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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Stefano Evangelista - 5 settembre 2013 [2851778]

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[doc. web n. 2851778]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Stefano Evangelista - 5 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 388 del 5 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Corpo Polizia locale del Comune di Sora ha svolto in data 22 settembre 2010 un accertamento presso l´esercizio commerciale, denominato "Pizzeria del Borgo", sito in Sora (FR), Borgo san Rocco n. 8, riscontrando la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da tre telecamere posizionate all´esterno del locale che riprendevano la pubblica via, collegate a un monitor posto all´interno del medesimo locale, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/2003, di seguito "Codice");

VISTO il verbale del 28 settembre 2010, notificato in data 19 ottobre 2010, con cui è stata contestata al sig. Stefano Evangelista, nato a Sora (FR) il 20.11.1989 e ivi residente in via M. Lucarelli n. 30, in qualità di titolare della ditta "Pizzeria del Borgo", la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal Corpo di Polizia locale del Comune di Sora non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 con cui la parte ha fatto presente che le telecamere posizionate all´esterno del proprio locale non sono state predisposte per effettuare una raccolta di dati personali né sono state collegate ad un impianto di registrazione. Inoltre, la parte ha rilevato che, ai sensi degli artt. 160 e 166 del Codice l´organo competente ad effettuare accertamenti in materia di privacy è il Garante e, pertanto, la Polizia municipale ha agito in carenza di legittimità;

LETTO il verbale di audizione del 12 dicembre 2011, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte, oltre a ribadire quanto già dichiarato nelle memorie difensive, ha sostenuto che, diversamente da quanto riportato negli atti della Polizia municipale, vi erano dei cartelli affissi alla vetrina del locale che avvisavano della presenza delle telecamere, ancorché privi delle indicazioni relative al titolare del trattamento e alle finalità dello stesso;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla parte non risultano idonee in relazione a quanto contestato in quanto la registrazione o meno delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di un trattamento di dati personali che si realizza anche nel caso in cui le immagini vengono unicamente visionate in tempo reale, come avvenuto nel caso di specie. Rispetto all´argomentazione della parte secondo la quale, al momento dell´accertamento, erano presenti dei cartelli che avvisavano della presenza delle videocamere, si rileva che tale circostanza non è supportata da alcun elemento di fatto che permetta di dimostrarla, oltre al fatto che quanto attestato dagli agenti accertatori nel verbale di accertamento dell´infrazione fa piena prova fino a querela di falso; pur ammettendo la presenza dei cartelli, non è comunque possibile escludere la responsabilità della parte posto che, come precisato, mancavano le indicazioni relative al titolare e alle finalità del trattamento, elementi necessari e costitutivi dell´informativa minima, rilevanti allorquando, come nel caso di specie, le telecamere sono posizionate all´esterno del locale di pertinenza del titolare del trattamento. Infine, quanto al difetto di legittimazione della Polizia municipale, si rileva che il Garante è l´organo competente ad irrogare la sanzione per le violazioni al Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 166), ma l´accertamento delle violazioni, per le quali la legge prevede una sanzione amministrativa, può essere effettuato anche da agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall´art. 13 della legge n. 689/1981. La predetta qualifica era rivestita dal personale operante in quanto, sulla base della nota inviata dal Comandante del Corpo di polizia locale del Comune di Sora il 10 giugno 2013, "il Cap. Dei Cicchi Rocco appartiene al ruolo degli ufficiali, riveste la qualifica di ufficiale giudiziario; mentre gli agenti Pompilio Stefano e Cicchinelli Fabrizio, inquadrati nel ruolo di agenti, rivestono la qualifica di Agenti di polizia giudiziaria";

RILEVATO, pertanto, che il sig. Stefano Evangelista, nato a Sora (FR) il 20.11.1989 e ivi residente alla via M. Lucarelli n. 30, in qualità di titolare della "Pizzeria del Borgo", ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del medesimo Codice, anche in considerazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [doc. web 1712680];

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Stefano Evangelista, nato a Sora (FR) il 20.11.1989 e ivi residente alla via M. Lucarelli n. 30, in qualità di titolare della "Pizzeria del Borgo", di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia