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Provvedimento del 15 maggio 2013 [2548040]

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[doc. web n. 2548040]

Provvedimento del 15 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 248 del 15 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 22 marzo 2013, presentato nei confronti di Unipol Banca S.p.A. con il quale Maria Pia Lolini, in qualità di erede pretermessa della sig.a Giovanna Pennatini, deceduta il 19.6.2010, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali relativi alla de cuius e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento ai dati relativi all´eventuale corresponsione in favore della de cuius stessa di "somme derivanti da un atto di compravendita avvenuto in data 9 dicembre 2004";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 marzo 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTE le note datate 18 aprile e 23 aprile 2013, con le quali il titolare del trattamento, nel precisare, tra l´altro, di avere già comunicato alla ricorrente "di non avere mai intrattenuto rapporti contrattuali con la de cuius, né stipulato alcun mutuo immobiliare nel quale la stessa risulti mandataria irrevocabile all´incasso relativamente al rogito di compravendita del 9 dicembre 2004 intercorso tra la medesima e l´acquirente (…)", ha altresì affermato di avere "iscritto ipoteca sull´immobile oggetto della citata compravendita (…) ma a distanza di sei mesi, a seguito della stipulazione di un mutuo con soggetto diverso dalla de cuius, al tempo non più proprietaria dell´immobile";

VISTA la nota pervenuta via mail il 2 maggio 2013 con la quale la ricorrente si è dichiarata soddisfatta delle informazioni ricevute;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia