g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Forum Sport Center - 3 ottobre 2013

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2792767]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Forum Sport Center - 3 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 434 del 3 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 5699/53969 del 28 marzo 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) ha svolto accertamenti presso la Forum Sport Center società sportiva dilettantistica S.r.l., già con sede legale in Roma, via Cornelia n. 495, e attualmente con sede in Roma, via Fonteiana n. 85, partita IVA 02048011007, come riportato nel verbale di operazioni compiute dell´8 settembre 2011, da cui è risultato che la società effettua una raccolta di dati personali tramite scheda di ammissione alle attività didattiche-sportive, a fronte della quale è stata riscontrata l´inidoneità dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice. Inoltre è stata rilevata la presenza di un sistema di videosorveglianza, a fronte del quale è stata rilevata l´assenza di cartelli riportanti l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice con riferimento alle telecamere poste nei punti di accesso alla struttura;

VISTA l´integrazione al verbale di operazioni compiute, inviata dalla parte in data 20 settembre 2011, con cui la società ha precisato che l´informativa non resa era da intendersi con riferimento "al consenso connesso alla raccolta del dato biometrico in fase di iscrizione";

VISTO il verbale del 10 ottobre 2011 con cui sono state contestate alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, due distinte violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, sia con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato tramite scheda di ammissione alle attività, sia con riferimento alla mancata informativa semplificata per le telecamere poste ai cancelli di accesso della struttura, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto predisposto dal Nucleo privacy della Guardia di finanza ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risultano essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con cui la società, con riferimento al primo rilievi, ha dichiarato che "l´informativa sulla privacy per il trattamento dei dati raccolti in fase di iscrizione (…) sia sempre stata resa alla clientela attraverso la libera consegna dell´apposita scheda". La parte, con riferimento al sistema di videosorveglianza, ha tenuto a precisare che l´informativa risultava essere assente solo per le telecamere poste in prossimità di due dei quattro accessi alla struttura, ed in particolare quelli riservati ai fornitori ed ai dipendenti, sottolineando come i cartelli risultassero assenti per cause ignote alla società; inoltre la società ha evidenziato come la stessa "si sia immediatamente attivata per integrare e rafforzare l´informativa concernente la videosorveglianza dei varchi, apponendo nelle immediate vicinanze di ciascun accesso (sia dal lato interno, che dal lato esterno) apposita cartellonistica (…)";

LETTO il verbale di audizioni, svoltasi il 17 settembre 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la società ha ribadito quanto già dedotto nelle memorie difensive;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non sono idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine alle violazioni amministrative sopra richiamate. Per quanto concerne la violazione di cui all´art. 161 del Codice, in riferimento all´inidonea informativa sulla scheda di ammissione/iscrizione alla struttura, si rileva come la stessa parte, durante l´accertamento da parte della Guardia di finanza, ha fatto presente che la scheda contenente un´informativa completa "dall´aprile 2010, (…) non viene più rilasciata "e che "l´informativa ai sensi della normativa della privacy non viene in altro modo resa , neanche oralmente". Date tali dichiarazioni, si rileva con evidenza che la società ha proceduto ad una raccolta di dati personali, posto che l´art. 4, comma 1, lett. b) indica sotto la dicitura di "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, (…), identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, senza fornire specifica e idonea informativa agli interessati. In riferimento al sistema di videosorveglianza, la parte ha confermato la mancanza di informativa in riferimento a due dei quattro accessi alla struttura e, pertanto, risulta anche in questo caso accertato che la società ha effettuato un trattamento di dati personali, senza rendere l´informativa agli interessati, ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, anche in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [doc. web 1712680];

RILEVATO, pertanto, che Forum Sport Center società sportiva dilettantistica S.r.l., ha effettuato due trattamenti di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), uno per mezzo della scheda di ammissione alle attività, avvenuto in assenza di idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice, e un altro tramite un sistema di videosorveglianza, in assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, con riferimento al sistema di videosorveglianza, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti, ciò in considerazione del fatto che l´omissione accertata riguarda solo una parte degli accessi all´area videosorvegliata;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila) ai sensi dell´art. 161 del Codice, con riferimento alla scheda di ammissione alle attività, e nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) ai sensi del citato art. 161, con riferimento al sistema di videosorveglianza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Forum Sport Center società sportiva dilettantistica S.r.l., già con sede legale in Roma, via Cornelia n. 495, e attualmente con sede in Roma, via Fonteiana n. 85,  partita IVA 02048011007, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma complessiva di euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia