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Provvedimento dell'11 aprile 2013 [2544003]

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[doc. web n. 2544003]

Provvedimento dell´11 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 194 dell´11 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 3 gennaio 2013 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con il quale XY, avendo il sospetto di accessi fraudolenti da parte di terzi alla propria casella di posta elettronica ed avendo già provveduto a modificare la propria password di accesso, ha ribadito la richiesta, già formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), volta ad ottenere la comunicazione in chiaro dei dati relativi al traffico telematico relativo al periodo 1°agosto 2012/16 agosto 2012; rilevato che il ricorrente ha chiesto di ottenere la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 gennaio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 1° marzo 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota fatta pervenire in data 28 gennaio 2013 con la quale la società resistente (rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Guerra) ha sostenuto: a) di non poter comunicare al ricorrente i dati di traffico richiesti in quanto -ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali- i dati relativi al traffico telematico non necessari ai fini di fatturazione devono essere conservati da Telecom, quale fornitore di servizi di telefonia e di comunicazione elettronica, "esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei reati di cui all´art. 132 del citato Codice" e "sono accessibili dall´interessato ai sensi dell´art. 7 del Codice solo se la richiesta (…) sia volta a perseguire le medesime finalità di giustizia penale e non altri scopi giudiziari (…) come chiarito nel provvedimento generale adottato in materia dal Garante il 17 gennaio 2008 "; b) che "la mera indicazione del "sospetto di accessi fraudolenti"" quale motivazione della richiesta del ricorrente "non possa essere ritenuta, in assenza di ulteriori elementi, sufficiente al fine di poter superare i precisi vincoli imposti dalla normativa di riferimento (…)"; c) qualora il ricorrente fornisse elementi idonei a comprovare la finalità di utilizzo dei dati in questione esclusivamente in ambito penale, Telecom "non ravviserebbe ostacoli (…) a fornire i dati richiesti";

VISTA la nota fatta pervenire in data 7 marzo 2013 con la quale la resistente ha confermato che la motivazione della richiesta del ricorrente risulterebbe "troppo generica, essendo basata su mere supposizioni di non meglio precisati "accessi fraudolenti"" ed ha invitato il ricorrente a sporgere denuncia per le supposte attività illecite alla competente autorità di polizia giudiziaria, "anche se contro ignoti, purché (…) circostanziata" trasmettendola in copia alla Telecom, e fornendo a quest´ultima "elementi più precisi riguardo (…), in particolare, al fatto che la motivazione dell´accesso ai richiesti dati di traffico telematico sia obiettivamente ed effettivamente collegata ad una (…) specifica esigenza di utilizzare tali dati a fini di giustizia penale (…), nonché a fornire alla resistente "specifica ed espressa dichiarazione" dell´impegno del ricorrente "ad utilizzare i dati di traffico telematico richiesti esclusivamente per le indicate finalità connesse al procedimento penale cui intende dare avvio";

VISTA la nota datata 8 marzo 2013 con la quale il ricorrente ha dichiarato che "i sospetti di accessi fraudolenti alla sua casella e-mail sono dovuti alla divulgazione di alcuni dati personali e familiari giustificabile solo ed esclusivamente da accessi alle sue e-mail" e ha altresì sostenuto "che intende utilizzare i dati richiesti a fini di giustizia penale, ossia per la presentazione di una denuncia contro i terzi presunti autori degli accessi illeciti, e non per scopi di altra natura";

VISTA la nota del 26 marzo 2013 con la quale il ricorrente ha trasmesso a Telecom e a questa Autorità la copia del verbale della denuncia presentata il giorno 14 marzo 2013 al Commissariato P.S.-"Università" di Roma nella quale, nel dichiarare che ignoti avrebbero effettuato accessi fraudolenti alla propria casella di posta elettronica, ha sporto formale querela contro gli stessi per tutti i reati che l´autorità giudiziaria vorrà ravvisare;

VISTA la nota del 5 aprile 2013 con la quale la resistente ha fornito al ricorrente la documentazione contenente l´elenco in forma di tabella delle date e ore degli accessi all´indirizzo per il periodo di riferimento (1-16 agosto 2012), con relativi indirizzi IP utilizzati e-mail dall´utente e protocolli di accesso (POP3, IMAP4, WEBMAIL);

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente comunicato all´interessato nel corso del procedimento le informazioni richieste;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, anche in ragione della precisazione delle richieste del ricorrente avvenuta solo nel corso dell´istruttoria del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia