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Parere su uno schema di decreto in materia di regole per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche - 15 maggio 2014 [3235478]

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[doc. web n. 3235478]

Parere su uno schema di decreto in materia di regole per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche - 15 maggio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 245 del 15 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visti gli articoli 20, commi 2 e 4, 21, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di decreto concernente il "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell´articolo 161-ter delle disposizioni per l´attuazione del codice di procedura civile".

Il decreto è adottato ai sensi dell´articolo 161-ter delle disposizioni per l´attuazione del codice di procedura civile (introdotto dall´articolo 4, comma 8-bis, lett. a), del decreto legge  29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24), il quale prevede che il Ministro della giustizia stabilisca con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile (infra c.p.c.), nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

RILEVATO

2. Lo schema di regolamento stabilisce le regole per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili con modalità telematiche (art. 1), precisando che per "operazioni di vendita telematica" si intendono "le attività compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l´aggiudicazione o l´individuazione del miglior offerente" (art. 2, comma 1, lett. a), dello schema).

Il servizio di vendita telematica è attribuito a soggetti esterni alla struttura del Ministero, cioè ad operatori del mercato definiti "gestori della vendita telematica" quali soggetti costituiti in forma societaria autorizzati dal giudice a gestire, appunto, la vendita telematica (art. 2, comma 1, lett. b), dello schema).

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza e di regolarità delle procedure telematiche cui fa espresso riferimento l´articolo 171-bis c.p.c., lo schema di regolamento istituisce, presso il Ministero della giustizia, il registro dei gestori della vendita telematica di cui è  responsabile il direttore generale della giustizia civile. Si precisa che titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero e che i dati del registro e le relative annotazioni sono continuamente aggiornati (art. 3, commi 1, 2 e 3).

Il responsabile forma un elenco dei gestori della vendita telematica iscritti nel registro, contenente i dati identificativi degli stessi e i distretti di Corte di appello per i quali sono iscritti; il predetto elenco è poi pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero (art. 3, comma 5).

Lo schema prevede poi i requisiti per l´iscrizione nel registro, la cui sussistenza deve essere previamente verificata dal responsabile del registro (art. 4).

In particolare, il responsabile verifica l´adozione, da parte del richiedente l´iscrizione, di un "piano di sicurezza" dal quale emergano le misure adottate per garantire la protezione dei dati anche personali trattati tramite il portale e la sicurezza delle operazioni, la loro integrità, e la disponibilità dei servizi nonché le misure per il salvataggio periodico dei dati e il loro ripristino in caso di danneggiamento o perdita dei dati e dei sistemi (art. 4, comma 2). Verifica, altresì, la conformità del portale del gestore ai requisiti tecnici previsti per favorire l´accesso agli strumenti informatici dei disabili (d.P.R. n. 75 del 2005).

Sotto questo profilo occorre infatti considerare che la procedura di vendita telematica avviene a mezzo "portale del gestore" definito dallo schema, come "il sistema telematico predisposto dal gestore della vendita telematica a accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizi telematici del Ministero" (art. 2, comma 1, lett. o)).

Il responsabile verifica altresì il possesso da parte degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori speciali e generali dei gestori della vendita telematica dei "requisiti di onorabilità"; i predetti soggetti non devono essere stati sottoposti, fra l´altro, alle misure di prevenzione personali disposte dall´autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a condanna, con sentenza passata in giudicato, per taluni reati, espressamente indicati, salvi gli effetti della riabilitazione (art. 4, comma 4).

Lo schema assegna al gestore alcuni obblighi.

Innanzitutto deve dotarsi di un portale rispondente ai requisiti richiesti; lo schema stabilisce al riguardo che i servizi del portale sono erogati in conformità ai protocolli di comunicazione SSL/TLS e il portale deve essere munito di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli SSL/TLS (art. 2, comma 1, lett. o)).

Il gestore è tenuto,  poi, a istituire un registro degli incarichi di vendita telematica ricevuti, nel quale sono annotate una serie di informazioni (ufficio giudiziario presso cui pende la procedura, tipo di incarico e di vendita, il numero di lotti posti in vendita, il prezzo, le spese e compensi ecc.) (art. 9, comma 1). I predetti dati devono essere annualmente inviati al responsabile, in conformità alla specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante (artt. 9, comma  2, e 26).

Il gestore della vendita telematica è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (infra Codice) (art. 9, comma 4).

Il capo III del decreto disciplina le procedure telematiche per le vendite dei beni, a cominciare dalle modalità di presentazione e trasmissione dell´offerta (artt. 12, 13 e 14). L´offerta deve contenere, tra l´altro, i dati identificativi dell´offerente, ivi compreso il codice fiscale, l´indicazione del referente della procedura, l´indirizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) utilizzata per trasmettere l´offerta e per ricevere le comunicazioni, l´eventuale recapito di telefonia mobile ove poter essere contattati (art. 12, comma 1). Qualora l´offerente risieda fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, è necessario indicare il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo (art. 12, comma 2).

Per garantire la segretezza, l´offerta per la vendita telematica viene cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all´articolo 26 (art. 12, comma 3).

L´offerta è trasmessa mediante apposita casella di "posta elettronica certificata per la vendita telematica" rilasciata da uno dei gestori di posta elettronica iscritti nel portale dei servizi telematici del Ministero, ad un indirizzo dedicato di PEC del Ministero della giustizia (artt. 12, comma 4 e 13, comma 1). La trasmissione dell´offerta con tali modalità sostituisce la firma elettronica avanzata dell´offerta stessa, purché l´invio avvenga nel rispetto delle disposizioni in materia di PEC e che il gestore di PEC attesti nel messaggio di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente. Quando l´identificazione è eseguita per via telematica, essa può aver luogo mediante trasmissione al gestore di una copia informatica per immagine di un documento analogico d´identità del richiedente (artt. 2, comma 1, lett. n), 12, comma 4 e 13, commi 2 e 3). Lo schema prevede, comunque, che l´offerta possa essere trasmessa mediante posta elettronica certificata "ordinaria" purché sia sottoscritta con firma digitale (art. 12, comma 5).

Il deposito dell´offerta si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di consegna da parte del gestore PEC del Ministero; al fine di garantire la trasparenza consentendo agli altri offerenti di conoscere le condizioni dell´offerta, il software elabora un duplicato contenente l´offerta ad eccezione dei dati identificativi dell´offerente (art. 14, comma 3).

Al fine di agevolare la partecipazione degli offerenti, è poi previsto un apposito invito a connettersi (avviso di connessione) inviato a mezzo PEC e SMS dal gestore all´interessato, al fine di comunicare l´inizio delle operazioni di vendita (art. 16).

Di particolare importanza, sotto il profilo della protezione dei dati personali, é la disciplina dell´accesso al portale nel corso delle operazioni di vendita (art. 20). Si prevede che alle operazioni di vendita senza incanto possano prendere parte con modalità telematiche solo il giudice, il referente della procedura e il cancelliere (cioè i soggetti abilitati dal c.p.c.), oltre eventuali altre persone autorizzate dal giudice o dal referente. Nel caso di vendita con incanto, invece, data la pubblicità delle udienze (art. 581 c.p.c.), alle operazioni può assistere chiunque, connettendosi all´indirizzo internet indicato nell´avviso di vendita, previa però  registrazione sul portale.

E´ importante sottolineare che, in ogni caso, il portale del gestore della vendita telematica assicura l´accesso degli offerenti ai soli dati contenuti nei "duplicati" delle offerte (che sono privi di informazioni identificative degli offerenti, come si è visto sopra) sostituendo i nominativi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l´anonimato delle persone (art. 20, comma 3). A tale garanzia di anonimato si fa specifico riferimento nelle successive, pertinenti disposizioni dello schema -che disciplinano, più in dettaglio, le modalità della vendita telematica, sincrona, asincrona, mista (artt. 21-25)- al fine di assicurare il rispetto della riservatezza degli offerenti nel corso delle operazioni di vendita (artt. 22, comma 3, e 25, commi 1, 7 e 8).

CONSIDERATO

3. Il parere è reso su di una versione dello schema di decreto che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggeriti dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici dell´Amministrazione interessata nel corso di riunioni e contatti informali, volti a perfezionare il testo e a renderlo pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Le osservazioni dell´Ufficio hanno riguardato, in particolare: il portale del gestore della vendita telematica, la cui definizione è ora contenuta nello schema (art. 2, comma 1, lett. o)) e la selettività degli accessi ad esso nel corso delle operazioni di vendita (art. 20); le garanzie di anonimato dell´offerente; le modalità di tenuta del registro dei gestori della vendita telematica, la pertinenza delle informazioni ivi raccolte per l´iscrizione e le garanzie per il trattamento dei dati giudiziari necessario in sede di verifica dei requisiti di onorabilità (su tale aspetto cfr. par. 4); le procedure di trasmissione dell´offerta a mezzo posta elettronica.

Le indicazioni rese sono state integralmente recepite dall´Amministrazione interessata, quindi, da questo punto di vista, l´Autorità non ha ulteriori osservazioni da formulare sull´articolato.

RITENUTO

4. La materia oggetto dell´odierno schema di decreto è di particolare delicatezza sotto il profilo della protezione dei dati personali in quanto può comportare il trattamento di "dati giudiziari" per il quale sono previste particolari garanzie (artt. 4, comma 1, lett. e), 20, 21 e 22 del Codice).

In particolare tale trattamento può rendersi necessario in sede di accertamenti compiuti dal Ministero sul possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per l´iscrizione al registro dei gestori della vendita telematica (art. 4, commi 4 e 5 dello schema), attraverso l´acquisizione del certificato del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e di quello relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione.

Il trattamento di tali dati è autorizzato da norme di legge che specificano le finalità di rilevante interesse pubblico (art. 21 del Codice) in quanto, da un lato, la fattispecie in questione riguarda un´iscrizione prevista "dalla legge, da un regolamento  o dalla normativa comunitaria" (art. 68, comma 2, lett. g), del Codice) e l´applicazione della disciplina in materia di "requisiti di onorabilità" (art. 69 del Codice) e, dall´altro, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione, degli archivi dell´amministrazione certificante "finalizzata…al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini" si considera operata per una finalità di rilevante interesse pubblico (art. 43, comma 2, d.P.R. n. 445/2000).

Il trattamento dei predetti dati richiede, peraltro, come è noto, l´ulteriore requisito della previsione regolamentare che, in conformità al medesimo articolo 21 del Codice, individui i tipi di dati e di operazioni che l´Amministrazione competente è autorizzata, rispettivamente, a trattare e ad effettuare.

Sotto questo profilo, il Garante prende atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare e che, inoltre, l´Amministrazione ha opportunamente trasmesso, per il parere, uno schema di regolamento di integrazione del decreto del Ministro della giustizia 12 dicembre 2006, n. 306 recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice. Con tale schema è stata sostituita integralmente la scheda n. 18 allegata al decreto, che ora si riferisce alla "tenuta di registri, albi ed elenchi"; nella scheda sono individuate le fonti normative dei registri o elenchi già istituiti o di prossima costituzione (e fra queste, appunto, l´art. 161-ter delle disposizioni per l´attuazione del codice di procedura civile, fonte normativa del presente decreto istitutivo del registro dei gestori della vendita telematica) i riferimenti normativi recanti le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite,  i tipi di dati trattati (solo "giudiziari") e le operazioni eseguibili. Nella descrizione del trattamento si precisa che possono essere acquisiti i dati relativi ai requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente ai fini dell´iscrizione e del mantenimento dell´iscrizione nei registri di persone fisiche o giuridiche.

Il Garante, in data 10 aprile 2014, ha reso parere favorevole su tale schema di decreto integrativo del d. m. n. 306 del 2006, la cui adozione costituisce presupposto necessario per l´effettuazione dei trattamenti di cui al presente provvedimento.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente il "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell´articolo 161-ter delle disposizioni per l´attuazione del codice di procedura civile".

Roma, 15 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3235478
Data
15/05/14

Tipologie

Parere del Garante