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Provvedimento del 15 novembre 2012 [2273434]

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[doc. web n. 2273434]

Provvedimento del 15 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 350 del 15 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO che Sergio Tucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Tucci e Giuseppe Siciliano, attualmente pensionato, ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della Isveimer S.p.A., istituto che dopo essere stato posto in liquidazione nel 1996, ha provveduto a liquidare, con decorrenza 01/01/1999, anche il Fondo di previdenza aziendale erogando ai dipendenti ed ex dipendenti iscritti delle somme sulle quali sono state applicate ritenute d´acconto calcolate in modo erroneo; visto che l´Isveimer S.p.A. in liquidazione, accortasi dell´errore, dopo aver chiesto all´Agenzia delle Entrate il rimborso delle ritenute d´acconto operate in eccedenza sulle somme versate ai dipendenti ed ex dipendenti nel 1999, all´esito di un lungo iter giudiziario conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione n. 2741 del 5/2/2009, ha visto definitivamente riconosciuto il proprio diritto al rimborso di quanto erroneamente versato all´amministrazione finanziaria; visto che il ricorrente, dopo aver ripetutamente richiesto al citato istituto il rimborso delle somme allo stesso spettanti ed aver appreso che "l´importo delle somme versate in eccedenza per il Tucci risultava essere pari ad € 36.631,00", ribadendo le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto all´Isveimer S.p.A. in liquidazione, oltre agli estremi del titolare e del responsabile del trattamento, la conferma dell´esistenza dei dati che lo riguardano e la comunicazione degli stessi, ivi compresi quelli comunicati a terzi, trattati in relazione al ricorrente con riguardo alle ritenute fiscali operate sulle somme versate ai fini della liquidazione del fondo di previdenza aziendale, nonché di tutti i dati riferiti al calcolo delle somme versate in eccedenza a titolo di ritenuta d´acconto; visto che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 ottobre 2012 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria fatta pervenire in data 18 luglio 2012 con la quale Isveimer S.p.A. in liquidazione (rappresentata e difesa dagli avvocati Renato e Claudio Scognamiglio), quale titolare del trattamento, ha dichiarato che, a seguito della citata sentenza della Corte di Cassazione, con l´allegata nota del 4 maggio 2010, ha trasmesso all´Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, dietro apposita richiesta della stessa e allo scopo di evitare parziali duplicazioni di rimborsi, "l´elenco dei 478 beneficiari delle somme erogate nel 1999, fra cui il sig. Tucci, al fine di permettere all´Ufficio richiedente "di liquidare agli aventi diritto quanto loro effettivamente spettante"", specificando anche, "come dalla medesima richiesto, i dati anagrafici, il codice fiscale, il capitale liquidato e l´importo delle ritenute complessivamente operate e versate per ciascun beneficiario, compreso il ricorrente, indicando altresì, per ciascun ex iscritto, gli importi richiesti a rimborso distinti per titolo"; rilevato che la resistente, come peraltro dichiarato anche all´Agenzia delle Entrate nella predetta nota, non dispone di ulteriori elementi tranne quelli contenuti in detto elenco (elementi che sono gli stessi prodotti nel giudizio definito con la sentenza della Corte di Cassazione) e che "la quantificazione dei rimborsi spettanti ai singoli ex iscritti (…) è stata operata dalla medesima Agenzia delle Entrate, attraverso l´ausilio della documentazione trasmessa da Isveimer e, come dichiarato nella nota del 4 maggio 2010, "previa la doverosa complessiva valutazione della posizione fiscale dei singoli che nelle more, all´esito di azioni individuali intraprese presso le diverse giurisdizioni, potrebbero aver già ottenuto dall´Erario parziali o totali rimborsi delle ritenute fiscali subite. Circostanze di cui, naturalmente, Isveimer non può essere a conoscenza"; rilevato che la resistente, nel precisare che l´importo delle somme versate in eccedenza a titolo di ritenuta d´acconto per il sig. Sergio Tucci corrisponde a quella indicata nell´elenco e che la quantificazione dei rimborsi spettanti ai singoli ex iscritti spetta esclusivamente all´Agenzia delle Entrate, ha anche dichiarato che, in base ad un elenco successivamente trasmesso dall´Agenzia delle Entrate in data 1° giugno 2012, il ricorrente non risulta tra i beneficiari del diritto al rimborso; rilevato che le ragioni di tale esclusione sono, a parere della resistente, da ascriversi ai "criteri normativi recepiti dall´Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione (e che, a quanto consta, hanno tenuto conto anche di eventuali azioni individuali eventualmente avviate dai singoli interessati nei confronti dell´Agenzia delle Entrate)" e che, pertanto, ogni eventuale richiesta di chiarimento sulle modalità seguite e sulle procedure utilizzate dall´Agenzia delle Entrate per la redazione dell´elenco dei beneficiari del rimborso deve essere rivolta dal ricorrente all´Agenzia stessa;

VISTA la memoria datata 23 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha eccepito che nell´elenco trasmesso dalla resistente all´Agenzia delle Entrate con nota del 4 maggio 2012 non figurerebbe l´importo di € 36.631,00 che secondo l´Isveimer sarebbe stato versato in eccedenza per il ricorrente, pertanto quest´ultimo ha sostenuto come l´Isveimer "abbia omesso di comunicare le modalità e le circostanze secondo cui sarebbe venuto a conoscenza dell´ammontare dell´importo" in questione che, "non corrisponde a nessuna delle cifre riportate nella griglia- riferita al ricorrente – del sopra menzionato elenco"; rilevato, infine, che il ricorrente ha inoltre eccepito di non essere mai stato informato dalla resistente della propria esclusione dall´elenco trasmesso dall´Agenzia delle Entrate il 1° giugno 2012, circostanza che avrebbe appreso per la prima volta solo con la memoria della resistente del 18 luglio 2012;

VISTO il verbale dell´audizione delle parti tenutasi in data 26 luglio 2012 nel corso della quale il ricorrente, in relazione alla documentazione trasmessa dalla resistente, ha sostenuto come l´elenco allegato alla nota Isveimer del 4 maggio 2010 "non sia leggibile" e ne ha chiesto la ritrasmissione in una forma intelligibile; infine, il ricorrente, in ordine alla nota datata 10 luglio 2012 che la resistente ha assunto di avergli inviato per metterlo a conoscenza dell´esclusione dall´elenco dei beneficiari del rimborso, ha dichiarato, in sede di audizione, come tale lettera "non sia mai stata conosciuta alla data odierna dal ricorrente";

VISTA la memoria datata 4 ottobre 2012 con la quale la resistente, nel ribadire di non disporre di ulteriori documenti riferiti alla posizione del ricorrente, ha provveduto a ritrasmettere l´elenco allegato alla nota trasmessa all´Agenzia delle Entrate il 4 maggio 2010 "riferito alla sola posizione del sig. Tucci"; inoltre, la resistente ha inviato copia della lettera del 10 luglio 2012 inviata al ricorrente, unitamente alle copie delle bolle di affido alla TNT post "comprovante l´invio delle lettere agli ex dipendenti esclusi dall´elenco";

VISTA la memoria datata 5 ottobre 2012 con la quale il ricorrente ha ribadito di non aver mai ricevuto la lettera del 10 luglio 2012 tanto che la resistente, non potendo esibire prova della ricezione, si sarebbe limitata a fornire copia di due generiche bolle di affido al servizio TNT; inoltre, la copia di tale lettera non risulta ancora essere stata messa a disposizione del ricorrente, in quanto non risultava allegata alla memoria della resistente datata 4 ottobre 2012;

VISTA la memoria datata 30 ottobre 2012 con la quale la resistente ha inviato al ricorrente copia della lettera del 10 luglio 2012 erroneamente non trasmessa;

VISTA la memoria datata 30 ottobre 2012 con la quale il ricorrente ha nuovamente ritenuto insoddisfacente il riscontro fornito dalla controparte;

RITENUTO che, alla luce dei riscontri forniti nel corso dell´istruttoria, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice; ciò in quanto, la resistente, in particolare attraverso l´elenco allegato alla nota del 4 maggio 2010 inviata all´Agenzia delle Entrate, ha fornito al ricorrente tutti i dati riferiti al capitale erogato in seguito alla liquidazione del Fondo di previdenza aziendale Isveimer, all´importo delle ritenute complessivamente operate e versate per ciascun beneficiario, nonché l´ammontare degli importi richiesti a rimborso per ciascun iscritto distinti per titolo (mancata detrazione contributi 4 % e mancata detrazione interessi su titoli), tutti importi espressi in lire e non euro; rilevato che per quanto riguarda la singola posizione del ricorrente da tale elenco risulta che l´ammontare complessivo delle somme versate in eccedenza dall´Isveimer e richieste a rimborso corrisponde a 18.977.553 lire (per "mancata detrazione contributi 4 %") e 51.950.467 ("per mancata detrazione interessi su titoli"), pari complessivamente a 36.631,00 euro; rilevato, infine, che, come ampiamente dichiarato dalla resistente, tali importi sono stati calcolati dall´Isveimer e comunicati all´Agenzia delle Entrate ai fini del rimborso, rimanendo comunque riservata alla competenza dell´amministrazione finanziaria la quantificazione definitiva degli importi e degli aventi diritto al rimborso, previa la valutazione della singola posizione fiscale degli ex iscritti al Fondo che potrebbero aver già ottenuto totali o parziali rimborsi delle ritenute fiscali subite; rilevato che la resistente ha anche fornito elementi circa l´esclusione operata dall´Agenzia delle Entrate dall´elenco dei beneficiari del rimborso cosiccome comunicato al ricorrente in data 10 luglio 2012;

RILEVATO che resta naturalmente impregiudicato il diritto del ricorrente di rivolgere le proprie istanze di accesso ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti della competente Agenzia delle Entrate;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Isveimer S.p.A. in liquidazione, nella misura di 250 euro, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione del parziale riscontro all´interpello preventivo fornito già prima della presentazione del ricorso e della specificità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la professoressa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone nella misura di 250 euro a carico di Isveimer S.p.A. in liquidazione la quale dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2273434
Data
15/11/12

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)