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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Roma Capitale (già Comune di Roma) - 13 febbraio 2014 [3028532]

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[doc. web n. 3028532]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Roma Capitale (già Comune di Roma) - 13 febbario 2014

Registro dei provvedimenti
n.  70 del 13 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di un´istruttoria relativa a una segnalazione nella quale si lamentava la diffusione, attraverso la pubblicazione delle ordinanze del Sindaco nn. rr. 123 e 124 del 19 giugno 2009 nel sito web istituzionale del Comune di Roma, ora Roma Capitale, con sede in Roma, via del Campidoglio n. 1 (C.F.: 02438750586), di dati relativi a una contestazione disciplinare mossa nei confronti della segnalante, già dirigente dell´Ente, l´Ufficio ha formulato una richiesta di informazioni a fronte della quale il Comune, con la nota datata 28 settembre 2011, ha fornito riscontro consentendo, successivamente, di accertare che i dati della segnalante sono stati diffusi dal citato Ente senza che ciò fosse previsto da una norma di legge o regolamento, in violazione di quanto previsto dall´art. 19, comma 3 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 2121/65171 del 26 gennaio 2012 con cui è stata contestata al Comune di Roma, in persona del legale appresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 26 gennaio 2012 per violazione dell´art. 19, comma 3 del Codice dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con il quale Roma Capitale, dopo aver osservato come i "I dati riguardanti i provvedimenti disciplinari non possono (…) essere ricompresi nel novero dei dati sensibili, né di quelli giudiziari (…)", ha evidenziato come per effetto di quanto disposto dall´art. 19 del Codice "(…) la pubblicazione dell´Ordinanza di revoca dell´incarico dirigenziale, e la successiva nomina di altro Dirigente a Direttore del Dipartimento XVI ad interim, quale adempimento all´obbligo di motivare il provvedimento disciplinare, ben costituisce l´espletamento delle funzioni istituzionali (…)", ove, peraltro, rileva che "(…) non viola la legge sulla privacy la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei dipendenti pubblici. In particolare l´Autorità (con provvedimento del 27 marzo 2000) ha dichiarato infondato il ricorso di un dipendente statale avverso la pubblicazione, sul bollettino del Ministero di appartenenza, della comunicazione con la quale era stata disposta nei suoi confronti la sanzione disciplinare. Per il Garante tale pubblicazione costituiva un atto doveroso per l´Amministrazione";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in oggetto. Posta l´irrilevanza delle specificazioni in ordine al fatto che i dati della segnalante non sono di natura sensibile o giudiziaria, si evidenzia come l´art. 24, comma 3, del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 – richiamato nel citato provvedimento del 9 marzo 2000 del Garante – prevede semplicemente che nel Bollettino ufficiale di ciascuna amministrazione «va data notizia», fra gli altri, di atti come «i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della Commissione di disciplina ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale e quelli d´esclusione dagli esami e dagli scrutini previsti dall´art. 93 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, le decisioni giurisdizionali ed i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione disciplinare previsti dall´art. 87 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3», «con l´indicazione degli estremi delle disposizioni in base alle quali gli atti stessi sono stati adottati». Ciò considerato, l´art. 24, comma 3, del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 non costituisce pertanto un idoneo presupposto normativo per la diffusione dei dati oggetto della segnalazione in quanto, l´ordinanza n. 124 del 19 agosto 2009, avendo a oggetto il conferimento di un incarico "ad interim" di Direzione del Dipartimento XVII, non rientra in alcuna tipologia di atti previsti dalla citata disposizione; l´ordinanza n. 123 del 19 agosto 2009, avendo a oggetto la sospensione dell´incarico di direzione del dirigente del Dipartimento XVII, anche se rientra nella tipologia di atti previsti dalla citata disposizione, è stata pubblicata per intero con i dati in chiaro della segnalante. La disposizione citata prevede, infatti, solo la possibilità di dare notizia degli atti adottati indicando gli estremi delle disposizioni alla base dei provvedimenti. Inoltre, sul punto, si precisa che il richiamato provvedimento del Garante del 9 marzo 2000 aveva a oggetto la pubblicazione di un provvedimento disciplinare riportato non nella sua integralità, ma solamente tramite indicazione degli estremi, proprio nel pieno rispetto di quanto disposto dal citato art. 24, comma 3, del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686;

RILEVATO, pertanto, che Roma Capitale (già Comune di Roma) ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, atteso che ha diffuso dati personali relativi a una contestazione disciplinare mossa nei confronti della segnalante attraverso il sito Internet istituzionale, in violazione del citato art. 19, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167, tra le quali l´art. 19 del Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Roma Capitale (già Comune di Roma), con sede in Roma, via del Campidoglio n. 1 (C.F.: 02438750586), in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 13 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia