g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 19 dicembre 2012 [2355250]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2355250]

Provvedimento del 19 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 425 del 19 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´11 settembre 2012 da XY nei confronti della Provincia di Foggia, con il quale il ricorrente (dipendente della medesima amministrazione con funzione di ZZ), in relazione alla nota del 4 aprile 2012 con la quale il KK richiedeva ad alcuni soggetti istituzionali di valutare la possibilità di un trasferimento del ricorrente ad altro settore o ufficio "per incompatibilità ambientale" anche in ragione della pendenza a suo carico di un procedimento penale e del fatto che nel corso del 2011 l´interessato era stato sottoposto "a due sospensioni disciplinari per (…) gravi irregolarità nell´esercizio delle sue funzioni", ha ribadito l´istanza previamente formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), con la quale, in particolare, si era opposto all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche sensibili, contenuti nella predetta nota chiedendone altresì la cancellazione in quanto trattati in asserita violazione di legge; ciò in quanto i dati contenuti nella nota citata, alla quale ha fatto seguito l´ordinanza di trasferimento temporaneo dell´interessato dal servizio di ZZ al settore formazione, sarebbero stati "trattati e divulgati illegittimamente ad uffici e persone interni ed esterni all´ente Provincia", finanche al Prefetto, con l´intento di arrecare un "danno irreparabile alla propria immagine"; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 settembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 9 novembre 2012 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 5 ottobre 2012 con la quale il ricorrente, nel  sottolineare che il titolare del trattamento, nonostante l´avvio del presente procedimento, non aveva ancora fornito alcun riscontro, ha rappresentato che il KK ha attivato nei suoi confronti "tre procedimenti disciplinari", di cui il primo è stato "archiviato dall´ufficio procedimenti disciplinari", mentre "il secondo e il terzo sono stati impugnati presso il tribunale ordinario, giudice del lavoro di Foggia,  e la discussione è in itinere";

VISTE le note del 16 novembre 2012 e del 29 novembre 2012 con le quali il titolare del trattamento, nel precisare che "il dipendente Col. (…), che riveste formalmente la qualifica di KK dal 1988 (…), ha legittimamente esercitato le sue prerogative e i suoi poteri conferitigli dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dell´ente e, in particolare, dall´art. 5 del Regolamento del ZZ (…) laddove recita che il KK trasmette, per quanto di competenza, gli atti ed i rapporti alle Autorità competenti in base alle leggi vigenti", ha dichiarato che, "nello specifico", con la nota in contestazione, il comandante "si è limitato a chiedere alle autorità competenti di valutare la possibilità di un trasferimento d´ufficio dell´interessato ad altro settore per incompatibilità ambientale (…) nonché a chiedere a S.E. il Prefetto di valutare se ricorrono i presupposti per il mantenimento da parte dello stesso della qualità di HH."; nella medesima comunicazione il titolare del trattamento, nel rilevare che la contestata "nota ha come destinatari esclusivamente organi politico-istituzionali dell´ente (presidente, assessore, segretario generale, dirigente risorse umane) nonché S.E. il Prefetto nella sua qualità di massima autorità per la pubblica sicurezza nel territorio provinciale", ha affermato che la stessa nota "è stata legittimamente trasmessa soltanto a soggetti competenti a conoscere della questione e quindi è del tutto evidente che non vi è stata alcuna divulgazione di dati sensibili del ricorrente all´esterno e ad una pluralità indistinta di persone";

RILEVATO che, nel caso di specie, l´invio della nota oggetto del presente ricorso ai soggetti interni all´amministrazione provinciale istituzionalmente competenti a valutare l´eventuale adozione di atti conseguenti, non configura un´operazione di "diffusione" né di "comunicazione" di dati personali a terzi (secondo le definizioni di cui all´art. 4, comma 1, lett. l) ed m) del Codice), trattandosi piuttosto di comunicazioni interne tra strutture organizzative della medesima amministrazione; rilevato che lo stesso invio della nota al Prefetto, che invece configura un´ipotesi di comunicazione ex art. 4, comma 1, lett. l) del Codice, non appare illecita  rivestendo il ricorrente la qualità di ZZ (incarichi a suo tempo conferiti con decreto prefettizio);

RITENUTO pertanto che le richieste formulate con il ricorso ai sensi dell´art. 7, commi 3 e 4 del Codice, devono essere dichiarate infondate dal momento che, allo stato degli atti, non risulta che l´amministrazione resistente abbia posto in essere un trattamento di dati personali in violazione di legge, non essendosi, in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, verificate ipotesi di diffusione e di comunicazione non dovuta di dati personali relativi all´interessato;

RITENUTO congruo compensare integralmente le spese fra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e dell´infondatezza delle richieste del ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia