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Provvedimento del 20 marzo 2014 [3185670]

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[doc. web n. 3185670]

Provvedimento del 20 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 148 del 20 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 16 dicembre 2013 nei confronti del Ministero dell´Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con cui XY, in servizio presso la Polizia di Stato – VI Reparto mobile di Genova in qualità di ispettore capo, richiamando le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") e ampliandone, in parte, l´oggetto, ha chiesto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano contenuti in documentazione medica relativa all´interessato, nello specifico una certificazione del 26 ottobre 2007, conservata dal datore di lavoro all´interno del "fascicolo disciplina" relativo all´interessato, chiedendo, in alternativa, la restituzione e/o distruzione della predetta documentazione; il ricorrente ha infatti lamentato l´illegittimo trattamento dei dati in essa contenuti, dovuto all´affermato indebito inserimento di atti relativi al suo stato di salute all´interno di un fascicolo inerente i profili disciplinari del rapporto di lavoro, circostanza rilevata dal ricorrente in occasione dell´esercizio del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 28 gennaio 2014, con cui la Polizia di Stato – VI Reparto Mobile di Genova, ribadendo quanto già comunicato in riscontro al previo interpello, ha rappresentato di non poter aderire alle richieste avanzate dal ricorrente rilevando, tra l´altro, che "la certificazione medica in questione (…) essendo per la sua natura (…) documentazione da archiviare in modo permanente, necessita essere conservata nel fascicolo personale almeno sino alla conclusione della carriera (…)", in quanto atto a comprovare "una situazione di inidoneità al servizio che ha determinato a suo tempo l´emissione di un provvedimento prefettizio di congedo straordinario" con cui l´interessato "ha beneficiato di un periodo di riposo in luogo dello svolgimento dell´attività lavorativa"; il titolare del trattamento ha inoltre precisato che il predetto certificato fu acquisito dall´Ufficio "su consegna diretta dell´interessato" e che, in quanto attestante lesioni che il medesimo dichiarava cagionate da una aggressione da parte di soggetto contro il quale ha proposto querela, il Dirigente del Reparto dell´epoca decise "di conservare copia del certificato medico non solo nel fascicolo contenente documenti afferenti lo stato di salute del ricorrente, bensì anche in quello relativo alla disciplina e agli atti giudiziari (…) di pertinenza dello stesso (…) con lo scopo di vigilare sul seguito  dell´iter giudiziario della vicenda", non potendosi in ogni caso escludere riflessi disciplinari della stessa e tenuto conto che tale certificato era comunque allegato "in condizioni di blocco assicurato in busta sigillata con graffetta da pinzatrice all´atto di querela"; il resistente ha inoltre dichiarato che, a seguito delle richieste avanzate dal ricorrente, già in epoca anteriore alla proposizione del ricorso ha provveduto a trasferire il certificato medico indicato dall´interessato, dall´Ufficio Disciplina, presso il quale era stato comunque conservato "nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela protezione e sicurezza del dato personale", al fascicolo dell´Ufficio Pratiche Sanitarie "avvenuta il 09 ottobre 2013";

VISTA la nota, datata 2 febbraio 2014, con cui il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha confutato le dichiarazioni rese da controparte rilevando, tra l´altro, che non sussisterebbero ragioni ostative alla distruzione della copia del certificato medico, sinora conservata nel fascicolo disciplina, tenuto conto del fatto che "l´originale è custodito agli atti del fascicolo personale giacente presso lo stesso Ufficio Malattia del Reparto" e che pertanto non si tratterebbe "dell´unico documento cartaceo di riscontro attestante una situazione di inidoneità al servizio, ma semplicemente una copia fotostatica"; l´interessato ha inoltre eccepito l´illegittimità del trattamento posto in essere da controparte contestandone le modalità di conservazione e rilevando altresì che l´Ufficio Disciplina, pur "essendo autorizzato a trattare dati personali, non poteva in ogni caso custodire tale documentazione sanitaria, neanche in copia" in quanto contenente dati sensibili che il personale addetto non era abilitato a conoscere;

VISTA la nota, datata 22 febbraio 2014, con cui il titolare del trattamento ha confermato quanto già dichiarato in ordine alla richiesta di restituzione e/o distruzione del certificato medico richiesto, ribadendo che "la documentazione sanitaria oggetto di ricorso, non è mai stata trattata dall´Ufficio Disciplina, che si è limitato alla sola conservazione e custodia" di copia dell´atto medesimo "posto in trattazione-conservazione-blocco in busta sigillata con graffetta da pinzatrice" nel fascicolo detenuto dal medesimo Ufficio sino alla sua traslazione nel diverso fascicolo conservato presso l´Ufficio Pratiche Sanitarie;

VISTA la nota, datata 26 febbraio 2014, con cui il ricorrente ha confermato le proprie istanze, ribadendo altresì la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che occorre preliminarmente ribadire la distinzione, delineata in più occasioni dall´Autorità, tra la richiesta relativa a documenti contenenti dati personali (azionabili ad esempio ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.) e le diverse richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volte ad esercitare i diritti previsti in tali articoli con riguardo ai dati personali riferiti all´interessato e contenuti nei medesimi documenti;

RILEVATO che la richiesta di restituzione e/o distruzione della copia fotostatica del documento relativo alla certificazione medica del ricorrente, inizialmente inserito nel fascicolo disciplina relativo a quest´ultimo, ma attualmente conservato nel fascicolo pratiche sanitarie, non rientra, per i motivi sopra esposti,  tra le richieste legittimamente esercitabili ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice; rilevato altresì che l´istanza di cancellazione dei dati personali del ricorrente, contenuta nell´atto di ricorso, non risulta essere stata azionata con il previo interpello al titolare del trattamento e che pertanto, in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non può essere presa in considerazione in questa sede, ciò tenuto comunque conto della sussistenza, in capo al datore di lavoro, di specifici obblighi di conservazione della documentazione, sia medica che di altra natura, attinente i vari aspetti dello svolgimento del rapporto di lavoro che ne impediscono la distruzione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile;

RITENUTO  che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara il ricorso inammissibile;

2) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia