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Provvedimento del 27 febbraio 2014 [3118001]

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[doc. web n. 3118001]

Provvedimento del 27 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 101 del 27 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 6 dicembre 2013, presentato da Ada Bologna (rappresentata e difesa dall´avv. Manuela Miglietta) nei confronti di Vodafone Omnitel B.V., con cui la ricorrente, non avendo ottenuto riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che la ricorrente si è opposta al trattamento dei dati personali che la riguardano per finalità promozionali ed ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 29 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 10 gennaio e 23 gennaio 2014 con le quali il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle diverse istanze dell´interessata, ha precisato che il ritardo nella risposta è stato causato da un "mero disguido interno" e, prendendo atto della volontà della ricorrente di opporsi al trattamento dei propri dati per finalità promozionali, ha affermato che "provvederà ad inserire la numerazione riferita all´interessata nelle liste di utenti non contattabili al fine di evitare qualsiasi contatto indesiderato da parte dei nostri partner commerciali o comunque di qualsiasi soggetto contrattualmente legato a Vodafone";

VISTA la nota datata 1° febbraio 2014 con la quale la ricorrente, nel dichiararsi soddisfatta del riscontro ottenuto, ha sottolineato il ritardo con il quale la società resistente ha fornito riscontro alle proprie istanze ed ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Vodafone Omnitel B.V., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Vodafone Omnitel B.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia