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Provvedimento del 29 novembre 2012 [2312213]

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[doc. web n. 2312213]

Provvedimento del 29 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 377 del 29 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO che Tommaso Capello, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Costanzo Reineri e Nicola Peretti, ragioniere commercialista iscritto alla "Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri commercialisti e Periti commerciali", dopo aver ricevuto la delibera n. 1102 dell´8.9.2011 con la quale la Giunta esecutiva dell´Associazione provvedeva a liquidargli in via provvisoria la pensione di anzianità totalizzata senza allegare alcun conteggio, in data 24 febbraio 2012 provvedeva a richiedere espressamente i conteggi effettuati dall´Associazione ai fini della liquidazione della pensione, conteggi che l´Associazione gli inoltrava con nota del 7 marzo 2012; rilevato che l´Associazione comunicava all´interessato che l´importo della "Quota A" della sua pensione di anzianità (anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2003), calcolato secondo il metodo retributivo ai sensi dell´art. 50 del vigente Regolamento di esecuzione dell´Associazione (che tiene conto degli ultimi 24 redditi professionali) è pari a 30.294,02 euro e che, in ogni caso, l´importo minimo erogabile (sulla base della norma di salvaguardia prevista dal comma 7 dell´art. 50 secondo la quale l´importo calcolato secondo il vigente art. 50 non può essere inferiore all´80 % dell´importo calcolato secondo il previgente art. 50 che invece prendeva in considerazione i migliori 15 degli ultimi 20 redditi professionali) è pari nel caso del ricorrente ad euro 31.703,21; rilevato che l´interessato, con nota del 27 aprile 2012, ha chiesto ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) di conoscere i dati personali che lo riguardano riferiti ai conteggi relativi alla liquidazione della Quota A della pensione di anzianità di cui alla delibera n. 1102 dell´8.9.2011 calcolata secondo i criteri previsti dal previgente art. 50 del Regolamento di esecuzione (il cui importo sarebbe stato preso in considerazione per la determinazione dell´importo minimo erogabile); rilevato che, avendo la citata Associazione dato riscontro negativo a tale istanza, in data 9 luglio 2012 l´interessato ha proposto ricorso ex art. 145 del Codice ribadendo la medesima richiesta già proposta con l´istanza ex art. 7 e chiedendo anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 ottobre 2012 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 26 luglio 2012 con la quale l´Associazione resistente ha sostenuto di non detenere i dati richiesti; ciò, in quanto i conteggi cui fa riferimento il ricorrente sono dei "calcoli intermedi (…) a suo tempo sviluppati da una procedura automatizzata massiva che ha determinato, per ciascuno dei nostri iscritti, l´importo della quota A"; rilevato che "questi valori intermedi di calcolo (…) vengono determinati una tantum dai relativi programmi informatici, all´interno delle routines di calcolo, e non vengono memorizzati" perché la loro memorizzazione comporterebbe un notevole incremento dei costi di gestione; rilevato che solo l´importo della quota A "è il dato che risulta memorizzato nei nostri archivi magnetici, per ciascun anno dal 2004 all´anno di pensionamento e viene utilizzato al momento della liquidazione della pensione"; rilevato che la resistente ha fornito al ricorrente l´estratto conto della situazione contributiva di quest´ultimo ed un report contenente l´importo della quota A, cioè la quota di pensione maturata sulla base delle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2003;

VISTA la memoria inviata il 27 luglio 2012 con la quale il ricorrente, nel sostenere che fino a tutto l´anno 2011 i conteggi che l´Associazione inviava agli iscritto al momento del pensionamento includevano anche il conteggio della pensione secondo i criteri previsti dal previgente art. 50 del Regolamento di esecuzione, ha eccepito che "la mancata conservazione- quand´anche dimostrata" dei conteggi in questione "non preclude che gli stessi vengano nuovamente redatti e comunicati" in forma intelligibile al ricorrente;

VISTO il verbale di audizione del 31 luglio 2012 nel corso della quale la resistente ha confermato di non detenere i dati in questione.

VISTA la memoria inviata in data 26 ottobre 2012 con la quale il ricorrente, nel ribadire di non ritenersi soddisfatto dei riscontri forniti dalla controparte ha insistito per l´accoglimento delle proprie richieste;

RILEVATO che la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare nell´art. 7 del Codice, prevede che i soggetti cui si riferiscono i dati abbiano il diritto di avanzare richieste con riguardo alle informazioni effettivamente detenute dal titolare medesimo; rilevato che la resistente nel corso del procedimento ha attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere i dati riferiti al calcolo della pensione di anzianità totalizzata dal ricorrente secondo i criteri previsti dal previgente art. 50 del Regolamento di esecuzione dell´Associazione (in vigore fino al 22.6.2002), trattandosi di calcoli intermedi sviluppati a suo tempo da una procedura automatizzata massiva per tutti gli iscritti all´Associazione ma che non vengono memorizzati (e che pertanto non sono nell´attuale disponibilità del titolare del trattamento); ritenuto, pertanto, che, alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto che non rientra fra i diritti azionabili ai sensi del Codice la possibilità di chiedere l´aggregazione di dati non attualmente disponibili secondo modalità indicate dall´interessato, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente meglio dettagliato nel corso del procedimento le circostanze relative al mancato possesso dei dati richiesti;

RITENUTO congruo compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione dei riscontri forniti sia prima che dopo la proposizione del ricorso e della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia