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Provvedimento del 7 novembre 2013 [2936393]

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[doc. web n. 2936393]

Provvedimento del 7 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 505 del 7 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 24 giugno 2013 nei confronti di Top Partners s.r.l., con il quale Leonarda Alonzo, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto, in relazione all´avvenuta ricezione di una e-mail promozionale indesiderata sulla propria casella di posta elettronica "leonarda.alonzo@tin.it", di conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento,  nonché di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza; l´interessata ha altresì manifestato la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini di comunicazione commerciale e di ricerche di mercato; rilevato che la ricorrente ha chiesto infine la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 giugno 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 3 ottobre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 15 luglio 2013 e la successiva memoria inviata in data 22 luglio 2013 con le quali Top Partners s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Aurelio Favarò, ha sostenuto di aver acquisito l´indirizzo e.mail della ricorrente nel maggio 2012 da alcuni siti Internet che operano nel settore legale, siti asseritamente "pubblici" (nel senso che "è possibile accedervi senza alcuna previa registrazione o password") nell´ambito dei quali la ricorrente promuove la propria attività di trascrizione e stenotipia; rilevato che la resistente è solita richiedere il consenso informato di coloro ai quali intende fornire i propri prodotti e servizi ma che nel caso di specie, probabilmente per un errore tecnico, è stata inviata alla ricorrente un´unica newsletter promozionale non sollecitata e del resto la stessa ricorrente "afferma di non ricordare di avere prestato il proprio consenso al trattamento dei dati, dimostrando di non avere lei stessa certezza delle modalità con cui è avvenuto il primo contatto con la Top Partners"; rilevato che la newsletter in questione conteneva in  ogni caso l´informativa sul trattamento dei dati personali nella quale erano indicate le modalità per l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7, tra cui il diritto di opporsi all´invio di ulteriore materiale pubblicitario, facoltà che la ricorrente ha ritenuto di non esercitare; rilevato che la finalità del trattamento è consistita nella promozione di prodotti e servizi destinati al mondo delle professioni, principalmente quello legale; rilevato che i dati della ricorrente non sono stati comunicati a terzi; rilevato comunque che la resistente, confermando quanto già comunicato alla ricorrente in riscontro all´istanza ex art. 7, ha sostenuto di aver cancellato l´indirizzo e.mail in questione dagli archivi della società "in modo da inibire qualsivoglia ulteriore indirizzo dello stesso";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo un adeguato riscontro in ordine alle richieste della ricorrente, integrando nel corso dell´istruttoria le incomplete informazioni comunicate a seguito della ricezione dell´interpello preventivo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Top Partners s.r.l., nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Top Partners s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2936393
Data
07/11/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso