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Ordini professionali: diffusione via Internet di dati giudiziari riferiti a iscritti - 17 gennaio 2013 [2315622]

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[doc. web n. 2315622]

Ordini professionali: diffusione via Internet di dati giudiziari riferiti a iscritti - 17 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 15 del 17 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il reclamo con il quale il sig. XY ha lamentato una presunta violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali da parte del Collegio Professionale dei Periti Industriali di Roma e Provincia (nota del 13 marzo 2012);

VISTE le dichiarazioni rese, in risposta alla richiesta di informazioni dell´Ufficio (nota del 17 aprile 2012, prot. n. 10084/79716) dal Collegio Professionale dei Periti Industriali di Roma e Provincia (nota del 17 maggio 2012);

VISTE le considerazioni aggiuntive fornite dal sig. XY (note del 31 luglio e del 10 dicembre 2012);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Il reclamo.

Il sig. XY ha presentato un reclamo per una presunta violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali da parte del Collegio Professionale dei Periti Industriali di Roma e Provincia (di seguito Collegio) che, nel "corso della campagna elettorale per le elezioni del Consiglio di indirizzo Generale dell´EPPI (Ente previdenziale dei Periti Industriali e di Periti Industriali Laureati) WQ", avrebbe diffuso sul proprio sito Internet istituzionale il decreto del Tribunale di Roma- Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari- del KW (Num. Reg. Notizie di Reato XX - Num. Reg. G.I.P. YY) che, ai sensi dell´art. 429 c.p.p., dispone il Giudizio in cui il sig. XY è imputato insieme ad altri 18 interessati.

2. Le dichiarazioni del Collegio Professionale dei Periti Industriali di Roma e Provincia.

Nell´ambito dell´istruttoria preliminare concernente il reclamo del sig. XY, in risposta alla richiesta di informazioni dell´Ufficio, il Collegio ha rappresentato, preliminarmente, di avere adottato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in conformità allo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli ordini professionali sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia -sul quale il Garante ha espresso il proprio parere il 7 dicembre 2006- e che il predetto trattamento sarebbe stato effettuato in conformità a tale regolamento.

Al riguardo, il Collegio ha evidenziato, in particolare, che il predetto regolamento, all´allegato n. 4, "consente espressamente il trattamento, con modalità informatizzate, dei dati di carattere giudiziario inerenti lo svolgimento delle elezioni, ivi compresi quelli afferenti i componenti degli organi elettivi" e che "il procedimento penale che vede imputato (tra gli altri) il sig. XY" concerne "un reato ritenuto come consumato in ambito elettorale (tant´è che l´EPPI risulta come persona offesa) da soggetto attualmente facente parte del HH EPPI; nonché all´epoca candidato al YH EPPI (elezioni QQ)".

Il Collegio ha evidenziato, infine, che "il documento di cui si duole il XY" è "stato posto al di sotto di un link visualizzabile solo a seguito di diversi passaggi, in modo che lo stesso fosse effettivamente visualizzabile solo dai soli iscritti interessati".

3. Le considerazioni aggiuntive del reclamante.

Il reclamante, accogliendo l´invito dell´Ufficio a fornire eventuali considerazioni aggiuntive, ha evidenziato, in particolare, "che gli interessati del trattamento cui fa riferimento lo schema di tipo di regolamento" sopra citato riguardano gli iscritti all´ordine di appartenenza e che l´ambito di diffusione di dati personali ivi consentito concerne unicamente i risultati elettorali. Il sig. XY ha precisato, inoltre, che i predetti soggetti imputati, non appartengono al Collegio che ha effettuato il trattamento, bensì al Collegio Professionale dei Periti Industriali della Provincia di Siena.

In via subordinata, il reclamante ha rappresentato, inoltre, di ritenere, in ogni caso, sproporzionato il periodo di diffusione dei predetti dati giudiziari sul sito Internet istituzionale del Collegio, tenuto conto che tale diffusione risulta ancora in atto (cfr. art. 11, comma 2, del Codice).

Infine, il reclamante ha trasmesso copia della sentenza del Tribunale ordinario di Roma del 9 luglio 2012, con la quale si dichiara di non doversi procedere nei confronti degli imputati con il predetto decreto per estinzione per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti (nota del 10 dicembre 2012).

OSSERVA

1. Il reclamo in esame.

Con il reclamo in esame, il sig. XY ha rappresentato una presunta violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali con riferimento al trattamento effettuato da parte del Collegio Professionale dei Periti Industriali di Roma e Provincia, che avrebbe illegittimamente diffuso dati giudiziari riferiti anche al reclamante, pubblicando sul proprio sito Internet istituzionale il decreto del Tribunale di Roma- Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari- (Num. Reg. Notizie di Reato XX - Num. Reg. G.I.P. YY) che, ai sensi dell´art. 429 c.p.p., dispone il Giudizio in cui il sig. XY è imputato insieme ad altri 18 interessati (di seguito "decreto che dispone il giudizio"). 

2. Quadro normativo di riferimento.

2.a  La specifica normativa di settore.

Con riferimento alla vicenda oggetto del reclamo in esame, occorre evidenziare preliminarmente che, in base alla specifica normativa di settore, i compiti spettanti al Collegio concernono la cura delle questioni attinenti alla custodia dell´albo e di quelle disciplinari dei professionisti iscritti al medesimo albo (art. 1, l.gs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382).

In tale ambito, il Consiglio del Collegio esercita le seguenti attribuzioni:

• procede alla formazione e all´annuale revisione e pubblicazione dell´albo, dandone comunicazione all´autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

• stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell´Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

• da, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

• vigila alla tutela dell´esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell´Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell´esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L. 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili (art. 5, l. 24 giugno 1923, n. 1395).

2.b. La normativa in materia di protezione dei dati personali.

In relazione alla normativa in materia di protezione dei dati personali, si evidenzia come il Codice definisca "dati giudiziari" le informazioni idonee a rivelare provvedimenti di cui all´articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale (art. 4, comma 1, lett. e)).

Il Codice individua, poi, i presupposti che legittimano, previa idonea informativa agli interessati, il trattamento della predetta categoria di dati personali da parte di soggetti pubblici; in particolare, all´art. 21 si precisa che i soggetti pubblici, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, possono trattare dati giudiziari solo se autorizzati da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili; nei casi in cui, invece, la legge, pur specificando la finalità di rilevante interesse pubblico, non evidenzi altresì i tipi di dati giudiziari e di operazioni eseguibili, l´art. 20, comma 2, richiamato dall´art. 21, comma 2, prevede che il trattamento sia consentito -nel rispetto dei principi di cui all´articolo 22- solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici dal titolare in un atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante.

L´art. 65 del Codice individua, a sua volta, le finalità elettorali tra quelle di interesse pubblico rilevanti ai fini degli artt. 20 e 21, ma non specifica né i tipi di dati né le operazioni eseguibili. In tale quadro, come sopra evidenziato, il Collegio professionale dei periti industriali di Roma e provincia ha adottato, in conformità al parere espresso dal Garante il 7 dicembre 2006, il proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

L´allegato n. 4 di tale regolamento disciplina il trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato in relazione alla "gestione dei componenti degli organi elettivi e materia elettorale". In tale ambito, è specificato, in particolare, che per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 65 del Codice, può essere effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari "indispensabili allo svolgimento delle elezioni e alla gestione dei componenti degli organi elettivi del Consiglio/collegio, anche in relazione all´applicazione dei vari istituti previsti dalla normativa di riferimento (gestione economica ed organizzativa)" ed è, altresì, evidenziato che l´operazione di diffusione può essere effettuata "limitatamente ai risultati elettorali".

3. Il trattamento di dati personali effettuato dal Collegio Professionale dei Periti Industriali di Roma e Provincia.

Dalle verifiche effettuate dall´Ufficio, risulta corrispondente al vero che il Collegio abbia diffuso, e diffonda tuttora, tramite il proprio sito Internet istituzionale il decreto che dispone il giudizio in cui il sig. XY è imputato insieme ad altri 18 interessati (http://www.periti-industriali.roma.it/....pdf).

L´atto in questione contiene, per sua stessa natura, dati personali idonei a rivelare sia la pendenza di un procedimento penale nei confronti del XY, sia, conseguentemente, anche la qualità di imputato ai sensi dell´art. 60 del codice di procedura penale; tali dati rientrano, pertanto, tra i dati definiti come giudiziari dall´art. 4, comma 1, lett. e), del Codice.

Il Collegio ha pertanto effettuato una diffusione di dati giudiziari, intendendosi per diffusione ai sensi della normativa vigente il "dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m) del Codice).

Nell´ambito dell´istruttoria concernente il reclamo in esame, l´Ufficio ha potuto accertare, altresì, che sul sito istituzionale del Collegio è pubblicata anche una nota, destinata "Ai Sigg. Periti Industriali Professionisti iscritti all´Ente di Previdenza EPPI", nella quale il dott. YX (JJ del Collegio medesimo) -in qualità di candidato componente della lista n. XZ, Collegio n. ZX, alle elezioni del Consiglio di Indirizzo Generale dell´Eppi WQ -, fornisce alcune "precisazioni" in relazione alla diffusione del decreto di cui sopra, esplicitando che i predetti imputati sono accusati, in concorso, per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.; http://www.periti-industriali.roma.it/....pdf). Sul medesimo sito risulta, altresì, presente una precedente nota dei candidati della lista n. XZ, Collegio n. ZX, sempre rivolta "Ai Sigg. Periti Industriali Professionisti iscritti all´Ente di Previdenza EPPI" dove si fa riferimento, consentendo indirettamente di identificare gli interessati, alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il sig. XY, evidenziando, in particolare, che " due nuovi candidati (…) della lista concorrente destano qualche riserva di opportunità, per motivi afferenti una imputazione in un procedimento penale già a giudizio che vede come persona offesa e possibile parta civile l´EPPI" (http://www.periti-industriali.roma.it/....pdf).

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, pertanto, la diffusione di dati giudiziari riferiti al reclamante con la pubblicazione del decreto che dispone il giudizio e delle due note rivolte "Ai Sigg. Periti Industriali Professionisti iscritti all´Ente di Previdenza EPPI", con riferimento alla quale il Collegio non ha disconosciuto la propria responsabilità, risulta priva di un idoneo presupposto di liceità.

Come già chiarito sub paragrafo 2b, infatti, il Collegio può legittimamente trattare dati giudiziari nei limiti e per le finalità descritte nel citato regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; tra le operazioni di trattamento individuate nel predetto regolamento non è, tuttavia, mai prevista l´operazione di diffusione dei medesimi dati giudiziari.

La diffusione di dati giudiziari effettuata dal Collegio nell´ambito della campagna elettorale relativa alle elezioni del Consiglio di indirizzo Generale dell´EPPI WQ (Fondazione di diritto privato ai sensi dell´art. 1, comma 3, lett. b) del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103) risulta, quindi, illecita per contrasto con il disposto degli articoli 21, comma 2, e 20, comma 2, del Codice.

4.  Prescrizioni.

Ciò premesso, questa Autorità rilevata l´illiceità della diffusione da parte del Collegio Professionale dei Periti Industriali di Roma e Provincia del decreto del Tribunale di Roma- Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari- (Num. Reg. Notizie di Reato XX - Num. Reg. G.I.P. YY) che, ai sensi dell´art. 429 c.p.p., dispone il Giudizio del sig. XY e di altri 18 interessati, nonché delle due note, richiamate in premessa, rivolte "Ai Sigg. Periti Industriali Professionisti iscritti all´Ente di Previdenza EPPI", ritiene necessario vietare, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, a tale Collegio di diffondere ulteriormente, tramite la rete Internet o qualsiasi altra modalità, i dati giudiziari contenuti nei predetti atti.

Corre l´obbligo di evidenziare che chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento è punito con la reclusione da tre mesi e due anni e che, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro (artt. 162, comma 2-ter, e 170 del Codice).

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

rilevata l´illiceità della diffusione da parte del Collegio Professionale dei Periti Industriali di Roma e Provincia del decreto del Tribunale di Roma- Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari- (Num. Reg. Notizie di Reato XX - Num. Reg. G.I.P. YY) che, ai sensi dell´art. 429 c.p.p., dispone il Giudizio del sig. XY e di altri 18 interessati, nonché delle due note, richiamate in premessa, rivolte "Ai Sigg. Periti Industriali Professionisti iscritti all´Ente di Previdenza EPPI" vieta, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, a tale Collegio di diffondere ulteriormente, tramite la rete Internet o qualsiasi altra modalità, i dati giudiziari contenuti nei predetti atti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia