g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 28 novembre 2013 [2944008]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2944008]

Provvedimento del 28 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 542 del 28 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa. Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 18 giugno 2013 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, ex dipendente di tale banca e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto (unitamente ad alcune istanze di non agevole comprensione connesse, almeno apparentemente, allo svolgimento di procedimenti giudiziari che hanno interessato il ricorrente, attualmente passati in giudicato) di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti relativi a diverse vicende lavorative che lo avevano visto coinvolto, anche molto risalenti nel tempo;

VISTO il ricorso presentato il 10 luglio 2013 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le richieste avanzate giudicando non idoneo il riscontro ricevuto e chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 23 ottobre 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le ulteriori comunicazioni del ricorrente datate 26 settembre e 31 ottobre 2013 con le quali lo stesso ha ribadito le proprie richieste, comunicando, peraltro, anche osservazioni e giudizi (del tutto inintelleggibili) su persone e vicende che risulta arduo ricondurre all´oggetto e ai limiti del presente procedimento;

VISTE le memorie del 20 settembre e del 19 novembre 2013 con le quali la banca resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Vittorio Supino, ha messo a disposizione dell´interessato alcuni specifici documenti, precisando di non poter adempiere, invece, alle istanze di cui alle lettere a), d), h) e i) dell´interpello preventivo in ragione o della non intelleggibilità delle stesse o della estraneità delle stesse alle informazioni ancora detenute dall´istituto di credito in relazione alle vicende lavorative che hanno interessato il suo ex dipendente;

RILEVATO che la resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche alla luce del riscontro fornito dal titolare del trattamento e della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia