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Provvedimento del 22 maggio 2013 [2575227]

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[doc. web n. 2575227]

Provvedimento del 22 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 258 del 22 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 28 febbraio 2013, proposto nei confronti di Fondiaria SAI S.p.A, con cui XY, a seguito delle lesioni subite in seguito ad un infortunio occorso nel corso di un´attività sportiva dilettantistica e alla conseguente apertura di un procedimento per la definizione del sinistro da parte della citata compagnia di assicurazioni, ha ribadito le richieste previamente avanzate ai sensi dell´art. 7, comma 1 e 2, lett. a), b), c), d) ed e) del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"); in particolare, il ricorrente ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario incaricato dalla compagnia di assicurazioni, ivi compresa la valutazione peritale espressa dal professionista che l´ha curata; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 marzo 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 22 aprile 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 25 marzo 2013 con la quale il titolare del trattamento ha inviato al ricorrente la copia della perizia medico-legale richiesta; rilevato che la compagnia di assicurazioni resistente ha anche fornito informazioni in ordine alle altre richieste formulate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 16 aprile 2013 con la quale il ricorrente ha evidenziato come la copia della perizia fornita, pur comprensiva delle valutazioni peritali del medico fiduciario, non recava la sottoscrizione di quest´ultimo, non consentendo in tal modo "la riconducibilità all´apparente estensore della perizia medico-legale";

VISTA la nota inviata via fax in data 19 aprile 2013 con la quale la resistente ha trasmesso al ricorrente la copia integrale della perizia medico-legale firmata dal medico fiduciario della compagnia; rilevato che la resistente ha dichiarato che, in ogni caso, con la comunicazione del 25 marzo 2013, riteneva di aver già soddisfatto, nei termini dell´art. 10 del Codice, il diritto di accesso del ricorrente ai dati personali che lo riguardano;

VISTA la nota inviata in data 3 maggio 2013 con la quale la resistente ha ribadito come "sotto il profilo del diritto dell´interessato alla conferma dell´esistenza dei dati che lo riguardano e alla loro comunicazione in forma intelligibile, non sia di precipua rilevanza la circostanza della sottoscrizione da parte del medico fiduciario della relazione contenente i dati richiesti";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste formulate dall´interessato, seppure solo nel corso del procedimento, avendo comunicato allo stesso tutte le informazioni richieste, da ultimo anche attraverso l´invio di una copia sottoscritta della relazione peritale (profilo quest´ultimo non strettamente connesso con l´esercizio del diritto di accesso ai dati, che può essere correttamente riscontrato dal titolare del trattamento attraverso l´estrapolazione e la messa a disposizione dei dati, senza dover obbligatoriamente fornire una riproduzione fotostatica completa del documento che li contiene);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fondiaria SAI S.p.A. in ragione del mancato riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Fondiaria SAI S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia