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Provvedimento del 16 gennaio 2014 [3006697]

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[doc. web n. 3006697]

Provvedimento del 16 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 20 del 16 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato in data 11 ottobre 2013 nei confronti di Banca Carime S.p.A., con cui Giovanna Minei, in qualità di chiamata all´eredità del padre defunto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto, al fine di ricostruire il lascito del de cuius, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi al medesimo contenuti nei documenti bancari detenuti dalla banca resistente "a partire dal 01/01/2002"; 

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 ottobre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 5 dicembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 4 novembre 2013, con cui l´istituto di credito resistente ha rappresentato di aver già fornito riscontro alle istanze della ricorrente, rilevando di aver ricevuto da parte della medesima numerose richieste volte ad ottenere alcune informazioni in merito ai rapporti intrattenuti dal de cuius con la banca, oltreché "copia degli estratti conto degli ultimi dieci anni" a fronte delle quali la banca stessa, con raccomandata datata 02.07.2012, comunicava all´interessata che "la documentazione richiesta era disponibile presso la filiale (…) e sarebbe stata consegnata previo pagamento delle spese" di riproduzione dovute; la resistente, con successiva nota del 24 settembre 2013 trasmessa alla ricorrente a seguito dell´esercizio del diritto di accesso ai dati personali dalla medesima proposto, ha ulteriormente confermato il contenuto della nota di cui sopra, ritenendo con ciò di aver integralmente corrisposto anche alle richieste avanzate con l´interpello preventivo;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO peraltro che, dalle note allegate dalle parti nel corso del procedimento, risulta che i dati richiesti sarebbero disponibili, sotto forma di copia degli estratti del conto intestato al de cuius e relativi agli ultimi dieci anni, presso la filiale indicata dalla banca resistente, il rilascio dei quali risulterebbe tuttavia subordinato alla corresponsione delle spese di riproduzione;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, la ricorrente, in qualità di figlia del padre defunto, ha legittimamente esercitato il predetto diritto; 

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo l´interessata chiesto, tramite l´interpello preventivo, la comunicazione di dati personali relativi al de cuius contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare a Banca Carime S.p.A. di comunicare alla ricorrente, secondo le modalità indicate dall´art. 10 del Codice e previo oscuramento degli eventuali dati personali riferiti a terzi, i dati personali relativi al padre defunto contenuti negli estratti del conto corrente intestato al medesimo relativi agli ultimi dieci anni dall´ultima movimentazione annotata, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Carime S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina all´istituto di credito resistente di comunicare alla ricorrente, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento dei dati riferiti a terzi, i dati personali relativi al padre defunto contenuti negli estratti del conto corrente intestato al medesimo relativi agli ultimi dieci anni dall´ultima movimentazione annotata, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Banca Carime S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere a Banca Carime S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia