennio Cerio), correntista del predetto istituto di credito, nel lamentare l´inidoneità del riscontro ottenuto alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, con particolare riguardo al "contratto di conto corrente n. (…) e agli estratti conto e conti scalari al 30.9.2001, nonché quelli relativi ad alcuni trimestri degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 sino alla revoca"; il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 maggio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 20 luglio 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 giugno 2012 con la quale l´istituto di credito resistente, nel comunicare i dati personali anagrafici relativi al ricorrente di cui lo stesso è in possesso, ha  affermato che per quanto attiene ai dati di tipo contabile, la documentazione richiesta è stata "consegnata gratuitamente in data 6 giugno 2012, come da ricevuta allegata";

VISTA la nota pervenuta via fax il 25 giugno 2012 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´istituto di credito resistente fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un adeguato riscontro alle istanze formulate dal ricorrente, fornendo copia dei documenti contenenti i dati personali richiesti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia