g-docweb-display Portlet

Provvedimento per promuovere la revisione del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - 17 aprile 2014 [3070048]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3070048]

Provvedimento per promuovere la revisione del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - 17 aprile 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2014)

Registro dei provvedimenti
n.  203 del 17 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e) del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 −Codice in materia di protezione dei dati personali− (di seguito, Codice), i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell´ambito delle categorie interessate, nell´osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d´Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l´esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

VISTO l´art. 117 del Codice con il quale è stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell´ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo, nonché riguardanti l´affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati;

VISTA l´adozione del citato codice di deontologia (di seguito, "codice") con Provvedimento del Garante del 16 novembre 2004, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall´errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2005, n. 56;

VISTO l´art. 13, comma 10, dello stesso "codice", che stabilisce il "periodico riesame e [l´] eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell´esperienza acquisita nella sua applicazione o di novità normative";

RITENUTO di dover procedere alla revisione del "codice" in conseguenza del mutato quadro normativo e della necessità di intervenire anche in ordine a profili già disciplinati nel medesimo "codice" che, alla luce dell´esperienza acquisita, richiedono un approfondimento interpretativo;

VISTA l´esigenza manifestata dagli operatori del settore di riesaminare il "codice", da ultimo in occasione dell´attività ispettiva disposta dal Garante in data 19 luglio 2012, ai sensi dell´art. 13, comma 8, del "codice";

RILEVATA la necessità di invitare a partecipare ai lavori di revisione del "codice" sia i soggetti pubblici interessati, sia i soggetti privati individuati secondo i criteri generali di seguito specificati in applicazione del principio di rappresentatività (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 del Garante sulle procedure per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta, approvato con deliberazione del 20 luglio 2006, n. 31-bis, in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183), i quali dovranno fare  pervenire una richiesta in tal senso all´Autorità entro il 30 maggio 2014, avvalendosi della casella di posta elettronica consultazionesic@gpdp.it;

RILEVATO in particolare, in relazione ai citati criteri, che è necessario che le richieste provengano da:

− soggetti che hanno sottoscritto il "codice" adottato il 16 novembre 2004;

− soggetti che, anche attraverso associazioni rappresentative, rientrano nella definizione di "gestore" di cui all´art. 1, comma 1, lett. d), del "codice";

− associazioni rappresentative di "partecipant[i]" ai sensi dell´art. 1, comma 1, lett. e)  e "consumator[i]" ai sensi dell´art. 1, comma 1, lett.  f) del "codice";

− associazioni rappresentative di soggetti già autorizzati ad accedere ai Sic ai sensi dell´art. 6-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

RITENUTA l´opportunità di dare ampia pubblicità a tale invito, anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

RISERVATA ogni valutazione in ordine al rispetto del principio di rappresentatività, ai sensi del predetto art. 12 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE

a) invita a partecipare ai lavori di revisione del "codice" sia i soggetti pubblici interessati, sia i soggetti privati individuati secondo i criteri generali di seguito specificati in applicazione del principio di rappresentatività (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 del Garante sulle procedure per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta, approvato con deliberazione del 20 luglio 2006, n. 31-bis, in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183);

b) stabilisce che per verificare, nel caso di specie, il rispetto del principio di rappresentatività, l´Autorità valuterà, in particolare, che le richieste provengano da:

− soggetti che hanno sottoscritto il "codice" adottato il 16 novembre 2004;

− soggetti che, anche attraverso associazioni rappresentative, rientrano nella definizione di "gestore" di cui all´art. 1, comma 1, lett. d), del "codice";

− associazioni rappresentative di "partecipant[i]" ai sensi dell´art. 1, comma 1, lett. e)  e "consumator[i]" ai sensi dell´art. 1, comma 1, lett.  f) del "codice";

− associazioni rappresentative di soggetti già autorizzati ad accedere ai Sic ai sensi dell´art. 6-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

c) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sia resa disponibile nel sito web dell´Autorità www.garanteprivacy.it.

Le comunicazioni dovranno essere inoltrate al Garante per la protezione dei dati personali, entro il 30 maggio 2014, avvalendosi del seguente indirizzo di posta elettronica consultazionesic@gpdp.it.

Roma, 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia