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Ordinanza ingiunzione nei confronti di La Villa s.p.a.

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[doc. web n. 2175683]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di La Villa s.p.a. - 22 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 363 del 22 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (nr. 3271/53969 del 15 febbraio 2010), ha svolto l´attività di controllo formalizzata nel verbale di operazioni compiute redatto in data 6 luglio 2010 nei confronti della Casa di Cura della Riviera s.r.l., con sede legale in Firenze, via Benedetto da Foiano n. 14, partita IVA 00110850096, e integrata con la documentazione del 20 luglio 2010 inviata dalla società La Villa s.p.a, nell´ambito della quale è stato rilevato tra l´altro che:

• la Casa di Cura della Riviera s.r.l. (di seguito denominata società), con allora sede legale ed operativa in Savona, via Umberto Giordano n. 2, e regolarmente autorizzata (autorizzazione n. 77 del 12 settembre 2002) al funzionamento quale "casa di cura ad indirizzo medico chirurgico con annesso poliambulatorio specialistico", ha adempiuto all´obbligo di notificare i trattamenti di cui all´art. 37 (nello specifico quelli di cui al comma 1, lett. b), iniziati antecedentemente al 1 gennaio 2004, entro il 30 aprile 2004 (così come disposto dall´art. 181, comma 1, lett. c) del Codice);

• la società ha trasferito, con decorrenza dal 15 gennaio 2009, la propria sede legale in Firenze, via Benedetto da Foiano n. 14, senza tuttavia provvedere ad una nuova notificazione, come richiesto dall´art. 38, comma 4, del Codice, in relazione al variare di taluno degli elementi da indicare nella notificazione stessa (in questo caso l´indirizzo della sede legale);

• la società, successivamente, ha anche cessato di svolgere l´attività di ricovero, cura e sala operatoria, in relazione alla quale ha effettuato i trattamenti notificati, senza tuttavia provvedere alla notificazione della cessazione del trattamento come previsto dall´art. 38, comma 4, del Codice;

VISTO il verbale nr. 62 datato 28 luglio 2010 (che qui si intende integralmente richiamato) con il quale sono state contestate alla predetta società due distinte violazioni amministrative previste dall´art. 163 in relazione all´art. 38, comma 4 del Codice, informandola, della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto del predetto Nucleo, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/81 (non avendo inviato all´Autorità scritti difensivi e documenti e non avendo chiesto di essere sentito);

POSTO che la Casa di cura della Riviera s.r.l. è cessata, in data 29 dicembre 2011, per fusione mediante incorporazione nella società La Villa s.p.a., con sede legale in Firenze, via Benedetto da Foiano n.14, partita iva 05548060481;

CONSIDERATO altresì, che per effetto della fusione per incorporazione, la società incorporante (La Villa s.p.a) assume i diritti e gli obblighi della società incorporata (la Casa di cura della Riviera s.r.l.), proseguendo in tutti i rapporti (attivi e passivi) della medesima (anche processuali) anteriori alla fusione, ai sensi dell´art. 2504 bis, comma 1, del codice civile. Tale rapporto di continuità che lega i soggetti interessati dalla fusione, è stato avallato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637) che, argomentando dalla modifica introdotta dal d.lg. n. 6/2003 all´art. 2504-bis, comma 1, del codice civile, hanno precisato che "il legislatore ha (…) (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dagli artt. 2501 c.c. e segg., non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l´estinzione della società incorporata (…); ma attua l´unificazione mediante l´integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l´estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto, risolvendosi (…) in una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo" ( cfr. anche i provvedimenti del Garante dell´8 aprile 2009 doc. web 1609999 e del 1 dicembre 2011 doc. web 1872641);

RILEVATO, pertanto che la Casa di Cura della Riviera s.r.l. cessata per fusione mediante incorporazione nella società La Villa s.p.a. non ha ottemperato all´obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell´art. 38, comma 4 del Codice, con riferimento alla variazione della sede legale (anno 2009) e alla cessazione dei trattamenti notificati per cessazione dell´attività di ricovero, cura e sala operatoria (anno 2010);

VISTO l´art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare delle sanzioni pecuniarie applicabili ad entrambe le violazioni dell´art. 163 del Codice, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) per ciascuna, per un totale pari a euro 40.000,00 (quarantamila);

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrendo le condizioni per applicare la disposizione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice, si determina l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura pari a euro 16.000,00 (sedicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la. dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a La Villa s.p.a., con sede legale in Firenze, via Benedetto da Foiano n.14, partita iva 05548060481, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale società incorporante la Casa di Cura della Riviera s.r.l., di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 163 del Codice indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia