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Provvedimento del 25 ottobre 2012 [2260840]

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[doc. web n. 2260840]

Provvedimento del 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 325 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 12 giugno 2012 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Guidetti e Matteo Gaccioli, nei confronti delle testate giornalistiche on-line nuovacosenza.com, regginanews.com, approdonews.it, MNews.it nonché di Paese Sera editoriale s.r.l. (in qualità di editore del sito internet www.calabriaora.it) e Mondial Video Studio Produzioni Televisive s.r.l. (in qualità di editore del sito internet www.telejonio.com) in relazione alla pubblicazione, nei predetti siti internet, di alcuni articoli apparsi nel mese di KK 2011 contenenti dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda di cronaca risalente al 1982 (per la quale l´interessato è stato prosciolto con sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma del 20 marzo 1991) tornata di attualità per l´avvenuto arresto e la successiva estradizione in Francia di un soggetto terzo. Visto che l´interessato ha chiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, la cancellazione dei dati che lo riguardano e comunque l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione degli articoli tramite i comuni motori di ricerca; il ricorrente ha, in particolare, lamentato come il permanere sul web del proprio nominativo "accanto a quello della persona tratta in arresto, leda gravemente ed ingiustamente la propria reputazione", anche "in considerazione delle sofferenze e dei sacrifici affrontati per superare la difficile adolescenza"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 giugno 2012  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 21 settembre 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 3 luglio 2012 con la quale Paese Sera Editoriale s.r.l., editrice , all´epoca dei fatti, della testata giornalistica on-line Calabria Ora, ha comunicato che "sin dal mese di gennaio 2012 sono stati rimossi dal sito internet www.calabriaora.it sia l´articolo in contestazione datato KK 2011 sia ogni ulteriore riferimento all´interessato";

VISTA la nota datata 4 luglio 2012 con la quale Mondial Video Studio Produzioni Televisive s.r.l., in qualità di editrice della testata giornalistica on-line www.telejonio.com, rappresentata e difesa dall´avv. Tiziana Catricalà, ha affermato che la notizia oggetto del presente ricorso, pubblicata sul sito il 25 maggio 2011, "dopo qualche giorno, e precisamente il JJ 2011, veniva rimossa dall´archivio e quindi non più visionabile dal sito web www.telejonio.com";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 6 luglio 2012 e il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità l´11 luglio 2012, nei quali il ricorrente, nel prendere atto che alcuni titolari del trattamento hanno aderito alla propria richiesta, ha evidenziato come, successivamente all´avvio del presente procedimento, diversi altri articoli riportanti la notizia in questione siano stati pubblicati su altre testate giornalistiche on-line (già indicate in una nota di integrazione al ricorso e ricordate in sede di audizione);

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 luglio 2012 con la quale Nuovaconsenza.com, ha affermato che l´articolo, fin dal gennaio 2012, è stato eliminato e "non esiste nessuna notizia o informazione riferita all´interessato";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 23 settembre 2012 con la quale Giuseppe Falcone, in qualità di titolare della testata Reggina News, ha comunicato di "aver proceduto alla cancellazione della notizia inerente il ricorrente da giugno 2012, come si evince dal sito internet" regginanews.com;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 27 settembre 2012 con la quale MNews.it ha comunicato che "l´articolo di riferimento non è più disponibile al pubblico ed è protetto da password";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 12 ottobre 2012 con la quale Approdonews.it ha dichiarato di avere provveduto alla cancellazione dei dati relativi all´interessato, a seguito della ricezione del ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 17 ottobre 2012 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività dei riscontri ottenuti, ha però affermato che alla data del 17 ottobre 2012 la notizia riportante le generalità dell´interessato "è ancora on-line" in quanto risulta pubblicata sui siti internet di alcune testate giornalistiche diverse da quelle cui si riferisce il presente procedimento e di cui ha avuto contezza tramite le ricerche effettuate a mezzo del motore di ricerca di Google;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo i titolari del trattamento aderito alle richieste del ricorrente specificamente individuate nell´atto di ricorso datato 28 maggio 2012;

RILEVATO che appare congruo disporre la compensazione delle spese del procedimento tenuto conto della sequenza dei rapporti intercorsi con le numerose parti del procedimento e dell´avvenuto oscuramento, fin dalla ricezione della prima istanza dell´interessato, dei dati in questione da parte di diverse testate, pur se le stesse non avevano dato formale riscontro all´interessato delle iniziative comunque adottate a sua tutela;

RILEVATO che resta ferma la facoltà del ricorrente di esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice, e proporre successivamente un´eventuale ricorso, nei confronti di altre testate giornalistiche che, con riferimento alla vicenda riportata negli articoli oggetto del presente ricorso, diffondano ulteriori informazioni recanti dati personali che lo riguardano;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATRICE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli