g-docweb-display Portlet

Provvedimento dell'11 luglio 2013 [2644006]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2644006]

Provvedimento dell´11 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 354 dell´11 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 16 maggio 2013 con il quale XY (ex dipendente di Carichieti S.p.A.) ha contestato al predetto istituto di credito "il diniego opposto" ad un interpello datato 8 giugno 2006 con il quale era stata chiesta la comunicazione "dei dati personali (…) contenuti nelle quattro evidenze indicate" nell´interpello medesimo; visto che con il ricorso l´interessato ha anche chiesto di conoscere l´origine dei dati e i soggetti ai quali sono stati comunicati;

VISTA la nota del 20 giugno 2013 con la quale il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha chiesto altresì al Garante di "disporre la revocazione" di alcuni provvedimenti adottati fra il 2004 ed il 2012, ugualmente concernenti istanze di accesso rivolte a Carichieti, ovvero "nell´impossibilità attuale di disporre la (…) richiesta revocazione dei provvedimenti de quibus, qualora dovesse ostare l´art. 152 del Codice (…), di farne dichiarare la incostituzionalità";

RILEVATO, peraltro, che le "quattro evidenze" specificate nella citata nota dell´8 giugno 2006 sono documenti che appaiono già nella disponibilità o comunque a conoscenza, nel loro contenuto essenziale, dell´interessato (che ne indica data, autori, destinatari e, nel caso di mail, anche ora di spedizione) e che hanno poi  costituito oggetto di richieste di accesso ripetute, anche con istanze successive a quella citata (basti ricordare che dalla data del predetto interpello preventivo ad oggi sono stati esaminati più di venti ricorsi proposti dal medesimo interessato nei confronti di Carichieti S.p.A. sui più vari aspetti concernenti il trattamento dei dati dell´ex dipendente della banca, sig. XY);

RILEVATO che, come risulta anche dalla stessa documentazione allegata al ricorso, il titolare del trattamento aveva comunque a suo tempo (nell´anno 2006 e successivamente in relazione alle successive istanze di analogo contenuto) riscontrato le richieste dell´interessato mettendo a disposizione del ricorrente una vasta messe di dati e precisando, anche in relazione alle medesime richieste poste a base dell´odierno ricorso, di non detenere "altri dati oltre a quelli (…) già comunicati" (vedi, ad esempio, nota del legale di Carichieti S.p.A. del 13 luglio 2006);

RITENUTO pertanto di dichiarare infondata la richiesta di accesso formulata dall´interessato avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alla stessa;

VISTO che deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di conoscere l´origine dei dati e i soggetti ai quali gli stessi sono stati comunicati non essendo stata, tale richiesta, preceduta dal relativo interpello preventivo, come previsto dall´art. 146 del Codice;

VISTO che, parimenti, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di disporre la revocazione di precedenti provvedimenti adottati dall´Autorità atteso che, come peraltro già segnalato all´interessato in precedenti occasioni, si tratta di richiesta non esperibile attraverso lo strumento del ricorso e comunque relativa ad un procedimento (quello di cui all´art. 395 del c.p.c.) che non trova applicazione al Garante per la protezione dei dati personali;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DICHIARA

1) il ricorso infondato con riguardo alla richiesta di accesso ai dati personali contenuti nella documentazione citata dall´interessato;

2) il ricorso inammissibile in ordine ai restanti profili.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia