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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Mediabusiness Int. s.r.l.

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[doc. web n. 2175738]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Mediabusiness Int. s.r.l. - 22 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 355 del 22 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

CONSIDERATO che, a fronte delle segnalazioni pervenute da Calzaturificio Pegam di Perticari Giorgio & C. s.n.c., datata 1 giugno 2009, e da Agenzia Traslochi Express di Bertaggia Paolo, datata 18 settembre 2009, l´Autorità ha adottato, in data 26 marzo 2010, un provvedimento nei confronti di Mediabusiness Int. s.r.l. C.F.:04568860961, con sede legale in Milano, via Vittoria Colonna n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), volto a far cessare l´invio di comunicazioni commerciali indesiderate in carenza di un valido consenso degli interessati;

VISTA la successiva segnalazione dell´8 gennaio 2010 inviata da A&M Arch. Marco Antonucci con la quale è stata lamentata la ricezione di numerosi fax di natura promozionale inviati da Mediabusiness Int. s.r.l.;

RILEVATO che la società Mediabusiness Int. s.r.l., relativamente alle segnalazioni pervenute, ha fornito riscontro alle richieste di informazioni dell´Ufficio dichiarando di fornire l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice "contestualmente al messaggio di presentazione dell´offerta" e di non aver chiesto il preventivo consenso degli interessati all´invio delle comunicazioni promozionali, ritenendo applicabile ai casi di specie l´esonero previsto dall´art. 24, comma 1, lett. d), del Codice, giacché rivolge "le proprie offerte solo a soggetti presenti in elenchi telefonici categorici e utilizza solo dati relativi allo svolgimento di attività economiche";

VISTO il citato provvedimento con il quale il Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati posto in essere dalla società e ha vietato alla società di inviare comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell´art. 130 del Codice, riservandosi, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l´omesso rilascio dell´informativa agli interessati e l´omessa acquisizione del consenso degli stessi;

VISTA la nota dell´Ufficio del 7 maggio 2010;

VISTO il verbale n. 13104/64356 del 31 maggio 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161, in relazione all´art. 13, e 162, comma 2-bis del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all´art. 130 del medesimo Codice;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al predetto verbale di contestazione, da cui non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con i quali la società ha fatto presente che "in occasione di ogni contatto con gli interessati ha sempre fornito ai medesimi un´informativa ampia" e che, con specifico riferimento alla segnalazione inviata dalla Traslochi Express, "la società non solo ha fornito la prescritta informativa nei confronti del suddetto soggetto economico, ma ha anche ricevuto il consenso documentato per iscritto", allegando a tal proposito il relativo documento. Inoltre, la società ha evidenziato che "la contestazione notificataci l´8 giugno 2010 è intervenuta molti mesi dopo la prima delle segnalazioni indicate nell´atto di contestazione di violazione" e, alla luce delle considerazioni esposte, ha chiesto che la contestazione adottata venga annullata ovvero che venga ridotto l´importo delle sanzioni irrogate, consentendo la rateizzazione del pagamento;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione alle violazioni contestate. Infatti la società, a seguito delle richieste di informazioni formulate dall´Autorità, ha dichiarato di fornire l´informativa agli interessati contestualmente all´invio del messaggio promozionale e di non chiedere all´interessato il preventivo consenso all´invio delle proprie comunicazioni: la procedura seguita è quindi in netto contrasto con quanto disposto dall´art. 13 del Codice, il quale dispone che l´informativa agli interessati deve essere fornita previamente al trattamento stesso, e dall´art. 130, comma 2, del medesimo Codice che prevede, per l´invio di messaggi tramite telefax, il preventivo consenso informato e specifico dell´interessato. Con riferimento, invece, alla segnalazione di Traslochi Express, per la quale la parte ha dichiarato di aver reso l´informativa (allegata alle note di riscontro e agli scritti difensivi), si osserva che l´informativa in oggetto non risulta essere idonea rispetto al trattamento effettivamente realizzato, laddove essa prevede fra le finalità del trattamento "la normale gestione dei rapporti contrattuali", gli "adempimenti fiscali" e la "gestione dei pagamenti", ma non l´invio dei messaggi pubblicitari. In ogni caso, si evidenzia che, anche qualora si ritenesse lecito il trattamento effettuato nei confronti della segnalante Traslochi Express, la contestazione in esame è scaturita dalla ricezione di tre segnalazioni e che, né per la prima inviata dal calzaturificio Pegam di Perticari Giorgio & C. s.n.c., né per l´ultima di A&M Arch. Marco Antonucci, la società ha fornito elementi atti a dimostrare che gli interessati avevano ricevuto un´idonea informativa e che avevano prestato il proprio consenso libero, specifico e informato. Con riferimento alla seconda eccezione formulata dalla parte, relativa ai tempi di adozione della contestazione, si fa presente che il dies a quo per la notificazione della contestazione va correttamente individuato nella data di accertamento della violazione e questa deve intendersi non come il momento in cui è accertato il fatto nella sua materialità, ma come la data in cui sono state acquisite e valutate tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell´individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo. [cifr. Cass. Civ. 12830/06 e Cass. Sez. lav. 3115/04]. Nel caso in esame, avendo le istruttorie dato luogo ad un provvedimento del Garante, la violazione è stata accertata nella data in cui tale provvedimento è stato adottato dall´Autorità, ovvero il 26 marzo 2010; alla luce di quanto precede, la notificazione della contestazione è quindi avvenuta correttamente entro 90 giorni da tale data, ovvero l´8 giugno 2010;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando fax di natura promozionale senza rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza acquisire il consenso di cui all´art. 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all´art. 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, per la violazione prevista dall´art. 161 nella misura di euro 6.000,00 (seimila) e per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis nella misura di euro 20.000,00 (ventimila), per un importo complessivo di euro 26.000,00 euro (ventiseimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Mediabusiness Int. s.r.l. C.F.:04568860961, con sede legale in Milano, via Vittoria Colonna n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 26.000,00 (ventiseimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione, frazionandola, in accoglimento alla richiesta di rateizzazione, in 10 rate mensili dell´importo di 2.600,00 euro (duemilaseicento) i cui i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza.

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 26.000,00 (ventiseimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia