g-docweb-display Portlet

Parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio volto all'accorpamento della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria in un unico documento digitale - 31 gennaio 2013 [2275741]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2275741]

Parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio volto all´accorpamento della carta d´identità elettronica con la tessera sanitaria in un unico documento digitale - 31 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 39 del 31 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott. ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´interno;

Visto l´art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott. ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero dell´interno ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto all´accorpamento della carta d´identità elettronica con la tessera sanitaria in un unico documento digitale.

Lo schema è adottato ai sensi dell´articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge n. 106 del 2011, come modificato dall´articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base al quale con d.P.C.M. è disposto l´ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d´identità elettronica anche in relazione all´unificazione sul medesimo supporto della predetta carta con la tessera sanitaria e alle modifiche ai parametri di entrambi i documenti necessarie per l´unificazione degli stessi.

Lo schema di decreto si limita a prevedere l´unificazione, su un medesimo supporto, dei due documenti (carta d´identità elettronica e tessera sanitaria), attualmente disponibili su distinti supporti; demanda, invece, a un successivo d.P.C.M. (da adottarsi con le medesime modalità di quello odierno) la definizione dell´ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d´identità elettronica, anche in relazione all´unificazione con la tessera sanitaria (art. 5 dello schema).

RILEVATO

Lo schema di decreto in esame stabilisce che la carta d´identità e la tessera sanitaria siano contenute su di un unico supporto, denominato documento digitale unificato (di seguito "DDU"), la cui validità avrà la durata prevista per la carta d´identità elettronica, vale a dire 10 anni per gli adulti, 3 anni per i minori di tre anni e 5 anni per i minori d´età (art. 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) (art. 1 dello schema).

Il DDU ha come destinatari i cittadini italiani iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nonché i cittadini dell´Unione europea e i cittadini stranieri residenti in Italia ed aventi diritto all´assistenza sanitaria, per un periodo non inferiore alla durata della carta d´identità sopra indicata; al di fuori di tali casi, la carta d´identità elettronica e la tessera sanitaria continueranno ad essere rilasciate ai richiedenti su due distinti supporti (art. 3).

Gli interessati dovranno richiedere il DDU al proprio comune di residenza o di dimora o all´autorità consolare competente, in caso di mancato possesso della carta d´identità o in ragione della sua scadenza ovvero a seguito di deterioramento, smarrimento o furto della medesima; per i nuovi nati potrà essere richiesto anche al comune di residenza o di dimora nel corso del primo anno di vita (art. 4).

Per unificare, sul medesimo supporto, la carta d´identità elettronica e la tessera sanitaria, il codice fiscale – attualmente impresso sulla tessera sanitaria con tre modalità diverse -  dovrà essere riportato sul supporto fisico del nuovo documento digitale solo per esteso e nel codice a barre, e non più anche in banda magnetica (art. 6).

Lo schema di decreto in esame dispone, poi, che la tessera europea di assicurazione malattia sia rilasciata su di un supporto distinto dal DDU, con modalità stabilite con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze (art. 7).

Infine, il modello del DDU nonché le  modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all´utilizzo del nuovo documento saranno definite con decreto del Ministro dell´interno, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro delegato per l´innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute, ai sensi del medesimo articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 70 del 2011 (art. 2).

CONSIDERATO

Il parere è reso su di una versione dello schema di decreto che tiene conto delle indicazioni rese informalmente dall´Ufficio del Garante all´esito di una riunione e di contatti informali volti a perfezionare il testo e a renderlo pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, nell´ambito di un tavolo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell´interno.

Tuttavia, esso si limita a prevedere l´unificazione dei documenti demandando, come descritto sopra, l´individuazione delle regole tecniche per tale unificazione ad un successivo decreto ministeriale che riveste particolare importanza ai fini dell´avvio delle procedure di formazione e di rilascio del documento nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante, pertanto, rende l´odierno parere sul presupposto che la disciplina della materia è ancora incompleta e si riserva l´esame complessivo delle procedure di unificazione dei documenti in sede di espressione del parere sullo schema di decreto di attuazione, potendo solo in quella sede valutare la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali della disciplina complessivamente stabilita.

IL GARANTE

a) esprime parere favorevole, nei termini di cui in motivazione, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto all´unificazione, su un medesimo supporto, della carta d´identità elettronica con la tessera sanitaria, adottato ai sensi dell´articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, e successive modificazioni;

b) resta in attesa di ricevere lo schema di decreto ministeriale che dovrà individuare le  modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all´utilizzo del nuovo documento, per l´espressione del parere di competenza (art. 154, comma 4, d.lg. n. 196 del 2003).

Roma, 31 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro 

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia