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Provvedimento del 25 ottobre 2012

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[doc. web n. 2183912]

Provvedimento del 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 317 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 16 luglio 2012 nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con il quale Marcello Rita (rappresentato e difeso dall´avv. Davide Iacovozzi) in qualità di erede della madre defunta, deceduta l´11 febbraio 2012, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196), con le quali aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali relativi alla de cuius e di ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscerne l´origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché l´indicazione dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali siano stati eventualmente comunicati; con il medesimo atto il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 luglio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 1° agosto 2012, con la quale il titolare del trattamento nel comunicare al ricorrente i dati personali relativi alla madre defunta (già intestataria di due libretti di risparmio nominativi di cui sono stati precisati gli attuali saldi), ha sostenuto di avere già fornito un primo riscontro con nota del 20 giugno 2012 (di cui ha allegato copia);

VISTA la nota pervenuta via fax il 1° agosto 2012 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto del riscontro ottenuto, ha sottolineato che "il ricordato documento del 20/6/2012 non consentiva di ricostruire le cronologie delle movimentazioni postali relative all´ultimo decennio" ed ha altresì ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, il ricorrente, in qualità di figlio della madre defunta, ha legittimamente esercitato il predetto diritto;

RITENUTO che, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato,  integrando nel corso dell´istruttoria le informazioni precedentemente comunicate;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Poste Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli