g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 20 marzo 2014 [3185692]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3185692]

Provvedimento del 20 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 149 del 20 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 16 dicembre 2013, presentato da XY (rappresentata e difesa dall´avv. Carlo Bucciero) nei confronti di Vodafone Omnitel B.V., con cui la ricorrente, non avendo ottenuto riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che la ricorrente si è opposta al trattamento dei propri dati per fini pubblicitari; rilevato infine che la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 5 febbraio 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 15 gennaio 2014 con la quale Vodafone Omnitel B.V. (che, a far data dal 1 ottobre 2012, ha incorporato TeleTu S.p.A.), nel sostenere di non aver dato tempestivamente riscontro all´istanza ex art. 7 "a causa di un mero disguido", ha fornito alla ricorrente l´elenco dei dati detenuti in relazione ad un contratto di utenza telefonica fissa attivata con TeleTu in data 11/02/2010 e disattivata 27/09/2012; la resistente, richiamandosi a quanto indicato nell´informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall´art. 13 del Codice e pubblicata sul sito www.teletu.it, ha fornito anche indicazioni in ordine all´origine dei dati, alle finalità, alle modalità e alla logica del loro trattamento, nonché ai responsabili del trattamento e ai soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che la resistente, prendendo atto dell´opposizione della ricorrente al trattamento dei dati per fini promozionali, ha "provveduto ad inserire la numerazione della sig.ra XY nelle liste di utenti non contattabili al fine di evitare qualsiasi contatto indesiderato da parte dei propri partner commerciali o comunque di qualsiasi soggetto contrattualmente legato a Vodafone";

VISTE le memorie trasmesse in data 16 gennaio 2014 e 6 febbraio 2014 con le quali la ricorrente ha preso atto del riscontro fornito dalla controparte ma, sottolineando il ritardo con il quale la società resistente glielo ha fornito, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Vodafone Omnitel B.V., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Vodafone Omnitel B.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia