g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 31 gennaio 2013 [2355125]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2355125]

Provvedimento del 31 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 44 del 31 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 23 ottobre 2012, presentato nei confronti di Unicredit S.p.A., con il quale Marina Bongiorno, in proprio e quale madre esercente la potestà sul figlio minore Mattia Nava, in qualità di erede del defunto marito Massimo Nava (rappresentata e difesa dall´avv. Vinicio Caseri), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che riguardano le operazioni bancarie effettuate dal defunto marito presso le agenzie bancarie Unicredit, "anche se riferite a conti e/o rapporti bancari riferibili a NP Immobiliare srl o altri soggetti"; ciò, considerato che la citata banca aveva rifiutato il riscontro alla richiesta formulata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. n. 196/2003 di fornire le informazioni riferite alle operazioni effettuate dal de cuius in qualità di procuratore di NP Immobiliare srl sostenendo che, rientrando gli atti posti in essere dal defunto Nava Massimo nella sfera giuridica del rappresentato, vale a dire NP Immobiliare srl, quest´ultima avrebbe dovuto formalmente autorizzare la banca al rilascio dei dati in questione; la ricorrente, invece, ha evidenziato come "la richiesta di informazioni svolta nei confronti di Unicredit (…) è diretta a conoscere i riflessi patrimoniali che le operazioni svolte dal sig. Nava Massimo possono aver avuto sia sul patrimonio del defunto sia, conseguentemente, su quello degli eredi"; la ricorrente  ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 ottobre 2012  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la successiva nota del 21 dicembre 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 20 novembre 2012 con la quale l´istituto di credito resistente ha fornito alla ricorrente l´elenco dei rapporti/collegamenti riferiti al de cuius risultanti dagli archivi della banca ma ha dichiarato che "sono in corso le (…) ricerche presso (…) gli archivi per verificare l´esistenza di specifiche operazioni eventualmente poste in essere dal de cuius, in nome proprio a favore di terzi, delle quali, in caso positivo" la banca avrebbe fornito copia documentale;

VISTA la memoria fatta pervenire in data 22 novembre 2012 con la quale la ricorrente ha fatto presente di essersi recata presso la filiale Unicredit di Ponte San Pietro per richiedere copia della documentazione riferita ai rapporti indicati nella nota di riscontro Unicredit del 20.11.2012 ma di non aver ricevuto nessun documento;

VISTA la nota datata 19 dicembre 2012 con la quale la banca ha fornito alla ricorrente le copie, reperite presso gli archivi della banca, delle operazioni che risultano disposte dal de cuius per conto proprio, in favore di soggetto terzo, a valere sul conto corrente n. **** intestato a "Nava Massimo" presso l´Agenzia 851-Ponte San Pietro, inviando alla ricorrente la copia degli estratti del succitato conto, di 3 ordini di bonifico a favore di terzi con addebito sul succitato conto, oltre ad altri documenti rilevanti; in relazione alle operazioni "per cassa", non transitate sui rapporti di conto, invece, la banca ha sostenuto che non le sarebbe possibile individuare le operazioni medesime in mancanza di ulteriori informazioni di dettaglio che la ricorrente stessa dovrebbe fornirle;

VISTA la memoria fatta pervenire in data 21 gennaio 2012 con la quale la ricorrente ha eccepito di non poter fornire i maggiori dettagli richiesti dalla banca resistente in ordine alle operazioni "per cassa" che sarebbero state effettuate dal de cuius, ma ha sostenuto che la banca, anche in assenza di tali dettagli, sarebbe in grado di rintracciare, attraverso un "impegno maggiore", le operazioni in questione che comunque la ricorrente, in qualità di erede, ha diritto di conoscere; inoltre, la ricorrente ha dichiarato che, come emerso dalla documentazione fornita da Unicredit, e contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa banca nelle note di risposta all´interpello preventivo, il de cuius non ha mai agito come procuratore della NP Immobiliare pertanto il rifiuto opposto dalla banca appare fondato, a parere della ricorrente, su "falsi ed inesistenti presupposti"; la ricorrente ha quindi insistito per ottenere la comunicazione delle ulteriori informazioni "con riferimento a tutte le operazioni "per cassa" eseguite dal de cuius anche se non transitate su rapporti di conto limitando, allo stato, la richiesta alla Agenzia Unicredit Spa di Ponte San Pietro";

RILEVATO che ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, deve ritenersi che la ricorrente, in qualità di vedova del de cuius nonché madre del minore Nava Mattia abbia legittimamente esercitato il suddetto diritto al fine di ottenere informazioni circa possibili operazioni che potrebbero aver avuto riflessi patrimoniali sia sul patrimonio del defunto sia su quello degli eredi;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela"del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare necessariamente l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo la ricorrente chiesto, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, la comunicazione dei dati personali riferiti al defunto marito contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca;

RILEVATO che nel corso del procedimento la banca resistente ha fornito la documentazione inerente ai rapporti intrattenuti dal de cuius con l´istituto, ivi comprese le operazioni di bonifico in favore di terzi con addebito sul conto corrente intestato al de cuius e ritenuto quindi, sotto questo particolare profilo, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, avendo fornito la banca resistente un sufficiente riscontro in merito;

RILEVATO, invece, che, per quanto riguarda le operazioni "per cassa" eseguite dal de cuius presso l´Agenzia Unicredit 851 di Ponte San Pietro, anche se non transitate su rapporti di conto, la banca resistente non ha fornito alcun riscontro e ritenuto quindi di dover accogliere parzialmente il ricorso e di dover ordinare ad Unicredit S.p.A. di comunicare alla ricorrente, nelle forme e nei limiti di cui all´art. 10 del Codice, i dati personali che riguardano il de cuius relativamente alle operazioni in questione, entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente  il ricorso e, per l´effetto, ordina a Unicredit S.p.A. di comunicare alla ricorrente, nelle forme e nei limiti di cui all´art. 10 del Codice, entro centoventi giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, i dati personali che riguardano le operazioni "per cassa" eseguite dal de cuius presso l´Agenzia Unicredit 851 di Ponte San Pietro;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia