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Provvedimento del 29 novembre 2012 [2313307]

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[doc. web n. 2313307]

Provvedimento del 29 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. del 29 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 luglio 2012 nei confronti di Datachronic s.r.l. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Villa, già dipendente della predetta società dalla quale si è dimesso in data 15 ottobre 2010, nel ritenere inidoneo il riscontro ottenuto all´istanza previamente formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), ha ribadito la propria richiesta volta ad accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nel pc su cui svolgeva la propria attività lavorativa, con specifico riferimento ad alcuni file relativi a dati strettamente personali (documento di identità, fotografie ed altro); visto che il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 18 ottobre 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute via e-mail il 6 e 7 settembre 2012, nonché l´ulteriore nota del 21 novembre 2012, con le quali la resistente, nel rappresentare di avere sporto, nel gennaio 2011, una denuncia-querela nei confronti dell´interessato, giacché quest´ultimo, nel periodo in cui era alle dipendenze della società, ha pubblicato su un sito internet "affermazioni ingiuriose e diffamatorie" nei confronti della società medesima e del suo amministratore unico (ragione per cui è stato "sospeso in modo cautelativo fino al termine del periodo di preavviso"), ha affermato che, essendo "il procedimento penale ancora in corso, la sua postazione è attualmente congelata per ogni eventuale verifica/riscontro dovesse essere richiesto dal Tribunale di Monza"; visto che la resistente ha altresì rilevato come la "consultazione e/o la modifica dei dati" da parte dell´interessato "potrebbe comprometterne la validità", qualora gli stessi dovessero essere acquisiti dal predetto Tribunale;

CONSIDERATO che l´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, nel caso e per il periodo da cui potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce degli elementi di valutazione forniti dalla resistente in relazione alle specifiche circostanze dalla stessa rappresentate e sulla base della documentazione in atti, deve ritenersi legittimo il differimento temporaneo, ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice (cui il titolare del trattamento ha fatto indirettamente riferimento invocando il "congelamento" delle apparecchiature informatiche contenenti i dati personali oggetto della richiesta dell´interessato), dell´esercizio del diritto di accesso del ricorrente e pertanto il ricorso deve essere dichiarato, allo stato, infondato;

RITENUTO congruo compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia