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Provvedimento del 17 ottobre 2013 [2914255]

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[doc. web n. 2914255]

Provvedimento del 17 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 463 del 17 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 27 maggio 2013, presentato da XY nei confronti di CartaSì S.p.A., con il quale il ricorrente, al quale la predetta società aveva negato il rilascio di una carta di credito, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l´origine e la logica applicata al loro trattamento, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, nonché i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 giugno 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 luglio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 17 giugno 2013 con la quale la società resistente, nell´affermare che i dati dell´interessato di cui la società è "attualmente in possesso sono esclusivamente quelli contenuti nel modulo di richiesta della carta di credito e quelli ulteriori desunti dal documento di identità del medesimo", ha comunicato che i predetti dati sono stati comunicati alle "società che gestiscono i sistemi di informazioni creditizie" dove non sono state rilevate informazioni di tipo negativo; nella medesima nota la resistente ha inoltre precisato che "tutti i dati comunicati dal ricorrente (a titolo di esempio: stato civile, tipo di abitazione, professione ecc.) hanno concorso al calcolo matematico (credit scoring) che precede l´eventuale attribuzione di una carta di credito: il punteggio totalizzato dai dati inseriti è risultato inferiore a quello minimo stabilito da CartaSì per l´emissione del prodotto richiesto";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 26 agosto 2013 con la quale il ricorrente, nel ritenere non esaustivo il riscontro ottenuto, ha rilevato come la società resistente, oltre a non avere precisato "quali tra le categorie indicate nell´informativa siano state effettivamente e concretamente destinatarie dei propri dati personali", si è altresì limitata a fare un generico riferimento ad un "algoritmo matematico" che avrebbe determinato l´esito negativo della valutazione del suo profilo di rischio;

VISTE le note pervenute via e-mail il 17 settembre e il 10 ottobre 2013, con le quali la società resistente, nel fornire ulteriori chiarimenti, ha evidenziato che: a) con riferimento ai dati "reddituali e patrimoniali" forniti dal ricorrente in allegato al modulo di richiesta carta di credito, gli stessi sono stati "distrutti"; b) le società consultate per l´effettuazione delle analisi preliminari del merito creditizio (c.d. credit scoring) sono unicamente Experian-Cerved Information Service S.p.a. e CTC; c) fermo restando che "per ovvi motivi di riservatezza delle policy interne, le logiche alla base del processo di valutazione del merito creditizio non possono essere rese note nella loro totalità (…), nell´ambito della valutazione complessiva potrebbero essere sufficienti anche il tipo di abitazione (nel caso specifico: abitazione in affitto), la professione (nel caso specifico: libero professionista) e la fascia di reddito (nel caso specifico: desumibile dal modello Unico 2012) al fine di valutare le garanzie reddituali e patrimoniali presentate dal richiedente";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle istanze avanzate dal ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di CartaSì S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia