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Provvedimento del 13 dicembre 2012 [2332558]

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[doc. web n. 2332558]

Provvedimento del 13 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 411 del 13 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 23 luglio 2012, proposto nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.pA., con cui Alessandro Candini, in relazione alla pubblicazione dei dati della propria utenza privata su elenchi pubblici telefonici, anche online, ed alla conseguente ricezione di telefonate commerciali sgradite, ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta a ottenere la cancellazione dei suddetti dati personali da tali elenchi telematici e cartacei; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 ottobre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via posta elettronica certificata il 31 agosto 2012, con la quale il titolare del trattamento, nel constatare che l´utenza in questione "risulta ancora pubblicata sull´elenco on line", e che "un errore tecnico di sistema non ha permesso il buon esito della cancellazione richiesta, provvedendo prontamente ad inviare a SEAT un´ulteriore segnalazione con richiesta di cancellazione immediata", ha fatto presente che non è stato possibile intervenire rispetto alla richiesta di cancellazione dagli elenchi cartacei, in quanto, per motivi di stampa, "si sarebbe dovuta inviare richiesta a SEAT entro il 20.05 u.s.", mentre questa era pervenuta in data 29 maggio 2012;

VISTA la memoria pervenuta via posta elettronica certificata il 6 settembre 2012 con la quale il ricorrente, nel ribadire la richiesta precedentemente formulata, ha rilevato che "i dati del sottoscritto risultano ancora pubblicati" e che "la Società SEAT da me contattata nel mese di luglio u.s. mi informava di non avere mai ricevuto da WIND alcun tipo di richiesta di cancellazione";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 15 ottobre 2012, con la quale il titolare del trattamento, nel ribadire le proprie scuse per l´errore di pubblicazione, e nel dare motivazione del ritardo, ha fornito il riscontro richiesto dall´interessato, attestando che "la cancellazione telematica risulta andata a buon fine ed i suoi dati non sono più presenti sugli elenchi telefonici online";

VISTA la nota pervenuta via posta elettronica certificata il 7 novembre 2012 con la quale il ricorrente ha ritenuto "la materia del contendere (…) cessata", pur sottolineando il "sensibile ritardo" del titolare del trattamento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. in ragione del mancato riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 350, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 350 euro, a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia