g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 7 novembre 2013 [2940958]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2940958]

Provvedimento del 7 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 507 del 7 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 giugno 2013, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Stefania Comini, nei confronti del "Comitato Italia Bene Comune", con il quale il ricorrente (che in occasione delle elezioni primarie del 25 novembre 2012 per la scelta del candidato a Presidente del Consiglio per la coalizione di centro sinistra aveva effettuato la preliminare sottoscrizione del pubblico appello di sostegno della coalizione di centro sinistra "Italia Bene Comune"), avendo successivamente ricevuto sul proprio numero di utenza mobile, in data 29 dicembre 2012 (ovvero il giorno precedente le elezioni primarie del Partito Democratico per la scelta dei candidati al Parlamento), un sms di propaganda elettorale in favore di un candidato del PD di Firenze (che risultava peraltro quale mittente del messaggio), ha ribadito (oltre a proporre una richiesta di cancellazione dei dati non oggetto di interpello preventivo) le richieste previamente formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice") volte ad avere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al loro trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 giugno 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 25 settembre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 9 e 22 luglio 2013 con le quali il Comitato resistente, nel riservarsi ulteriori approfondimenti, ha comunicato di avere richiesto, in data 19 luglio 2013, ai responsabili del trattamento dei dati - nominati, per la provincia di Firenze, in occasione delle primarie del 25 novembre 2012 – la cancellazione definitiva di tutti i dati personali relativi all´interessato all´interno dell´Albo degli elettori delle suddette primarie (allegando copia della richiesta medesima);

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 22 luglio 2013 con la quale il ricorrente, nel ritenere non esaustivo il riscontro ottenuto, ha rilevato come la parte resistente si sia limitata ad ordinare la cancellazione dei propri dati (con ciò dando per acclarata la loro esistenza), senza tuttavia fornire alcuna indicazione in ordine alla loro origine e alle altre istanze formulate con il ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 24 luglio 2013 con la quale il titolare del trattamento ha sostenuto l´inammissibilità del presente ricorso, affermando di non avere mai ricevuto l´interpello preventivo; lo stesso infatti, come risulterebbe dalla documentazione allegata al ricorso, sarebbe stato inviato, tramite raccomanda a/r, anziché al Comitato Italia Bene Comune, alla sede di Firenze del Partito Democratico (che è soggetto diverso rispetto al predetto Comitato nei cui confronti è stato proposto il ricorso) e ad altro destinatario risultato "sconosciuto" (essendo stato indirizzato al nominativo - peraltro indicato in modo errato - di un incaricato del trattamento);

VISTA la nota pervenuta via fax il 29 agosto 2013 con la quale il ricorrente, nel precisare di non essersi limitato ad inviare l´interpello preventivo tramite raccomandata a/r (non giunta a destinazione in ragione di un "errore di battitura") ma di averlo trasmesso in data 20 febbraio 2013 (come risulta in allegato) "anche a mezzo posta elettronica all´indirizzo privacy@primarieitaliabenecomune.it quale fornito dal Comitato", ha ribadito che lo stesso è rimasto privo di riscontro ed ha rinnovato le richieste formulate con il ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 15 ottobre 2013 con la quale il Comitato resistente, nel rappresentare che il messaggio di cui il ricorrente ha lamentato la ricezione proviene "da un mittente diverso dal Comitato medesimo, ossia da Nardella, risultando quindi palese la mancanza di qualsivoglia nesso di causalità tra il predetto invio e una – tanto presunta quanto inesistente -  responsabilità dell´associazione resistente", ha affermato che, "a seguito di una più approfondita ricerca nell´albo centrale degli elettori delle primarie, non è stato reperito il nominativo del ricorrente il quale, evidentemente, non avendo mai rivestito la qualità di elettore delle primarie, non è mai stato inserito nel predetto albo, come dimostra la schermata allegata" (di cui ha fornito copia); nella medesima il titolare del trattamento ha peraltro aggiunto che, comunque, "non ha trasmesso a terzi soggetti, esterni alla propria organizzazione federale, alcun nominativo e alcun dato relativo agli elettori delle primarie (…), né ha mai inviato illegittimamente alcun messaggio, tantomeno all´attuale ricorrente";

RILEVATO che il ricorso deve considerarsi validamente proposto, atteso che l´interpello preventivo risulta essere stato stato correttamente inviato all´indirizzo e-mail indicato nell´informativa rilasciata agli elettori delle primarie;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento affermato, seppure solo nel corso del procedimento, (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non avere reperito il nominativo del ricorrente nell´albo centrale degli elettori delle primarie e di non avere comunque trasmesso a terzi esterni alla propria organizzazione federale alcun nominativo e alcun dato relativo ai predetti elettori;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Comitato Italia Bene Comune nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la  dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico del Comitato resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia