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Provvedimento del 7 marzo 2013 [2427682]

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[doc. web n. 2427682]

Provvedimento del 7 marzo  2013

Registro dei provvedimenti
n. 108 del 7 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 27 novembre 2012, presentato nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con il quale Mario Massaro (rappresentato e difeso dall´avv. Stefano Bassi), in qualità di erede del padre defunto, deceduto il 17 febbraio 2010, non avendo ottenuto idoneo riscontro, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196 di seguito "Codice"), con le quali aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius riferiti ad "ogni rapporto bancario, finanziario ed assicurativo intrattenuto dal medesimo con il predetto istituto di credito e con le società del gruppo MPS" nei dieci anni antecedenti il decesso, con particolare riferimento ai dati relativi alla "situazione titoli, alla gestione di alcune posizione estere, alla cassetta di sicurezza e alle operazioni effettuate sulla stessa (ivi comprese le ultime aperture), alla documentazione contrattuale, ai mandati fiduciari rilasciati dal de cuius e gestione connesse, nonché ad alcune operazioni bancarie eseguite su due conti correnti ove risultava criptata con numeri la causale delle stesse"; il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 novembre 2012  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 21 gennaio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 14 dicembre 2012 con la quale l´istituto di credito resistente, nel comunicare al ricorrente i dati personali relativi al de cuius "presenti negli archivi della banca", ha aggiunto che "l´ulteriore documentazione è disponibile presso il Centro Private Banking di Roma (…), al quale il ricorrente può rivolgersi per il ritiro";

VISTE le note datate 18 dicembre 2012 e 15 gennaio 2013 con le quali il ricorrente, nel rappresentare di non essere riuscito a ritirare la documentazione integrativa in quanto  la stessa è stata messa a sua disposizione soltanto in modo "parziale",  ha evidenziato che "tra l´altro, non risultavano disponibili nella loro interezza i dati (…) relativi alla gestione delle polizze estere, ai c/c nn. 93(..) e 42(..), alle polizze assicurative (AXA MPS) e alle modalità di riscatto delle stesse, all´elenco delle date dei singoli accessi sulla cassetta di sicurezza (…) con precipuo riferimento all´anno 2009, nonché alla posizione MPS Fiduciaria (…)";

VISTA la nota datata 11 febbraio 2013 con la quale l´istituto di credito resistente, nell´affermare di poter ritenere evase le richieste formulate con il ricorso, ha allegato copia di alcune "comunicazioni inviate/consegnate all´interessato (…) attestanti la consegna della documentazione richiesta"; in particolare, con nota dell´11 febbraio 2013 la resistente ha dichiarato che "in riferimento al c/c 93(..) non è stato possibile reperire copia nei nostri archivi della documentazione richiesta" e relativamente agli accessi alla cassetta di sicurezza, oltre alle "evidenze già consegnate, non sono state rintracciate nei nostri archivi evidenze relative all´accesso del 22/6/2009"; inoltre, con riferimento alle polizze assicurative AXA MPS la resistente ha affermato di avere "provveduto a consegnare la documentazione attinente in data 10/2/2012; per maggiori dettagli occorrerà rivolgersi alla società emittente", mentre per quanto attiene "MPS Fiduciaria (…) in data 8/1/2013 sono state fornite copie di tutti gli estratti conto (conto corrente e dossier titoli) dei rapporti intrattenuti dal de cuius con MPS Fiduciaria dall´apertura degli stessi";

VISTA la nota datata 12 febbraio 2012 con la quale il ricorrente, nel sottolineare che il riscontro alle istanze formulate nel 2011 è pervenuto "solo nel 2013 ed in modo, ancora oggi, incompleto", ha preso atto delle dichiarazioni della controparte in ordine alla documentazione non più disponibile negli archivi della banca medesima ed ha altresì evidenziato che la stessa, con riferimento alle polizze assicurative AXA MPS, "a distanza di oltre un anno, rimanda ogni informazione alla Compagnia (AXA)"; visto che il ricorrente ha sollecitato l´emissione di una decisione di non luogo a provvedere "rendendosi necessario proseguire in altra sede gli accertamenti, inclusi quelli relativi ai profili di eventuali responsabilità";

RILEVATO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato integrando, nel corso dell´istruttoria, la documentazione relativa ai rapporti bancari, finanziari ed assicurativi intrattenuti dal de cuius con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed avendo sostenuto (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver rinvenuto nei propri archivi le ulteriori informazioni richieste dal ricorrente;

RILEVATO altresì che, con specifico riferimento alle polizze assicurative AXA MPS, il ricorrente potrà rivolgere le istanze di cui all´art. 7 del Codice nei confronti della citata Compagnia assicurativa AXA in qualità di autonomo titolare del trattamento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia