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Provvedimento dell'8 maggio 2013 [2550312]

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[doc. web n. 2550312]

Provvedimento dell´8 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 239 dell´8 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 29 gennaio 2013, proposto nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Silvia Maria Cinquemani, in relazione alla pubblicazione, nell´archivio storico on line del quotidiano "Il Corriere della Sera" - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito - di un articolo risalente al KW intitolato "ZZ" contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo si era trovato coinvolto, ha chiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), la "materiale e tecnica sottrazione della pagina web" contenente l´articolo in questione ovvero, in via subordinata, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano (misura peraltro già adottata dal titolare del trattamento nel maggio 2010 a seguito della presentazione di un ricorso avente il medesimo contenuto); ciò in quanto la notizia riportata non appare "rispettosa della reale successione e contestualizzazione dei fatti incriminati, né associata ad alcuna successiva notizia dell´evoluzione della vicenda giudiziaria"; il ricorrente ha altresì chiesto la rifusione delle spese sostenute per il procedimento, oltre a sollecitare il risarcimento "del danno patito …per le molteplici riemersioni dell´articolo….";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° febbraio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 26 marzo 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 22 febbraio 2013 con la quale l´editore resistente, nel precisare di avere "nuovamente provveduto a segnalare a tutti i motori di ricerca la propria volontà che l´articolo oggetto del ricorso venga deindicizzato, attraverso gli strumenti del file robots.txt e metatag noindex", ha dichiarato la propria "disponibilità ad aggiornare l´archivio storico, con l´eventuale notizia dell´assoluzione del ricorrente, ove ci vengano forniti documenti idonei a supportare tale richiesta (…)";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 28 febbraio 2013 presso questa Autorità, nel corso della quale il ricorrente ha ribadito le richieste formulate con il ricorso insistendo in particolare per una "sicura e duratura deindicizzazione dell´articolo in questione";

VISTA la nota pervenuta il 23 aprile 2013 con la quale il titolare del trattamento ha confermato l´avvenuta deindicizzazione dell´articolo oggetto del ricorso che, "attualmente, non è più rinvenibile tramite i comuni motori di ricerca", ribadendo la propria disponibilità ad aggiornare l´archivio storico qualora venissero specificati (e documentati) dall´interessato gli ulteriori sviluppi giudiziari della vicenda oggetto della citata cronaca giornalistica;

RILEVATO che, a seguito del ricorso, l´editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l´indicizzazione dell´articolo in questione dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano, adottando gli accorgimenti tecnici idonei ad evitare la riemersione dell´articolo (avvenuta indipendentemente dalla volontà del titolare del trattamento);

RITENUTO pertanto che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in relazione alla richiesta di deindicizzazione dei dati che lo riguardano, avendo il titolare del trattamento aderito alla richiesta del ricorrente volta appunto ad ottenere la c.d. deindicizzazione dell´articolo oggetto del ricorso, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, dal momento che l´Autorità non ha competenza in merito e che tale azione, se del caso, potrà essere esperita davanti all´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti in ragione della particolarità della vicenda e degli aspetti tecnici che sottintende, oltre che della parziale inammissibilità delle richieste formulate;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di deindicizzazione dell´articolo in questione;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno proposta dall´interessato;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia