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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di AB Informatica Urgnano srl - 17 gennaio 2013 [2427714]

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[doc. web n. 2427714]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di AB Informatica Urgnano srl - 17 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 18 del 17 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di diverse segnalazioni, tra le quali quella dell´agenzia Traslochi Express, pervenuta in data 30 ottobre 2009, della Plus Data sas, pervenuta in data 3 dicembre 2009, della A&M Arch. Marco Antonucci, pervenuta il 14 gennaio 2010, del sig. Organo Salvatore, pervenuta il 31 marzo 2010, e del sig. Paolo Petrini, pervenuta il 27 aprile 2010, con cui è stata lamentata la ricezione di comunicazioni promozionali indesiderate via fax da parte di AB Informatica Urgnano srl, l´Autorità ha adottato in data 3 giugno 2010 un provvedimento nei confronti della suddetta società ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. c) e dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, con cui è stato dichiarato illecito e vietato il trattamento di dati effettuato per l´invio di comunicazioni promozionali via fax in carenza di un consenso preventivo, specifico ed informato degli interessati;

VISTO il ricorso presentato dal sig. Paolo Zucconi il 6 aprile 2010, il quale si è lamentato della ricezione di comunicazioni indesiderate via fax da parte della società AB Informatica Urgnano, deciso dal Garante con provvedimento del 1° luglio 2010;

VISTO il verbale n. 16291/66403 del 13 luglio 2010 con cui sono state contestate alla AB Informatica Urgnano srl, con sede in Urgnano (BG), Via Provinciale n. 1814, P.I. 02002930168, in persona del legale appresentante pro-tempore, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 3, in relazione agli artt. 13, 23 e 130 del Codice, per aver effettuato un trattamento dei dati personali dei segnalanti finalizzato all´invio di comunicazioni promozionali via fax, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 17840/68010 del 4 agosto 2010 con cui sono state contestate alla medesima società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, in relazione agli artt. 13 e 130 del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali del ricorrente per mezzo dell´invio di comunicazioni promozionali via fax, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dai rapporti predisposti dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981 che non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

RILEVATO che, con riferimento al verbale di contestazione n. 16291/66403 del 13 luglio 2010, il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/81 (non avendo inviato all´Autorità scritti difensivi e documenti e non avendo chiesto di essere sentito), mentre con riferimento al verbale di contestazione n. 17840/68010 del 4 agosto 2010, sono stati inviati scritti difensivi;

VISTI gli scritti difensivi con cui la parte, con riferimento al ricorso presentato dal sig. Zucconi, ha dichiarato che i dati del ricorrente non erano presenti nella propria banca dati e di essersi affidata per l´attività di marketing alla società Digital dox.it;

RILEVATO che le argomentazioni esposte non sono idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine a quanto contestato, in quanto dall´esame della documentazione prodotta risulta che la società Digital dox.it abbia fornito esclusivamente gli strumenti tecnici utili per effettuare l´attività di marketing, mentre i dati utilizzati per l´invio dei messaggi erano nella disponibilità della parte, che pertanto deve considerarsi titolare del trattamento dei dati personali del ricorrente;

CONSIDERATO che la violazione contestata con il verbale n. 17840/68010 del 4 agosto 2010, relativa all´invio del fax nei confronti del sig. Zucconi, riguarda anch´essa un´attività di marketing posta in essere dalla società in violazione dei diritti dell´interessato (informativa e consenso), effettuata nello stesso periodo in cui sono stati inviati fax ai segnalanti (ottobre 2009-febbraio 2010);

RILEVATO che l´attività di marketing effettuata dalla società mediante l´invio di fax in violazione dei diritti previsti dal Codice è stata oggetto del provvedimento del 3 giugno 2010, in relazione al quale è stata contestata la violazione degli artt. 13 e 130 del Codice in forma aggravata, ai sensi dell´art. 164-bis, comma 3, in considerazione del coinvolgimento nella violazione di numerosi interessati;

CONSIDERATO, quindi, che le medesime violazioni commesse in relazione ai dati del sig. Zucconi possono ritenersi assorbite dalla contestazione n. 16291/66403 del 13 luglio 2010 e, pertanto, che la contestazione n. 17840/68010 del 4 agosto 2010 possa essere archiviata;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, inviando comunicazioni promozionali via fax, senza rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 3, del Codice il quale prevede che quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni sono applicati in misura pari al doppio;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, delle modalità concrete della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico devono essere considerati di rilevante entità posto che la parte non ha adempiuto agli obblighi di rendere l´informativa e di raccogliere il consenso con riferimento a diversi interessati;

b) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società è stata destinataria di un provvedimento inibitorio adottato dall´Autorità in data 3 giugno 2010;

c) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, deve rilevarsi che nei confronti della società è in corso la procedura di fallimento;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981 e, in particolare, di quanto riportato al precedente punto c), l´ammontare delle sanzioni pecuniarie nella misura di euro 6.000,00 (seimila) con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 del Codice e nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, per un ammontare complessivo pari a 16.000,00 (sedicimila);

RITENUTO, comunque, di dover applicare la disposizione dell´art. 164-bis, comma 3, del Codice determinandosi l´importo della sanzione di cui all´art. 161 nella misura di 12.000,00 (dodicimila) e l´importo della sanzione di cui all´art. 162, comma 2-bis nella misura di 20.000,00 (ventimila) per un ammontare complessivo di 32.000,00 (trentaduemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

DISPONE

l´archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio di cui al verbale n. 17840/68010 del 4 agosto 2010;

ORDINA

a AB Informatica Urgnano srl, con sede in Urgnano (BG), Via Provinciale n. 1814, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 32.000,00 (trentaduemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia